Laura – quest’anno dovrei entrare di ruolo nella scuola primaria ma per motivi strettamente familiari desidererei prendere un anno di aspettativa. È possibile poterlo fare anche senza motivazioni documentabili?? E quindi è possibile poter rimandare l’anno di prova?? È il dirigente scolastico a doverla concedere??

Grazie anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

è possibile farlo ma non prima di aver documentato o comunque enunciato i motivi della richiesta. Inoltre, l’aspettativa è non retribuita e a discrezione del Dirigente.

L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio è regolata dall’art. 18/1 del CCNL del comparto Scuola.

Tale art. recita: “L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA”.

Ai sensi di tali articoli l’aspettativa può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

  • Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
  • Se fruita invece, per periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi).

La Corte dei Conti sez. contr. 03 febbraio 1984, n. 1415 aveva precisato che nella espressione “motivi di famiglia” contenuta nell’art. 69 del T.U., possono trovare ingresso anche i motivi di studio, quale la frequenza di un corso universitario.

Nel precedente CCNL del comparto Scuola (2003) si faceva esclusivamente riferimento ai motivi di famiglia, mentre nel nuovo Contratto è stato aggiunto l’inciso “personali”.

Il dipendente che aspiri ad ottenere l’aspettativa deve presentare al Dirigente scolastico apposita domanda scritta redatta su carta semplice (il modulo è di solito fornito dalla segreteria) ampiamente documentata e motivata.

Le esigenze del lavoratore posso identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

Alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

In particolare il dirigente può respingere la domanda o ritardarne l’accoglimento o ridurre la durata della aspettativa richiesta, esclusivamente “per motivi di servizio”, che vanno enunciati nel provvedimento.

Ciò è espressamente indicato nell’art. 69 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che appunto prevede che l’aspettativa possa essere negata solo in presenza di specifiche esigenze di servizio.

Il dirigente deve prendere la decisione entro un mese dalla data di presentazione della domanda; qualora entro tale termine il dirigente non abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad accoglimento dell’istanza.

Il Consiglio di Stato con sentenza del 12 aprile 1978, n. 739 ha ritenuto legittimo il licenziamento di un impiegato di segreteria non di ruolo che, in seguito ad una domanda di aspettativa per famiglia, si era assentato arbitrariamente dal servizio.

Già nel 1974 con sentenza del 12 novembre, n. 787 lo stesso Consiglio aveva affermato che il personale interessato non può allontanarsi dal servizio senza la preventiva autorizzazione dell’organo competente, ossia senza attendere l’esito della richiesta di concessione; in caso contrario viene considerato assente arbitrario e per tale comportamento, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Pertanto, l’aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio legittima l’assenza dal servizio solo quando sia preventivamente accordata, la semplice presentazione della domanda non autorizza il dipendente ad allontanarsi dal servizio.

C’è comunque da dire che il Dirigente è sempre tenuto a motivare l’eventuale provvedimento di diniego o di revoca dell’aspettativa.

L’art. 3, comma 1 della legge 241/90 (integrato dalla legge 15/05) indica, infatti, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Un eventuale diniego, ritardo di accoglimento, riduzione della durata o revoca dell’aspettativa dovrà quindi essere sempre motivato dal dirigente e rispondere ai criteri della trasparenza e dell’imparzialità, per evitare ogni dubbio circa l’obiettività e l’opportunità delle determinazioni adottate.

In utlimo, ti ricordo che il periodo trascorso in aspettativa non è utile ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.

Pertanto, nel caso ottenessi tale aspettativa  che comporterà il non raggiungimento dei 180 gg. di servizio richiesti per la validità del periodo di prova, l’anno di prova e di formazione potrà essere rimandato all’a.s. successivo.

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/08/20/aspettativa-per-motivi-di-famiglia-criteri-di-fruizione/