Paola – sono al quarto mese di gravidanza a rischio volevo sapere in caso accettassi una supplenza breve (15 giorni) come comportarmi e se e per quanto tempo verrei remunerata. In particolare non mi è chiaro se il compenso verrebbe dato solo per i quindici giorni del contratto o verrebbe prolungato fino ai tre mesi del bambino.
Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,
Nei casi previsti dall’ art. 17, comma 2, lettera a) del Testo Unico sulla maternità (gravi complicanze della gravidanza), il prolungamento dell’interdizione anticipata e della conseguente indennità economica potrà essere concesso anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro.
Per il personale a tempo determinato gli effetti della indennità hanno validità sia se in costanza di rapporto di lavoro (accettazione e sottoscrizione del contratto), sia dopo il termine dello stesso (supplenza terminata ma inizio o continuazione del periodo di congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro).
A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità/paternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio riguardante l’ultimo contratto.
Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti/esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.
L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.
L’indennità percepita fuori nomina (in misura dell’80%) non è invece utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti/esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.
La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP.
Pertanto, per i 15 gg. di contratto sarai assunta al 100% (punteggio e contribuiti), per i periodi oltre i 15 gg. avrai diritto all’indennità fuori nomina all’80% dell’ultimo stipendio ricevuto fino ai 3 mesi dopo il parto.
Se in tale periodo (tra la scadenza dei 15 gg. e i tre mesi dopo il parto) dovessi ricevere altre nomine potrai accettarle e il contratto avrà di nuovo validità al 100%.
Il tutto presuppone che tu abbia avviato la procedura per l’interdizione per gravi complicanze.