PSN propone a tutti i docenti, alle prese con la compilazione della domanda di mobilità, una tabella per avere sottomano tutte le indicazione per poter valutare correttamente se hanno o meno diritto ad usufruire del punteggio di continuità.
Per chiarire subito un punto spesso oggetto di dubbio sui nostri social, il punteggio utile per la mobilità viene assegnato dal quarto anno di servizio in poi, se il servizio è effettivamente svolto (e solamente svolto) nella sede di titolarità.
Per tutti i docenti immessi in ruolo dal 2016 al 2021 con contratto a tempo indeterminato, si conta anche il primo anno di ruolo. Per chi è stato immesso in ruolo prima di quella data, l'anno di immissione NON è di titolarità quindi non entra nel conteggio della continuità
Altra cosa invece è la voce " PUNTEGGIO AGGIUNTIVO LETTERA D" che si trova nella domanda di mobilità, all'ultima riga della sezione "Anzianità di servizio".
Altra cosa ancora è la continuità nella gradutoria interna, per la quale già si conteggia dal secondo anno di servizio come titolare.
Quest'ultimo infatti è un punteggio aggiuntivo che spetta ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’hanno revocata nei termini previsti. A questi docenti ( E SOLO A LORO) è riconosciuto, per il predetto triennio, un punteggio una tantum di 10 punti.
Per quanto riguarda invece il punteggio di continuità, nella domanda di mobilità va indicato (inserendo il numero degli anni- MINIMO 3) alla sezione che recita: "Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestatinsenza soluzione di continuità nel circolo di titolarità (lettera C)"
Per conoscere meglio la continuità, ecco una pratica tabella.
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