Si avvicina l'apertura della procedura sul portale Istanze on line per le domande di assegnazione provvisoria in base al CCNI pubblicato il 12 giugno 2019 e tanti docenti hanno ancora molte perplessità e dubbi interpretativi sulla possibilità di richiederla.
Professionisti Scuola Network ha preparato una scheda di chiarimento, per aiutare i docenti a comprendere quando, come e se possono fare domanda.
Ricordiamo che le domande si presentano solo per via telematica su Istanze on Line seguendo il calendario proposto dalla nota ministeriale del 20 giugno 2019. Allegati agli articoli collegati al termine della scheda sono disponibili sia il testo del CCNI sia la nota.
Quali sono i requisiti per cui si può fare domanda?
a) ricongiungimento ai figli (o agli affidati con provvedimento giudiziario) di minore età;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente (sulla condizione di convivenza si attendono ancora i chiarimenti del Ministero) qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
Chi può fare domanda di assegnazione provvisoria
Possono partecipare all'assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati precedentemente, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018.
Preferenze esprimibili con a domanda di assegnazione provvisoria
L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia).
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'Interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo l'art 8 del CCNI 2019.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.
Nella domanda di assegnazione provvisoria è obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze (sia di singole scuole, sia sintetiche) per diverso comune. La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento non annulla la domanda, ma la limita esclusivamente alle preferenze espresse per il comune di ricongiungimento.
Possibilità di assegnazione provvisoria su altra cdc o altro grado
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22.
La richiesta di assegnazione provvisoria da parte dei docenti per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale (disciplinato dall’art. 4 del CCNI 6 marzo 2019) è possibile solo in aggiunta a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o tra diverse classi di concorso. Analogamente, l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno, in possesso della prevista specializzazione, resta in subordine rispetto alla richiesta su posto comune se la titolarità del docente è su posto comune. Si conferma il vincolo quinquennale per posti di sostegno / tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato.
Modalità di effettuazione delle assegnazioni per i docenti
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria per lo stesso grado o classe di concorso precede quella per classi di concorso o gradi diversi;
- le assegnazioni provvisorie all’interno della provincia precedono le assegnazioni da altra provincia;
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
- Il docente beneficiario di precedenze viene trattato con priorità nell’ordine previsto nella sequenza operativa.
Quali sono le precedenze riconosciute (in ordine di priorità) e le condizioni per averne diritto nella sequenza delle operazioni di assegnazione provvisoria ?
Le precedenze sono elencate nell'art 8 del CCNI 2019 relativo alle assegnazioni provvisorie e ne abbiamo parlato in questo specifico articolo a parte.
Quando si presentano le domande?
Per Ata e docenti di tutti gli ordini di scuola: dal 9 al 20 luglio
Dove si presentano le domande
Su ISTANZE ON LINE o cartacea per docenti assunti con DDG 85/2018 (Qui i modelli)
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