E' stato pubblicato finalmente fissata la data per le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico che potranno essere presentate dal 13 al 24 luglio. Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.
L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
L’assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.
Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all’una che all’altra.
Questa materia è regolata, annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che viene sottoscritto dai sindacati e dal Miur.
Scadenza delle domande
Docenti: domande dal 13 al 24 luglio 2020 (online)
Personale educativo e ata (domanda cartacea)
Di seguito pubblichiamo una guida ai requisti per richiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione elaborata dalla cisl e scaricabile da questo articolo
Requisiti per poter produrre domanda di Assegnazione provvisoria o utilizzazione:
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
- Le assegnazioni provvisorie sono effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti di potenziamento, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche
- sommando spezzoni diversi compatibili.
- Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria tutti i neoassunti con decorrenza giuridica 01/09/2019 compresi i docenti che non hanno potuto partecipare alla mobilità ossia gli assunti da DDG 85/2018 come modificato dalla legge 145/2018 e gli assunti su posti “Quota 100”.
- Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21.
- Fanno eccezione i docenti FIT assunti entro il 31/08/2018 dalle graduatorie del D.D.G.85/2018 che conseguono il ruolo a partire dal 01/09/2020 per effetto della ripetizione del periodo di formazione e prova nell’a.s.2019/20.
- L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.
- La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, avendone i motivi, all’interno della provincia, anche nel caso sia ottenuta con il trasferimento 2020/21.
- L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’ articolo 8 del CCN
La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
- Ricongiungimento al genitore.
ATTENZIONE
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda.
- L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2020.
- Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria 2020.
- In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- Inoltre, possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, avendone i requisiti ed esclusivamente per altra provincia rispetto a quella di titolarità, i docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche atempodeterminato - su posto di sostegno. Tale assegnazione avviene in subordine a quella del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
- I docenti della scuola infanzia e primaria possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze.
- I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado possono chiedere una sola provincia e fino a 15 preferenze.
- Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.
- Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al
- coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
Nota Bene:
- L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia solo una scuola.
- In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
PRECEDENZE
- Le precedenze non sono variate nell’ordine e nella tipologia.
- Precedenza II
- Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub-comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
- Precedenze III – IV – VI -VII
- L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
Nota Bene:
- Per il personale con disabilità di cui all’art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 l’indicazione del comune non è obbligatoria.
PERSONALE ATA
- Il CCNI, realizza omogeneità con i docenti per quanto riguarda le precedenze ed il vincolo del codice sintetico del comune o del distretto sub/comunale, nel caso di domande di assegnazione provvisoria.
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. è effettuata, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità d’ufficio sottoscritto in data 6 marzo 2019, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. La valutazione è effettuata con le seguenti precisazioni:
- Nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso.
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande.
- L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioniprovvisorie.
- In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- L’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota 3All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
PERSONALE EDUCATIVO
Il personale educativo presenta la domanda in forma cartacea
DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI
- docenti in esubero su provincia.
- docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
- docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda. docenticessatidalserviziochehannochiestoedottenutoilmantenimentoin servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità.
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione.
- docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
- docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo.
- docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola.
- docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado.
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la qualeposseggono i titoli validi peri passaggi.
- docenti, anche non in esubero, che chiedono di essere utilizzati, avendone i requisiti, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.
DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
- I docenti di religione cattolica, nei casi di riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, laddove non sia possibile il completamento dell’orario nella scuola di servizio, sono utilizzati per le ore mancanti nella stessa scuola, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.
- Se sono in servizio su più scuole, per tali ore resteranno a disposizione nella scuola dove si è verificata la riduzione, oppure, nella prima scuola di servizio qualora nella scuola di completamento le ore si esauriscano.
- I docenti di religione cattolica a cui è stata revocata l’idoneità all’insegnamento vengono utilizzati anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, analogamente a quanto disposto per i docenti in esubero.
- Gli IRC possono anche chiedere l’utilizzazione a domanda per diverso settore formativo purché in possesso dell’idoneità concorsuale e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano.
- La valutazione è effettuata in base alle tabelle dei titoli del CCNI 2019/22 posseduti. La graduatoria è formulata dai competenti Uffici scolastici regionali sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani. art.
CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI
- Le utilizzazioni sono effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.
- Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità del 06/03/2019.
- Per il personale privo di titolarità su scuola, in caso di assenza di domanda o in assenza di posti disponibili nelle preferenze scelte, l’utilizzazione avviene d’ufficio.
NOTA BENE
- Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso.
- L’utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro attribuito.
- Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
- Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.
LICEI MUSICALI
- A partire dall’anno scolastico 2020/21, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie verso i posti degli insegnamenti specifici per i licei musicali seguiranno le regole generali previste dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Il personale educativo presenta la domanda in forma cartacea.
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