E' fissata al prossimo 5 luglio 2021 la scadenza per le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione con le quali il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.
L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
L’assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.
Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all’una che all’altra.
Questa materia è regolata, annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che viene sottoscritto dai sindacati e dal Miur.
Di seguito pubblichiamo una guida ai requisiti per richiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione elaborata dalla UIL e scaricabile in allegato a questo articolo.
TEMPISTICA
- Personale docente (infanzia, primaria e secondaria): Dal 15 giugno al 5 luglio 2021 in modalità esclusivamente
ATTENZIONE: Presenta la domanda in modalità cartacea (sempre dal 15 giugno al 5 luglio 2021):
- docenti di I e II grado assunti con il concorso DDG 85/2018 con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/19: docenti le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che saranno immessi in ruolo l’1/9/2021 perché non hanno svolto (in quanto rimandato o ripetuto) il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2019/20 e lo hanno sostenuto nell’anno scolastico 2020/2021 (Le operazioni di cui al punto 42 dell’Allegato 1 del CCNI 19/22 riguardano esclusivamente tale tipologia di personale);
- Personale educativo;
- Insegnanti di religione
Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto e comunque devono concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto dell’anno scolastico in corso.
NUOVA PROCEDURA ONLINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE
Dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Pertanto, gli aspiranti a partecipare alla mobilità annuale:
- in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 settembre 2021;
- che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID.
Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico.
UNICO PUNTO DI ACCESSO PER LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE IN MODALITÀ ONLINE
Da quest’anno all’interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.
Dal giorno 8 luglio 2021 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente nel menù:
- Gestione Anno Scolastico;
- Gestione Mobilità e Disponibilità in Organico di Fatto;
- Personale
Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.
PERSONALE DOCENTE
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
PERCHÉ SI CHIEDE E NUMERO DI DOMANDE POSSIBILI
QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
Può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:
- ricongiungimento al genitore,
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
Una sola. E deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1 sopra indicati.
IL DOCENTE CONIUGATO PUÒ SCEGLIERE DI RICONGIUNGERSI AD UN FAMILIARE DIVERSO RISPETTO IL CONIUGE?
Sì. Nelle assegnazioni provvisorie il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo. Ciò vale anche per il docente coniugato.
es. Il docente il cui coniuge è residente nel comune X della provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia.
L’importante è sapere che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.
IL DOCENTE CHE VUOLE RICONGIUNGERSI AL GENITORE DEVE ESSERE CONVIVENTE CON LO STESSO?
No. Per ricongiungersi al coniuge o parte dell’unione civile, figli o genitore non è necessaria la convivenza.
IN QUALI CASI È INVECE NECESSARIA LA CONVIVENZA?
Nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
NEL TRASFERIMENTO HO OTTENUTO UNA SCUOLA INDICATA PUNTUALMENTE E HO IL BLOCCO DEI TRE ANNI STABILITO DAL CCNI SULLA MOBILITÀ. TALE VINCOLO VALE ANCHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE?
No. L’assegnazione provvisoria, ricorrendone i requisiti, la può richiedere anche il docente che nel corso dei trasferimenti o dei passaggi abbia ottenuto una scuola indicata puntualmente nel modulo- domanda online della mobilità. Quanto previsto dal CCNI sulla mobilità non si applica in questo caso per le assegnazioni provvisorie.
SONO UN DOCENTE IMMESSO IN RUOLO DALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DI I E II GRADO DEL 2018 (DDG 85/2018- DM 631/2018) CON DECORRENZA 1/9/2019. LA LEGGE FINANZIARIA N. 145 DEL 2018 PREVEDE UN BLOCCO. CIÒ VALE ANCHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE?
No. Con la sottoscrizione del CCNI si deroga la legge finanziaria del 2018, per cui tutti i docenti immessi in ruolo nel 2019, compresi i docenti ex FIT (DDG 85/2018 – DM 631/2018), a cui l’Amministrazione ha negato la partecipazione ai trasferimenti, possono inoltrare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale).
