Lalla e Paolo Pizzo - Qualora l'Ufficio Scolastico Territoriale comunichi l'esaurimento delle graduatorie di sostegno, i Dirigenti scolastici dovranno seguire per le nomine degli aventi titolo le disposizioni contenute nella circolare del 30 agosto 2013.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai Dirigenti Scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità
- utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l'a.s. 2013/14
- assegnando la supplenza all'aspirante utilmente collocato in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche che ha a sua volta prescelto con l'apposito modello di domanda (modello B).
- in caso di esito negativo si ricorre a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione delle scuole viciniori.
Tale disposizione ogni anno richiamata dal MIUR nelle istruzioni operative per le supplenze annuali si rifà all'art. 6 comma 2 del D.M. 131/2007 il quale specifica che “nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli elenchi medesimi”.
Pertanto, in base all'art. 6, comma 2 D.M. 131/2007 e istruzioni operative annuali in materia di supplenze, se il docente è in possesso del titolo di specializzazione (anche se conseguito successivamente all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto) ed è incluso in una graduatoria che sia I, II o III fascia, può essere individuato per il contratto prima che siano scorsi gli elenchi delle scuole viciniori.
Tali docenti, che verranno inseriti in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, hanno già inviato apposita domanda di inclusione entro il 17 luglio 2013 o, qualora abbiano conseguito il titolo in data successivo, possono inviare entro il 10 settembre 2013. La domanda sarà valida solo per le sedi scolastiche che a loro volta hanno prescelto con l'apposito modello di domanda (modello B).
Entro il 10 settembre è possibile comunicare titolo di sostegno per inserimento in coda
È dunque escluso che un docente, anche se in possesso del titolo di specializzazione, possa essere interpellato, prima della consultazione degli elenchi delle scuole viciniori, nel caso abbia presentato la messa a disposizione anche dove non risulta incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della provincia (es. messa a disposizione per altre scuole della stessa provincia, non scelte nel modello B, oppure di altre province).
Il D.M. 131/2007 e le istruzioni operative in materia di supplenze emanate dal Ministero non lo prevedono.
In caso di esito negativo dei primi due punti (docenti specializzati inseriti nelle graduatorie e docenti specializzati inseriti in coda alle relative graduatorie delle scuole scelte tramite il modello B) si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”.
Qualora si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi del titolo di specializzazione i Dirigenti Scolastici individuano gli interessati
- mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento per la scuola dell'infanzia e primaria
- mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se si tratta di scuola secondaria di primo grado o secondo grado
Per quanto riguarda l'eventuale esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
La Nota MPI Prot. n. AOODGPER 15551 del 31/07/2007 conferma che: “Per quanto riguarda, l'eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari”.
Disposizione ribadita dalla Nota MPI Prot. n. AOODGPER 18329 del 25 settembre 2007, punto 7: “Elenchi di sostegno scuole secondarie di secondo grado: esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina. Si richiama quanto stabilito dall'art. 6, c. 5, ultimo capoverso del DDG 16 marzo 2007 per chiarire che l'art. 6 c. 3 del Regolamento sulle supplenze va inteso nel senso che il conferimento del posto va effettuato, nel caso di esaurimento dell'elenco specifico, mediante lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d'istituto che per quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.”
La disposizione è confermata nella recente circolare del 30 agosto 2013, di Istruzioni operative per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.
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