di Paolo Pizzo - La Guida originale sulle operazioni di recupero debiti che nei prossimi giorni interesseranno le scuole. Le operazioni devono essere concluse entro il 31 agosto? Chi deve somministrare le prove? il docente precario può rifiutare l'incarico?
La prima questione da affrontare e che tiene banco ogni anno tra Dirigenti e docenti è relativa ai tempi di somministrazione delle verifiche di recupero dei debiti e allo svolgimento dello scrutinio finale: tali operazioni devono obbligatoriamente essere svolte entro il 31/8?
Partiamo dall’ultimo provvedimento normativo in materia:
L’art. 4/6 del D.P.R. n. 122/2009 prescrive: “Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico”.
Stando dunque al D.P.R. il recupero deve avvenire “ …entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
Già l’art. 6 del D.M. n. 80/2007 si esprimeva in questi termini:
“…A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo…”
L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 non si discostava di una virgola ribadendo lo stesso concetto: “…Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento…”
Prima ancora del D.P.R. 122 sopra citato, la definitiva consacrazione della possibilità di svolgere le operazioni di recupero e scrutinio finale oltre il 31/8 è datata 2008, e se ne occupò la C.M. prot. n. 6163:
“Un aspetto particolare riguarda i tempi di realizzazione degli interventi e delle conseguenti verifiche.
Al riguardo, nel rispetto della programmazione già definita da parte delle singole istituzioni scolastiche, si precisa che entrambe le disposizioni richiamate [D.M. n. 80/2007; O.M. n. 92/2007] prevedono che “di norma” i suddetti interventi e le conseguenti verifiche si concludano, salva ovviamente la possibilità da parte delle scuole di anticipare tale data, entro il 31 agosto.
Eventuali proroghe, motivate da particolari esigenze organizzative, saranno adeguatamente valutate anche in relazione alle implicazioni correlate all’avvio del nuovo anno scolastico. Le iniziative di recupero e la loro valutazione dovranno, comunque, concludersi entro la data di inizio delle lezioni.”
Dunque non vi è alcun dubbio sulla possibilità di concludere le operazioni di verifica e di scrutinio finale all’inizio del mese di settembre, purché ovviamente queste avvengano prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
Dal momento però che il “posticipo” risulta una pratica ampiamente diffusa nelle scuole (per carità, nel rispetto della normativa come si evince dalle ordinanze, circolari e D.P.R. richiamati) sarebbe interessante capire quali siano queste “particolari esigenze organizzative” e “motivi eccezionali”, tali ormai da far diventare regola un’eccezione.
E soprattutto, chi dovrebbe controllare che queste “esigenze” esistano veramente e siano accettabili (l’UST, l’USR)?
Lasciamo ovviamente tale valutazione all’autonomia delle scuole, ci mancherebbe, sperando sempre che il Collegio dei Docenti valuti effettivamente la sussistenza delle “particolari esigenze organizzative” le quali non possono che essere legate a dei reali motivi che non potranno certo essere in contrasto con l’avvio delle attività di programmazione del nuovo anno scolastico (così ci auguriamo).
La seconda questione sulla quale bisogna soffermarsi è chi deve somministrare le verifiche di recupero e partecipare all’integrazione dello scrutinio finale.
L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 già citata recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese”.
L’Ordinanza stabilisce quindi un obbligo e un punto fermo: dev’essere garantita la medesima composizione del Consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Dunque le scuole devono attenersi a questo obbligo e “richiamare” a tale diritto/dovere gli stessi componenti del Consiglio di classe che hanno proceduto alle operazioni di scrutinio finale.
Inoltre un aspetto da sottolineare è che l’Ordinanza quando indica “medesima composizione” non si riferisce solo allo scrutinio in sé, ma anche alla somministrazione delle verifiche (“alla verifica degli esiti” “nonché alla integrazione dello scrutinio”).
La stessa Ordinanza poi prosegue analizzando un caso specifico: Se le operazioni si svolgono dopo il 31/8 (l’anno scolastico di riferimento è dunque terminato) e nel Consiglio di classe vi sono docenti che sono stati collocati in pensione o trasferiti ad altra sede, questi hanno titolo alla partecipazione delle operazioni finali ottenendo solo un eventuale rimborso spese (tali docenti, in pensione o trasferiti, non andranno dunque retribuiti ma solo rimborsati per eventuali spese come può essere quella del viaggio).
Qui però dobbiamo aggiungere un altro caso: è infatti possibile che facciano parte del Consiglio di classe dei docenti che all’epoca dello scrutinio di giugno avevano una nomina fino al termine delle lezioni (con proroga per gli scrutini) o direttamente al 30/6 (in più aggiungiamo anche il caso di chi ha un contratto al 31/8 e le operazioni di verifica e scrutinio finali si svolgono a settembre).
Cosa accade in questi casi a livello contrattuale?
