di Paolo Pizzo - Anno di prova e anno di formazione: normativa, differenze, periodi utili e rinvio o esito sfavorevole della prova.

 

ANNO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito dall’art. 437 del Dlgs 297/94 il quale afferma:

Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova e  la nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.

La durata della prova è stabilita invece dall’art. 438 dello stesso Decreto in cui è precisato che è di un anno scolastico e che  il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

Pertanto, la prova ha la durata di un anno scolastico di cui i 180 giorni costituiscono semplicemente il minimo di servizio che deve essere prestato.
Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti (progressione dell’anzianità ai fini della carriera ecc.). Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. 490 del Dlgs 297/94).

Nel conteggio dei 180 giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie
  • il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica
  • i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc)
  • i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento
  • il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze
  • il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità
  • la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto
  • il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato
  • il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre
  • il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979)
  • i periodi di aspettativa per mandato parlamentare

Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:

  • i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari
  • le vacanze estive
  • I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
  • i permessi retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto ecc.)

ANNO DI FORMAZIONE

La formazione in ingresso degli insegnanti rappresenta un obbligo ed è prevista contrattualmente per i docenti neo-assunti in ruolo, ai sensi dell’art.68 del C.C.N.L. 2006/09 che ai commi 1 e 2 recita:

“Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro – con il sostegno di tutor appositamente formati – e l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza”.

L’art. 440 del Dlgs 297/94 afferma che:

L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni;

Durante l’anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

Per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni;

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il comitato per la valutazione del servizi o esprime il parere per la conferma in ruolo;
Compiuto l’anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.

ESITO SFAVOREVOLE DELLA PROVA O RINVIO DELLA STESSA PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GG. DI SERVIZIO: DIFFERENZE

L’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94 afferma che qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

L’art. 439 dello stesso decreto afferma che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

C’è quindi una differenza sostanziale tra il non superamento dell’anno di prova (esito sfavorevole della prova) e il non raggiungimento dei 180 giorni previsti che costituiscono il minimo di servizio che deve essere prestato.

Analizziamo meglio la questione.

È utile sull’argomento la lettura del punto 4 della C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069, ovviamente da ritenere aggiornata ai sensi del Dlgs 297/94 citato, che dà dei precisi chiarimenti sulla differenza tra “proroga del periodo di prova “, quando non si raggiungono i 180 gg. richiesti , ed “esito sfavorevole della prova”, quando è necessario acquisire nuovi elementi di valutazione.
“ La proroga del periodo di prova consegue a due ipotesi distinte e disciplinate ciascuna in modo specifico dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417: 
a) qualora il personale direttivo e docente non abbia prestato, nell'anno scolastico, 180 giorni di effettivo servizio (art. 58 ora 438 del Dlgs 297/94); 
b) per esito sfavorevole del periodo di prova quando sia necessario acquisire nuovi elementi di valutazione (art. 59 ora 439 del Dlgs 297/94).

Nell'ipotesi prevista dalla precedente lett. a), la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato del Provveditore agli studi sia per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali, sia per il personale docente appartenente ai ruoli nazionali; per il personale direttivo la competenza è del Ministero.

Si precisa, in relazione all'ipotesi di cui alla le tt. a), che per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento - al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi - della mancata prestazione del servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico.

All'accertamento della sussistenza o meno del periodo minimo di servizio, provvede, per il personale insegnante, il direttore didattico o il preside, per il personale direttivo, il Provveditore agli studi. 
Nel caso previsto dalla precedente lett. b) (esito sfavorevole del periodo di prova), la proroga di un anno scolastico del periodo di prova è disposta dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o dal Ministero, sentito il Consiglio Nazionale della P.I., se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

A differenza della proroga del periodo di prova stabilita in relazione a insufficiente durata del servizio prestato e che deve essere disposta dall'organo competente sulla base del semplice accertamento della mancata prestazione dell'effettivo servizio per almeno 180 giorni, la proroga derivante da esito sfavorevole del periodo di prova deve essere riferita all'esigenza di acquisire nuovi elementi di valutazione. 
Si precisa, a tal fine, che l'esigenza di acquisire nuovi elementi di valutazione deve essere esplicitamente indicata, per il personale docente, dal direttore didattico o dal preside sentito il Comitato per la valutazione del servizio, il cui parere deve esser testualmente riportato nella relazione del direttore didattico o del preside; è opportuno che anche il Comitato per la valutazione del servizio, qualora ritenga di dover acquisire nuovi elementi di giudizio, concluda esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni. Per il personale direttivo, l'esigenza di acquisire nuovi elementi di giudizio deve essere indicata dal Provveditore agli studi.

Per effetto del rinvio, disposto dall'art. 139 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, alle norme sugli impiegati civile dello Stato, e quindi anche del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta; al termine del secondo anno, l'interessato, qualora non consegua, a causa dell'esito sfavorevole della prova, la nomina in ruolo , è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. In caso di dispensa dal servizio, l'interessato ha diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

La prova è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall'insegnamento.”

È chiaro quindi che mentre il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio richiesti (è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità ecc. tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio); può invece essere prorogato una sola volta nel caso in cui una volta raggiunti i 180 di servizio, effettuata la formazione richiesta e discussa la relazione con il Comitato di Valutazione, il docente abbia un esito sfavorevole della prova.

Nei prossimi giorni analizzeremo altri aspetti relativi all’anno di prova e di formazione.

 

 

http://www.orizzontescuola.it/speciali/docenti-neo-immessi-ruolo-2013-prime-indicazioni-lanno-prova