Sono state firmate oggi l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’Ordinanza relativa ai docenti di Religione Cattolica.
Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.
Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.
Nonostante le pressanti richieste dei docenti, non è cambiato nulla riguardo al vincolo triennale che scaturisce dall'aver ottenuto trasferimento su scelta analitica. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,del CCNI, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Nulla è cambiano nemmeno riguardo la vincolo quinquennale per i neo immessi in ruolo. L’ordinanza infatti dice che Il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
La domanda si presenta come sempre tramite Istanze Online