di Lalla - Breve guida al calcolo della percentuale destinata ai docenti che usufruiscono della riserva di cui alla legge n° 68/99. Molti docenti in questi giorni sono alle prese con i calcoli per vedere se rientrano fra i docenti da immettere in ruolo e fra questi quelli che usufruiscono del diritto alla riserva.
La normativa:
Istruzioni operative - Allegato A
A.11 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98."
Le riserve previste sono:
A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra
D Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile
P Non vedente o sordomuto
Tali titoli, trattandosi di dati sensibili, non compaiono nella pubblicazione della graduatorie all'albo o sul sito dell'Ambito territoriale, ma sono indicati in apposito elenco dell'ufficio scolastico.
La percentuale
Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il personale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola d'infanzia; docenti di scuola primaria; istitutori; docenti di scuola secondaria di I e II grado, per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali.
Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza con la lettera “N” (dalla lettera a) alla lettera d) previste dall’art. 1 della legge, e l’1% deve essere riservato alle categorie indicate dalla lettera “M” previste dall’art. 18 c. 2 della legge.
A queste aliquote va aggiunta un’ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all’art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili.
Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruolo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/68); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti superiore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge).
La percentuale prevista dalla legge n. 68/99 prevede quindi per gli invalidi il 7% , per gli orfani l’1%, per gli insegnanti non vedenti il 2%.
Il calcolo delle riserve
Il calcolo va applicato ad ogni classe di concorso, posto di insegnamento, o qualifica professionale Ata. Al termine delle operazioni di immissione in ruolo (contando complessivamente per concorso ordinario e graduatorie ad esaurimento) e di conferimento degli incarichi a tempo determinato, per ogni classe di concorso, posto di insegnamento e qualifica professionale Ata deve risultare una percentuale massima del 7% assunto in qualità di beneficiario della riserva per disabili.
Se la quota di riserva non si esaurisce con le immissioni in ruolo, la riserva va applicata in sede di conferimento delle supplenze annuali, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.
Nella quota del 7% bisogna tener conto della percentuale di docenti già in servizio che hanno usufruito della riserva, quindi per avviare il calcolo è necessario controllare se la percentuale è satura o meno.
Esempio di calcolo a cura di CGIL Scuola Basilicata:
"N (Organico) x 7:100 = A (numero di posti riservati ai disabili);
A (numero di posti riservati ai disabili) - B (numero dei posti eventualmente ricoperti dal personale riservista) = C (numero dei posti da riservare ai disabili per le nomine relative all'a.s. 2011/12."
Esempio di calcolo della riserva per disabili:
Posti complessivi in organico classe di concorso 50A N. 70
Personale già in servizio nella stessa classe di concorso che ha beneficiato della riserva N.4
Calcolo: (70 x 7:100) - 4 = 4,9- 4 = 0,9 (1 posto)"
Il calcolo dei posti va fatto tenendo conto che ai riservisti va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti interi disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti.
N.B. La riserva è sul numero dei posti e non sulla sede. Se non sono presenti riservisti di una categoria, i posti vanno all’altra categoria.
In sintesi (da FLC CGIL): su un organico di diritto di 100 posti, 7 persone in ruolo devono avere riserva N e 1 persona in ruolo riserva M. Se le quote sono state raggiunte l'aliquota si dice satura e non ci saranno riservisti immessi in ruolo.
Ci viene segnalato però che alcuni Uffici, in particolare in questo esempio quello dell'Aquila, utilizzano un calcolo diverso per stabilire la quota di riserve
Calcolo riserve immissioni in ruolo. Es. del Csa dell’Aquila
L'assegnazione della sede
L'assegnazione della sede avviene sulla base della relativa normativa (graduatoria e precedenze previste dalla legge 104/92).
In particolare si tiene conto della nota Prot. n. 279 del 28 luglio 2004:
"A riguardo si riferisce che l'art. 21 della legge in questione stabilisce il diritto alla persona handicappata, con un certo grado di invalidità, di scegliere prioritariamente, al momento dell'assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.
L'art. 33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede senza il loro consenso."
Tutte le Guide per le immissioni in ruolo 2013/14