Marco – Salve, sono un docente immesso in ruolo nel 2011 che sta usufruendo del congedo per dottorato di ricerca sino al 31/12/13. A partire dall’1/1/14 dovrei effettuare l’anno di prova. Facendo il computo dei giorni sino alla fine dell’anno scolastico è molto probabile che non riesca a fare i 180 gg previsti per il superamento dell’anno di prova. Mi domando se è possibile che il periodo di congedo per dottorato sia comunque computato per il raggiungimento del numero minimo di giorni previsto (180 appunto) o se è prevista altra soluzione. Grazie della disponibilità eventuale e del chiarimento.
Paolo Pizzo- Gentilissimo Marco,
la risposta è negativa.
Nei 180 gg. non rientra il periodo trascorso in congedo per dottorato. Rientrano, invece, a mo’ di esempio, i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Ricordiamo comunque che il periodo di congedo per dottorato è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza; invece detto periodo non risulta utile ai fini del TFR né ai fini della maturazione delle ferie.
Premettendo che non bisogna confondere i 180 gg. utili al periodo di prova con i 180 gg. utili al c.d. “anno di servizio” per i docenti assunti a tempo indeterminato, ricordiamo altresì che ai fini dell’anzianità di servizio e della continuità per le graduatorie interne di istituto:
il personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi della legge 476/84 i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, di stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda e d’ufficio .
Tale periodo sarà valutato per intero (pp. 6) se il docente è in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. È valutato la metà (pp. 3) se il docente è in servizio in altro ruolo.
Il servizio non è invece valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.