Sempre lo stesso articolo 8/6 recita che “Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.”
Precisiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, che per “operazioni succitate” si intende che la nomina deve riguardare sia la somministrazione delle verifiche che le attività di scrutinio finale (quindi non solo quelle di scrutinio).
La nota n. 10327/2008 indica che: “Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione”.
Successivamente la nota n. 16487/2008 relativa ai contratti originariamente stipulati al 30/6 o al 31/8 chiarisce che il “rapporto deve configurarsi quale proroga del precedente contratto, nei casi in cui il personale interessato sia titolare di contratto di durata annuale, mentre, nei casi di contratto fino al termine delle attività didattiche, va inteso come “ripristino” dello stesso contratto per i giorni necessari all’espletamento delle operazioni di cui sopra”.
Tali contratti sono ovviamente validi a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
Dal momento però che il supplente all’epoca nominato per gli scrutini finali non è più in servizio e quindi sotto contratto, si chiede se sia obbligato alla partecipazione di tali operazioni o si possa rifiutare di svolgerle (ovviamente la stessa domanda si pone per i docenti che sono collocati in pensione o trasferiti ad altra sede, se le operazioni si svolgono dopo il 31/8).
Il docente nominato invece fino al 31/8 (o a tempo indeterminato collocato in pensione o trasferito ad altra sede solo dal settembre successivo) è obbligato alla partecipazione delle operazioni finali se queste si concludono entro la fine di agosto (salvo ovviamente casi di legittimo impedimento documentato).
Non bisogna neanche sottovalutare il fatto che nella maggior parte dei casi il docente ricontattato per tali operazioni si trova in un periodo in cui percepisce la disoccupazione, la quale si interromperebbe se il contratto superasse i 5 giorni.
Per tali docenti che non hanno un contratto in essere al momento delle operazioni di verifica e scrutinio finale non esiste alcun obbligo proprio perché non esiste alcun contratto. Oltretutto se le operazioni di verifica e scrutinio si svolgessero dopo il 31/8, il supplente potrebbe essere già sotto contratto per il nuovo anno scolastico con un’altra scuola (in questo caso tali docenti, per analogia, rientrerebbero nei casi dei docenti collocati in pensione o trasferiti ad altra sede che non potranno avere obblighi contrattuali con la precedente scuola né tanto meno essere da questa retribuiti. Riteniamo però possibile una coincidenza e cioè che per il nuovo anno scolastico il supplente sia nominato nella stessa scuola in cui ha partecipato allo scrutinio finale, in questo caso avrà l’obbligo di svolgere le operazioni di verifica e scrutinio essendo nuovamente sotto contratto con la medesima scuola).
La nota MIUR n. 7783/2008 regola e prevede il caso del rifiuto: “L’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente. “
La nota è dunque su questo aspetto chiara: “Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico”…
Quindi, in sostanza, non sussiste alcun obbligo per nessuno (a seconda dei casi che abbiamo evidenziato).
È inutile dire che dal resoconto effettuato di tutta la normativa c’è una contraddizione di fondo abbastanza evidente, soprattutto per i docenti a tempo determinato: il supplente nominato fino al termine delle lezioni o al 30/6-31/8 che ha proceduto alle operazioni di scrutinio di giugno ha il diritto/dovere di partecipare alle operazioni di verifica e scrutinio finali, ma nello stesso tempo non può avere nessuna imposizione in tal senso perché non ha nessun contratto in corso (quindi nessun obbligo nei confronti della scuola che lo contatta).
In conclusione:
Come da normativa richiamata, in tutti i casi previsti (compreso quello della conclusione delle operazioni di scrutinio dopo il 31/8) il Consiglio di classe deve obbligatoriamente mantenere la medesima composizione di quello che ha preceduto le operazioni finali.
Questo almeno in prima istanza.
Infatti, dal momento che non sussiste alcun obbligo di servizio per le categorie dei docenti sopra esposte, constatata la non possibilità o il rifiuto di alcuni componenti del Consiglio di classe di partecipare alle operazioni finali, il Dirigente dovrà necessariamente operare nello stesso modo in cui avviene per i “normali” scrutini di fine anno e nominare i relativi sostituiti.
La nomina dei sostituti, ricordiamo, è un obbligo, altrimenti lo scrutinio non potrà essere valido perché il Consiglio di classe non si configurerebbe come un “collegio perfetto” (la non nomina dei sostituiti comporterà l’annullamento per vizio di forma delle deliberazioni assunte).
Lo stesso art. 8/6 dell’ O.M. 92/2007 recita: “...In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe [allo scrutinio finale] dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”.
Per le sostituzioni sarà dunque possibile utilizzare il personale di ruolo interno alla scuola, con la precisazione che il docente assente dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia.
Della sostituzione andrà fatta debita menzione nel relativo verbale.
Per eventuali quesiti
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