Sono tanti i docenti precari alle prese con gli incarichi di supplenza che ancora non hanno chiaramente compreso quando e da quale data va conteggiato il limite di 36 mesi per le nomine a TD su posto vacante e disponibile. Ma tante segnalazioni in redazione evidenziavano addirittura casi di dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del Miur che, interpretando erroneamente la norma, avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i periodi di servizio precedentemente prestati, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti.
Tale limite, invece, introdotto dalla legge 107/15 al comma 131, chiaramente decorre dal 1 settembre 2016 e solo conteggiando i periodi di supplenza svolti su tipologia di posti vacanti e disponibili dunque su incarichi al 31 agosto su posti in organico dell'autonomia che siano posti di diritto o di potenziamento.
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Lo ha confermato il Ministro Giannini, durante l’audizione in Parlamento del 21 settembre 2016 (qui il video al minuto: 1.07.46). Il Ministro si è anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell’amministrazione.
La dichiarazione del Ministro sgombra il campo dalle interpretazioni fantasiose, anche se riteniamo necessario che il chiarimento formale sia pubblicato con specifica nota.
La norma ha in qualche modo evitato (alcuni ritengono "aggirando") l'obbligo di stabilizzazione previsto dalle norme europee prevedendo che al raggiungimento dei 36 mesi si evitino reiterazioni reiterazione dei contratti a termine.
Riportiamo per completezza il comma 131 della legge 107/15: "A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi."