mobilità

Probabilmente ispirato dal lodevole intento di garantire la continuità didattica agli alunni diversamente abili (e a loro soli, per non disturbare i progetti di centralizzazione all'acqua di rose di un governo apparentemente intenzionato a passare alla storia per gli stessi motivi per cui lo sono passati quelli precedenti), il C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 aveva stabilito, al comma 2 del suo articolo 7, che

"Il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto".

L'interrogativo che ci si è posti sin da subito è se in tale "personale di ruolo" dovessero essere inclusi o meno i docenti D.O.S. immessi in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2015. Come è stato tempestivamente indicato su questi schermi, "mentre in alcune regioni è stato espressamente indicato che tale richiesta non può essere presentata dai docenti neoassunti nel 2015/2016 in fase 0 e A (che dovranno invece al partecipare alle operazioni di mobilità), in altre regioni alcuni USP, interpretando estensivamente il silenzio dei rispettivi USR, hanno permesso di chiedere conferma della sede anche ai neoassunti".

 

Qualche USR più illuminato, tuttavia, ha pensato bene di porre fine al suddetto silenzio, interpellando il MIUR; e così è stato che l'11 aprile 2016 quello della Toscana, in un'e-mail indirizzata agli USP ad essa facenti capo avente come oggetto "chiarimenti sulla gestione del personale titolare su DOS art. 7 comma 2 CCNI sulla mobilità del personale scolastico 201617" - chiarimenti "forniti dal MIUR previa interpello di questa Direzione generale" -, ha comunicato che "i docenti titolari DOS destinatari della norma di cui all'art. 7 comma 2 del CCNI 8 aprile 2016 sono i titolari DOS assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15 o nelle fasi assunzionali 0 ed A nell'anno scolastico 2015/16".

Successivamente è toccato all'USR Molise fornire la medesima indicazione, nelle proprie FAQ aggiornate al 15 aprile 2016, rispondendo affermativamente alla n. 4 che chiedeva "i docenti titolari D.O.S. assunti 2015/2016 in Fase 0 e A, al pari dei docenti assunti fino al 2014/15, hanno la possibilità di richiedere, entro il 16 aprile 2016, quale sede di titolarità la scuola di attuale servizio?".

Non è per pedanteria che teniamo ad indicare puntigliosamente le date: va infatti notato che l'Ordinanza Ministeriale 241 del 8 aprile 2016 ("Mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017") affermava che l'eventuale domanda di conferma nella propria sede di servizio dovesse essere presentata agli USR "entro il termine fissato del 16 aprile" (articolo 3, comma 4).

Questo significa che, ad un giorno dalla scadenza del termine di presentazione, il MIUR si era limitato a fornire "chiarimenti" - che teoricamente avrebbero dovuto essere validi per l'intero territorio nazionale - soltanto agli USR che si erano posti la briga di sottoporgli il problema, senza preoccuparsi di emanare disposizioni nazionalmente valide.

Le quali sono pure arrivate, ma indirettamente, alla spicciolata e quasi senza voler attirare l'attenzione su di sé. Recita infatti la Nota Ministeriale n. 11729 del 29 aprile 2016 (!), anonimamente dedicata alle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale, in uno dei suoi ultimi paragrafi: "Si ricorda che dall'anno scolastico 2016/17 in applicazione al CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 8 aprile 2016 i docenti di sostegno di ruolo della scuola secondaria di secondo grado immessi in ruolo sino all'a.s. 2014/15 o nelle prime due fasi di immissione in ruolo del 2015/16 acquisiscono la titolarità su scuola, nei limiti del possibile nelle scuole di attuale servizio all'interno delle provincie nelle quali sono titolari".

Tutto questo, ben tredici giorni dopo la scadenza della domanda di conferma, negata ad un numero di docenti supponibilmente non esiguo, e soprattutto senza preoccuparsi di riaprirne ufficialmente i termini!

È del 18 maggio una nota dell'USR Campania che invita i Dirigenti degli Istituti Secondari di II grado di Napoli e Provincia a compilare un "Elenco dei docenti DOS che hanno richiesto per l'a. s. 2016-17 la titolarità nell'attuale sede di servizio", alla luce del fatto che "dall'anno scolastico 2016/17 in applicazione al CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 8 aprile 2016 i docenti di sostegno di ruolo della scuola secondaria di secondo grado immessi in ruolo sino 2014/15 o nelle prime due fasi di immissione in ruolo del 2015/16 acquisiscono la titolarità su scuola, nei limiti del possibile nelle scuole di attuale servizio all'interno delle provincie nelle quali sono titolari".

Non vorremmo che ciò restasse valido per la sola Campania, ed invitiamo tutti i Colleghi interessati ad allertare i propri Usr, ricordando loro che, perché la propria domanda di conferma sia accettata, dovrà essere revocata quella di trasferimento ("perché il soddisfacimento della domanda volontaria su una qualsiasi delle scuole indicate annullerà la conferma", nota CGIL); e che, nel caso in cui la prima dovesse essere rigettata per mancanza di disponibilità, i termini della seconda dovranno essere riaperti: giusta il comma 4 dell'articolo 3 della già ricordata ordinanza ministeriale 241/2016, infatti, "nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. Analoghi termini e modalità sono previsti per il personale della dotazione provinciale di sostegno che intende essere confermato nell’attuale sede di utilizzazione nella provincia di titolarità".

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