Arrivano in redazione numerose richieste di chiarimento sul blocco degli scrutini. Tra le tante richieste ci chiedono di chiarire se sia legittimo per il dirigente scolastico fissare uno scrutinio già rinviato nel giorno della domenica.
Sul punto la redazione di PSN precisa che i dirigenti scolastici che indicono gli scrutini di domenica, per recuperare quelli non svolti a causa dello sciopero proclamato dai sindacati contro l'approvazione della riforma della scuola compiono un atto illegittimo.
L'atto minacciato da alcuni dirigenti è sicuramente illegittimo in quanto gli scrutini rappresentano attività a tutti gli effetti funzionali all'insegnamento, che devono essere obbligatoriamente svolte in orari e giorni feriali. Viene da sé che non seguire questa norma contrattuale, ledendo il diritto al riposo settimanale dei lavoratori che operano nella scuola, comporterebbe conseguenze legali di cui i dirigenti dovranno rispondere in prima persona.
Viste le numerose questioni poste alla redazione di PSN circa il blocco degli scrutini, pubblichiamo in aggiunta alle faq dei sindacati confederali anche le faq pubblicate dai Cobas che hanno raccolto una serie di risposte alle domande più frequenti inerenti anche questioni non affrontate dai confederali.
Di seguito tutti i chiarimenti pubblicati dai Cobas:
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1. Lo sciopero degli scrutini è legittimo?
SÌ. L’Accordo Nazionale del 1999 sui servizi pubblici essenziali relativo alla Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore scuola chiarisce quali sono i limiti degli scioperi e l’art. 3, comma 3 del testo esplicitamente prevede:
“lett. a) – non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
lett. c) – ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi;
lett. g) – gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.
Gli scioperi indetti non sono a tempo indeterminato, non superano i due giorni di indizione, non bloccano le operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione, non comportano un differimento superiore ai cinque giorni rispetto alla conclusione prevista, pertanto sono perfettamente legittimi.
2. Ci sono scrutini ed attività durante le quali non si può scioperare?
In base alla normativa vigente le classi e le attività da escludere dallo sciopero sono:
– le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
– le classi impegnate negli esami di qualifica nei Professionali;
– le classi impegnate negli esami di licenza media;
– le attività relative agli esami di idoneità.
3. Oltre ai Cobas altre organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero?
SÌ. Tutte le OO.SS. hanno proclamato lo sciopero. Nel sito della Commissione di Garanzia sono presenti le proclamazione di sciopero (vedi). Col solito ritardo anche il MIUR ha diramato diverse Note (scarica) e precisazioni (vedi) con cui comunica agli Uffici Scolastici Regionali le proclamazioni e le adesioni allo sciopero.
4. Se in una stessa giornata sono programmati gli scrutini di classi terminali (III media o V superiore) e di classi intermedie è possibile scioperare in queste ultime?
SÌ. È sempre possibile scioperare per la prima ora di tutti scrutini programmati per le classi intermedie, con l’esclusione degli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione (III media e V superiore).
5. Se il calendario prevede nei primi giorni gli scrutini di classi terminali (III media o V superiore) come si individuano “i primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli istituti” in cui è possibile scioperare?
In questo caso bisogna considerare come giorno iniziale quello in cui è programmato il primo scrutinio relativo alle classi intermedie, data da cui decorrono i due giorni in cui è possibile scioperare.
6. A quanto ammonta la trattenuta per lo sciopero?
La trattenuta è “oraria” (circa 18 €), naturalmente se si sciopera per più di un’ora bisogna moltiplicare la trattenuta per il numero di ore di sciopero, fino a raggiungere il massimo importo della trattenuta giornaliera.
7. Bisogna comunicare la propria adesione allo sciopero?
NO. Non ci sarebbe bisogno di comunicare alcunché. Ma, visto che, l’Associazione Nazionale Presidi ha dato ai dirigenti scolastici la seguente illegittima indicazione: “Se qualcuno manca e non ha comunicato preventivamente l’adesione allo sciopero, attendere un quarto d’ora e poi sostituirlo (non è comportamento antisindacale, se la comunicazione non perviene una volta che la seduta è aperta)”, è opportuno che al momento dell’apertura della seduta sia comunicata l’adesione allo sciopero. Il preside, preso atto della dichiarazione di sciopero, e quindi dell’impossibilità di procedere allo scrutinio, deve provvedere al suo rinvio.
8. Quanti docenti devono scioperare per bloccare lo scrutinio?
È sufficiente che si dichiari in sciopero anche un solo docente per lo scrutinio di ciascuna classe, perché il consiglio di classe in sede di scrutinio è un collegio con funzioni giudicatrici e quindi deve rispettare il requisito del “Collegio perfetto”, cioè la necessità del quorum integrale (Nota n. 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; NotaMPI n. 598/1981; Consiglio di Stato IV Sez. n. 189/1988). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola.
9. Si può scioperare nella prima ora di ogni scrutinio nella stessa giornata?
SÌ. Lo sciopero “breve”, di un’ora, è indetto per la prima ora di ogni scrutinio, quindi ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, quindi anche a più scrutini nello stesso giorno, anche non consecutivi, sempre esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
10. Se lo scrutinio è stato programmato per più di un’ora, in caso di sciopero breve, il preside può cominciare lo scrutinio al termine della prima ora?
