Cinzia – Sono in difficoltà: Sono in ruolo come personale ATA. Vivo da sempre con mia madre( 87 anni) e una zia paterna  nubile ( 92 anni), nella stessa casa, ma con 2 stati di famiglia  separati(così sono rimasti da quando ero sposata-ora divorziata). Finora sono riuscita a beneficiare al bisogno dei permessi della  legge 104 per entrambe. ora in segreteria non mi concedono più permessi per la zia perchè  rientra nel 3° grado di parentela. Lei però non ha altri nipoti che  possono accudirla, ne’ tanto meno altri famigliari. Come posso appellarmi affinché possa aiutarla al bisogno?? Grazie.

 

Paolo Pizzo – Gentilissima Cinzia,

la Legge 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi) all’art. 24 (Modifiche  alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza  portatori di handicap in situazione di gravità) afferma:

“All’articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo  pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato, che assiste  persona  con  handicap  in  situazione di gravita’, coniuge, parente  o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora  i  genitori  o  il  coniuge  della  persona  con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure  siano  anche  essi  affetti  da patologie invalidanti o siano deceduti  o  mancanti,  ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa, anche in maniera   continuativa”.

Il punto 2 della Circolare della Funzione Pubblica n.13 del 6 dicembre 2010 chiarisce la questione dei parenti di terzo grado:

“La novità più rilevante rispetto al regime previgente è rappresentata dalla restrizione della categoria di famigliari che possono fruire dei permessi, poiché con la nuova norma si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell’assenza, dell’età anagrafica o delle patologie. Per comodità, si rammenta che il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”; art. 78 c.c.: “L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”). In base alla legge, sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta. Sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati; sono affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti. La legge non ha definito la nozione di “patologie invalidanti”. In mancanza di un’espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della salute, un utile punto di riferimento per l’individuazione di queste patologie è rappresentato dall’art. 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale – Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: “1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;”.

In presenza di queste situazioni, che naturalmente debbono essere tutte documentate, la legge consente di allargare la cerchia dei famigliari legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, stimando a priori che i soggetti affetti dalle patologie in esame non siano in grado di prestare un’assistenza adeguata alla persona in situazione di handicap grave. Pertanto, nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona in situazione di handicap grave siano affetti dalle patologie rientranti in questo elenco, l’assistenza potrà essere prestata anche da parenti o affini entro il terzo gradoCome detto, si può passare dal secondo al terzo grado di parentela anche nel caso di decesso o assenza del coniuge o del genitore della persona in situazione di handicap grave. Ai fini della disciplina in esame, si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. E’ opportuno evidenziare che la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti), poiché nella diposizione normativa è utilizzata la congiunzione disgiuntiva (“qualora i  genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”).”

Pertanto, la scuola dovrà attenersi a tali indicazioni quando c’è il caso di un dipendente che chieda di fruire dei permessi di cui alla Legge 104 per parenti di terzo grado.

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/25/permessi-legge-10492-e-parenti-di-terzo-grado/