SONO UN DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO L’1/9/2020. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
È possibile solo nei seguenti casi:
1. Sé si è in sovrannumero o in esubero;
2. Se si rientra nell'articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, 104 (assistenza al familiare disabile o per handicap grave personale).1
Purché tali situazioni si siano verificate successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Possono altresì richiedere assegnazione provvisoria:
1. i docenti madri/padri di un figlio fino ai 3 anni (art. 42 bis del Decreto legislativo 151/01);
1 Art. 33 comma 3: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Art. 33 comma 6: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità […] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
2. i docenti coniugi di militare trasferito d’ufficio (legge 1999, n. 266 e legge 2001, n.86).
SONO UN DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO L’1/9/2019 MA HO RIMANDATO L’ANNO DI PROVA E STO PER CONCLUDERLO QUEST’ANNO. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
Sì. Il superamento dell’anno di prova non è requisito indispensabile per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.
SONO UN DOCENTE CHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 HA OTTENUTO PASSAGGIO DI RUOLO DALLA INFANZIA ALLA PRIMARIA. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
In questi casi è possibile chiedere assegnazione provvisoria nella sola scuola primaria di attuale titolarità. Non è invece possibile chiederla anche per la scuola della infanzia, perché una volta ottenuto il passaggio di ruolo è necessario superare l’anno di prova e formazione prima di poter richiedere assegnazione anche in un altro grado o ordine di scuola rispetto a quello di appartenenza.
HO OTTENUTO TRASFERIMENTO/PASSAGGIO NELLA PROVINCIA IN CUI HO I REQUISITI DEL RICONGIUNGIMENTO. POSSO INOLTRARE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SE LA SCUOLA SI TROVA IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO LA RESIDENZA DEL FAMILIARE A CUI VOGLIO RICONGIUNGERMI?
Sì. Già con la sottoscrizione dell’ipotesi del CCNI 2019/22 è stato eliminato il vincolo per cui non era possibile richiedere assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento, se ottenuta con il trasferimento/passaggio interprovinciale.
Pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale possono partecipare anche i docenti che abbiano ottenuto per l’a.s. in cui si effettuano le operazioni annuali un movimento interprovinciale per la provincia in cui ricorre uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1.
SONO UN DOCENTE CON UNA SENTENZA ANCORA NON DEFINITIVA. HO DIRITTO A RIMANERE NELLA PROVINCIA IN CUI MI HA ASSEGNATO IL GIUDICE O DEVO INOLTRARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PARTECIPANDO INSIEME AGLI ALTRI DOCENTI?
Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.
DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA
CHI SONO I DOCENTI CHE PRESENTANO DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA (FASE 42 CCNI)?
Gli unici sono i docenti di I e II grado assunti a tempo determinato l’1/9/2018 dalla graduatoria di merito DDG 85/2018, che hanno svolto nell’anno scolastico in corso (2020/2021) il periodo di formazione e prova perché non lo hanno svolto nell’a.s. 2018/19 e 2019/20 (o lo hanno svolto con esito negativo e quindi dovevano ripeterlo). Tale personale avrà pertanto decorrenza giuridica ed economica l’1/9/2021.
Tali docenti presenteranno domanda in modalità cartacea.
Attenzione: Nulla c’entrano, quindi, i docenti assunti in ruolo nel 2019 (DDG 85/2018 o DM 631/18) che potranno invece normalmente presentare domanda in modalità online e concorrere con tutti gli altri docenti.
POSTI DI SOSTEGNO
SONO UN DOCENTE TITOLARE SU POSTO DI SOSTEGNO, POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE ANCHE SUI POSTI DI TIPO COMUNE?
Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno. È lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti.
- CHI PUÒ RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO SPROVVISTO DI TITOLO SPECIFICO?
Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1, purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.
La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.
Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine:
- genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, g);
- genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, l);
- genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, m).
COME AVVENGONO IN QUESTO CASO LE OPERAZIONI?
- L’operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza 41 dell’ordine delle operazioni).
- La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 1.
- Tale possibilità è quindi aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all’eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).
- Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra
Attenzione: Nella nuova schermata online ci sarà una sezione specifica per tali docenti.
COME AVVERRANNO LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI PER CHI È IN POSSESSO DEL TITOLO DEL SOSTEGNO?
Per le assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno si seguono due distinte sequenze:
- Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;
- In subordine, assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.
PUNTEGGI E ALLEGATI
QUALI PUNTEGGI VENGONO ASSEGNATI A CHI FA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
Sono assegnati:
- punti 6 per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell’unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori);
- punti 4 per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- punti 3 per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18
ATTENZIONE! Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.
NOTA BENE:
- Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi
- Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
- Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3)
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
- In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
QUALI ALLEGATI È NECESSARIO PRESENTARE?
All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.
Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si veda quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. sulla mobilità anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
ALTRE CLASSI DI CONCORSO - TIPOLOGIA DI POSTO - PART TIME
QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO O POSTI DI GRADO DIVERSO?
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, se:
- Si è in possesso del titolo valido per il grado di scuola diverso (abilitazione/idoneità);
- Si è superato il periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.
IN QUESTI CASI IN CHE ORDINE SARANNO VALUTATE LE DOMANDE?
- La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
- L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
- L’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
È POSSIBILE OTTENERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOMMANDO PIÙ SPEZZONI O IN PART TIME?
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.
Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
Attenzione: nella nuova schermata online ci sarà la possibilità di indicare se il docente al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.
I CASI IN CUI NON È POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
(IL CASO DEI COMUNI DIVISI IN PIÙ DISTRETTI)
QUALI SONO I CASI IN CUI NON È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:
- all’interno del comune di titolarità (con le eccezioni per le città metropolitane);
- nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria (con esclusione dei docenti ex FIT assunti a tempo determinato l’1/9/2018 e che saranno assunti in ruolo l’1/09/2021 per effetto dello svolgimento del periodo di formazione e prova nell’a.s. 2020/21);
- per più
Inoltre, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria.
IL CASO DEI COMUNI DIVISI IN PIÙ DISTRETTI
CI SONO DELLE DEROGHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI NELLE CITTÀ I CUI COMUNI SONO DIVISI IN PIÙ DISTRETTI?
Si. Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti (città metropolitane es. Milano, Roma, Napoli ecc.) è consentita l’assegnazione provvisoria provinciale solo ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all’art.7 comma 1 sono in possesso di una delle precedenze di cui al successivo art. 8.
PREFERENZE E PRECEDENZE
QUALI E QUANTE PREFERENZE È POSSIBILE ESPRIMERE?
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.
- Le preferenze possono essere del seguente tipo:
- scuole
- comuni
- distretti
- codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).
- Le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL’INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE?
Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere come prima preferenza il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
ATTENZIONE!
L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).
In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
SONO CONFERMATE TUTTE LE PRECEDENZE RISPETTO L’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE?
Sì. Sono confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 8).
In particolare, la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni continua a precedere l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.
COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL’INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO SI FRUISCA DI UNA DELLE PRECEDENZE DI CUI ART. 8?
Si ha diritto alla precedenza purché si esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub- comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
ATTENZIONE!
L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale).
La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.
UTILIZZAZIONI
CHI PUÒ RICHIEDERLA E COME ESPRIMERE LE PREFERENZE
CHI È IL PERSONALE AVENTE TITOLO A RICHIEDERE UTILIZZAZIONE?
Prioritariamente:
- I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
- I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità;
- TALI DOCENTI COME DEVONO ESPRIMERE LE PREFERENZE NELLA DOMANDA PER EVITARE CHE LA STESSA NON SIA VALIDATA?
Tali docenti devono inserire obbligatoriamente come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.
Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.
ATTENZIONE!
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
CHI SONO GLI ALTRI CHE POSSONO RICHIEDERE L’UTILIZZAZIONE?
- Docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- Docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- Docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;
- Docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- Docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
- Docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- Docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- Insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 14 comma 17 della legge 135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- Insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico
- Docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
- Docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- Personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione;
- Personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.
UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE
IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE?
In un solo caso: al permanere della situazione di esubero (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.
Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA
È POSSIBILE OTTENERE L’OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA?
Sì. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento.
Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.
PUNTEGGI E PRECEDENZE
CON QUALE PUNTEGGIO SI CONCORRE?
La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell’utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:
I. Anzianità di servizio
II. Esigenze di famiglia
III. Titoli generali
NOTA BENE:
- per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai
“trasferimenti d’ufficio” e non a quelli “a domanda”.
- a tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.
ANCHE PER LE UTILIZZAZIONI VALGONO LE PRECEDENZE?
Sì, ad esclusione della n. VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), n. VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e n. VIII (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17).
E anche per le utilizzazioni in caso si richieda per esempio la precedenza per assistenza vale sempre l’obbligatorietà, in alcuni casi, della indicazione sintetica del codice comune:
L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di utilizzazione senza diritto di precedenza.
LICEI MUSICALI
SONO PREVISTE ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 LE UTILIZZAZIONI PER I DOCENTI TITOLARI SULLE CLASSI DI CONCORSO A-29, A-30 E A-56 SULLE CLASSI DI CONCORSO A-53, A-55, A-63 E A- 64 DEI LICEI MUSICALI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS?
No. Come per l’a.s. 2020/21, anche per l’anno scolastico 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente a domanda dell’interessato (art. 2 comma 11), avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti (art. 4 comma 1 CCNI 8 luglio 2020).
COSA PUÒ CHIEDERE UN DOCENTE DI RELIGIONE DI RUOLO?
Il CCNI sottoscritto consentirà agli insegnati di religione a tempo indeterminato, a domanda e
sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione utilizzando i modelli UR1 e UR2, di essere:
- “utilizzati” in una scuola/istituto diverso della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- “utilizzati”, all’interno della propria diocesi, in un differente grado scolastico (ad esempio dall’infanzia alla primaria, o dalla I grado alla sec. II grado).
- “utilizzati”, all’interno della propria diocesi, in un altro settore formativo (ad esempio dalla primaria alla secondaria).
- Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
- Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi in possesso dell’idoneità della diocesi di destinazione).
- Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi in possesso della specifica idoneità della diocesi di destinazione).
ATTENZIONE: I provvedimenti a) e b) sono considerati definitivi alla stregua di un ordinario trasferimento e dunque non hanno bisogno di ulteriori conferme negli anni successivi al nuovo utilizzo, i provvedimenti c), d), e) hanno la caratteristica della provvisorietà e vanno riconfermati nel successivo anno scolastico. In alternativa ad eventuale Trasferimento presso la diocesi di precedente Assegnazione Temporanea oppure all’interno della stessa diocesi attraverso il “passaggio di ruolo”.
IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA, COSA PUÒ CHIEDERE UN IDR?
I docenti di religione che nella propria scuola subiscono una riduzione fino ad un quinto dell’orario cattedra possono chiedere l’utilizzo delle ore mancanti con ore a disposizione nella scuola di “titolarità” (utilizzo permanente); mentre se in servizio su più scuole, rimarranno a disposizione nella scuola dove è avvenuta la riduzione (art. 2 comma 7 del CCNI).
QUALI ALTRE TUTELE OFFRE IL CONTRATTO NAZIONALE SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI?
I docenti di religione a cui è stata revocata l’idoneità ecclesiastica per l’insegnamento della religione cattolica previsto dall’art. 3 comma 4 della legge 186/2003 possono richiedere l’utilizzo secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 che richiama il comma 3: “Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione; b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui all’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.
NEL 2013/14 HO PERSO LA POSSIBILITÀ DI INSEGNARE NELLA SCUOLA DI PRIMA CONFERMA, POSSO RITORNARE?
Si è possibile ottenere la precedenza per il rientro nella sede di prima titolarità, se questa si è persa a causa della riduzione oraria.
EDUCATORI
Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.
In particolare:
- in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto
- qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l’utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni
Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.