NO. La mancanza del “Collegio perfetto” rende impossibile l’apertura delle operazioni e quindi il suo regolare svolgimento. D’altro canto, come sarebbe possibile comprimere delle operazioni di scrutinio programmate per più di un’ora nel breve tempo residuo previsto dalla calendarizzazione?
11. Il preside può effettuare sostituzioni in caso di sciopero degli scrutini?
NO. Il capo di istituto non può sostituire in nessun caso chi sciopera. Quindi non realizzandosi il “Collegio perfetto” lo scrutinio va sospeso e riconvocato successivamente.
12. Il preside può spostare lo scrutinio per aggirare lo sciopero?
NO. Il dirigente non può spostare lo scrutinio in caso di sciopero. Queste date dovrebbero, peraltro, essere indicate nel Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28, comma 4, CCNL Scuola 2006/2009) e quindi ogni modifica operata dal dirigente senza l’approvazione del Collegio sarebbe illegittima. Nel caso in questione poi qualunque modifica della data tenderebbe a limitare o vanificare il diritto di sciopero, un comportamento antisindacale e quindi sanzionabile in base allo Statuto dei Lavoratori (art. 28 legge n. 300/1970).
13. I presidi possono decidere di effettuare gli scrutini finali prima del termine delle lezioni, fissato dal calendario regionale?
NO. Non possono farlo. Infatti, nonostante l’Associazione Nazionale Presidi scriva sorprendentemente che “il monte ore annuo viene soddisfatto di regola … circa dieci giorni prima del termine delle lezioni ” basta fare qualche semplice operazione per rendersi conto che un curriculo di 990 ore, con 30 ore settimanali, è teoricamente realizzabile in 33 settimane che corrispondono a 198 giorni (di fatto i 200 giorni di lezione previsti dall’art. 74 comma 3 del d.lgs. n. 297/1994) e un eventuale anticipo rischierebbe di invalidare l’anno scolastico.
Ma soprattutto, bisogna ricordare che “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni” (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 122/2009) e quindi deve basarsi su tutti gli elementi rilevabili lungo l’intero anno scolastico fino al termine programmato delle lezioni.
Inoltre, nella scuola secondaria di primo e secondo grado “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 59/2004; art. 13, comma 2, d.lgs. n. 226/2005, art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009), e questo requisito indispensabile “ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni” (art. 2, comma 10, d.P.R. n. 122/2009) è verificabile solo dopo il termine delle lezioni.
Anche per il primo ciclo, solo “in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico” (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 122/2009) può essere deliberata l’ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Infine, anche la valutazione del comportamento, da effettuarsi relativamente a“tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede” (art. 2, comma 1, legge n. 169/2008, come ribadito dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 122/2009), esclude che detta valutazione, per tutti gli ordini di scuola, possa effettuarsi prima della fine delle lezioni o addirittura ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi oltre il termine delle lezioni e, quindi, non è possibile procedere ad alcuno scrutinio finale prima del termine delle lezioni.
Abbiamo già sollecitato tutti i dirigenti scolastici ad attenersi alla normativa vigente e gli Uffici Scolastici Regionali a vigilare su eventuali anomalie, è comunque importante che ci vengano segnalate eventuali illegittime anticipazioni in modo da poter intervenire tempestivamente.
In ogni caso, visto che lo sciopero è stato anche proclamato “per i primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli istituti” (Nota MIUR n. 15367/2015), è possibile scioperare anche nelle date delle illegittime anticipazioni degli scrutini, escludendo sempre le classi terminali.
14. Quali attività si possono bloccare per le elementari e le medie?
Tutte quelle ricadenti nei giorni di proclamazione dello sciopero, tranne che non si tratti degli esami di terza media.
15. Nel caso degli scrutini, il preside, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il dirigente può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?
NO. Le modalità di effettuazione dello sciopero, diventate particolarmente complesse dopo l’emanazione della L. n. 146/1990 (la cosiddetta legge “anti-Cobas”), non prevedono assolutamente questo. Solo se la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal DS …) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” e se il tentativo di conciliazione tra organizzazione sindacale proclamante e Governo non dovesse riuscire, solo allora il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, potrebbe emanare un’ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1” (art. 8, comma 1, L. n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma non la configurazione di un reato come l’interruzione di pubblico servizio.
16. Gli scrutini si fanno quasi ovunque con software informatico e si mandano voti ed assenze via internet giorni prima della data stabilita per gli scrutini delle singole classi. È obbligatorio fornire queste informazioni prima della seduta del Consiglio di classe?
NO. Anche se in molte scuole si opera così per comodità bisogna comunque ribadire che non esiste alcun obbligo di comunicare anticipatamente alcunché. Anzi, le proposte di voto – perché, ricordiamo anche questo, il voto del singolo insegnante è solo una proposta mentre “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe” e nella scuola secondaria di primo e secondo grado “dal consiglio di classe … presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza” (d.P.R. n. 122/2009, artt. 2 e 3 per elementare e media, artt. 4 e 6 per il superiore, art. 7 per la condotta) – possono essere presentate solo durante lo scrutinio non essendo prevista dalla normativa vigente nessun’altra modalità e quelle fatte ancora prima del termine delle lezioni sono assolutamente illegittime.