In origine nella storia del reclutamento per la selezione dei docenti c'erano solo i concorsi, unico strumento riconosciuto dalla Costituzione per assumere nella Pubblica Amministrazione. Fu per la mancanza di cadenza regolare nell'emissione di bandi di reclutamento che portarono a bandi riservati al docente precario che avesse insegnato e che prevedevano un concorso riservato (per il 50% dei posti) a chi fosse in possesso di requisito di servizio (i famosi 360 gg). Tali concorsi furono detti riservati o anche per servizio e titoli per distinguerli dai concorsi ordinari (detti anche di merito, da cui le GM) a cui continuò ad andare il restante 50% e che non valutavano il servizio. In seguito in sostituzione furono introdotte le graduatorie permanenti provinciali oggi Gae.
Nella storia della scuola italiana repubblicana, sotto il profilo della gestione del personale, sono diversi e ripetuti i tentativi di fronteggiare il fenomeno del precariato, sempre riproducentesi.
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In tema di reclutamento per parlare del moderno precariato nella scuola si potrebbe partire dal 1989 quando ci fu l’introduzione del "doppio canale", prima, e delle "graduatorie permanenti", poi, passando per quelle "a esaurimento" . Ma si potrebbe iniziare il racconto anche da prima: dagli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, quando la scolarizzazione in Italia si impenno e in appena un decennio - dal 1962 al 1972 - gli alunni passarono da 8 a 11 milioni, mandando in tilt l'intero sistema scolastico nazionale. Le prime leggi ad hoc sul precariato della scuola arrivano infatti nel 1971 e nel 1973, quando vennero indetti i primi corsi speciali per rilasciare l'abilitazione all'insegnamento a coloro che avevano lavorato soltanto col titolo di studio: laurea o diploma.
Sanatorie in poco tempo: Prima di allora la certificazione - l'abilitazione - per insegnare si otteneva soltanto attraverso l'idoneità ad un pubblico concorso, perché così stabilisce la Costituzione. Ma in quegli anni di tumultuoso incremento della popolazione scolastica bastava presentarsi a scuola e chiedere al preside di insegnare. Spesso, per essere assunti bastava essere in possesso della laurea o di un diploma tecnico e, se c'era posto, il gioco era fatto. La penuria di docenti era tale che la scuola reclutava quasi tutti. Si cominciava una carriera da precario destinata poi ad essere sanata da una serie di interventi legislativi successivi.
"Per soli titoli". Nel 1973, con la legge 477/73, venne infatti sancito il diritto ad essere immessi in ruolo, oltre che attraverso il concorso per esami e titoli, anche attraverso un concorso per soli titoli a cui potevano accedere coloro che fossero in possesso della "prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio" e che prevedeva graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico non superiore al 50 per cento. Il precariato, in quegli anni, toccò la quota del 50 del per cento - circa 217 mila insegnanti - dell'intero personale docente e occorreva tamponare una eccessiva instabilità del sistema. Per iscriversi nelle neonate graduatorie ad “esaurimento”, bisognava essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e una determinata anzianità di servizio: due o tre anni di supplenza.
Con la legge del 73 furono immesse in ruolo negli anni successivi 200.000 insegnanti e il tasso di precariato passo dal 52% al 28%. Nonostante diversi corsi di abilitazione riservati e le numerose immissioni in ruolo, il fenomeno del precariato non si ridusse continuando a crescere in un’epoca che era ancora di grande espansione scolastica. Successivamente, con la legge 270/82 (Ministro Falcucci) si istituiva una graduatoria ad esaurimento per gli incaricati annuali e una sessione riservata di abilitazione preceduta da corsi di preparazione. Comunque tra il 1982 e il 1984 circa 150.000 persone beneficiarono gradualmente dell’immissione in ruolo. Nel frattempo venivano riattivati anche i concorsi ordinari che si svolsero tra il 1983 e il 1985, a quasi 15 anni dai precedenti, che si erano conclusi nel 1969. Era la prima legge che tentava di dare risposte al caos del precariato creatosi negli anni settanta e per uscire dall'esperienza dei corsi abilitanti degli anni precedenti gestiti in maniera molto discutibile. La Falcucci aveva immaginato ottimisticamente che tale sistema avrebbe eliminato il precariato nel giro di pochi anni, ma nel frattempo, la massa di insegnanti precari aumentava con lo stesso ritmo dell'incremento degli alunni.
Con la legge 417 del 1989 il famoso o famigerato "doppio canale" di reclutamento viene di fatto istituzionalizzato: la metà dei posti a disposizione per le immissioni in ruolo al "concorso per titoli ed esami", l'altra al concorso "per soli titoli". La legge, in realtà, legalizzava il fatto che l'accesso ai ruoli dei docenti avveniva da decenni senza concorso: grazie ai "corsi abilitanti", giustificati per un verso con l'enorme dilatazione del "bisogno di insegnanti", per un altro con il fatto che i concorsi non venivano banditi con il ritmo e i tempi necessari. Il marchingegno della 417 consisteva appunto nel chiamare "concorso" anche l'accesso ai ruoli per il 50% dei posti, garantito dall'inserimento nel secondo canale. Questo, a differenza del "vero concorso" per di più era permanente: dalla graduatoria si entrava in ruolo per scorrimento, e la posizione in essa era sostanzialmente determinata dall'anzianità di servizio. La conseguenza più perversa era che, non bandendosi nei tempi previsti i concorsi ordinari, per un verso l'unico accesso ai ruoli era ovviamente determinata dal "concorso permanente" rappresentato dal secondo canale, col vantaggio non trascurabile per gli iscritti, oltre che di non confrontarsi con altri aspiranti in una libera competizione, di occupare i posti più interessanti; per un altro il riformarsi di una massa di precari non abilitati, ed in quanto tali esclusi dall'iscrizione al secondo canale stesso. L'unica via per l'abilitazione era infatti la partecipazione ad un concorso "per titoli ed esami". Nonostante, infatti, che la 417 prescrivesse il bando di concorsi "ordinari" con cadenza triennale, per quasi dieci anni non ce ne fu traccia, a seguito di innumerevoli proroghe succedutesi nelle varie leggi finanziarie.
Il sistema è stato profondamente modificato dieci anni dopo, con la L.124 del 1999 e in connessione con il bando dei concorsi "per titoli ed esami", detti "ordinari".
La legge 124/99 ha previsto un doppio canale di reclutamento, uno riservato agli idonei dell'ultimo concorso a cattedra da inserire in una graduatorie di merito cristallizzata, e uno riservato ai docenti in possesso di abilitazione all'atto dell'aggiornamento da inserire in una graduatoria permanente dinamica, da aggiornare ogni anno, in base ai punteggi valutati secondo una tabella di valutazione dei titoli, ai fini anche del conferimento della supplenza annuale o al termine delle attività didattiche.
Ritenendosi ormai inutile il mantenimento della parola "concorso", evidentemente perché ormai "ben digerito" il principio dell'accesso ai ruoli senza averli conseguiti con esso, il secondo canale venne trasformato in semplice "graduatoria permanente" per l'accesso al 50% dei posti disponibili per l'immissione in ruolo.
Con la legge 124 del 1999 (che modifica alcuni artt. del dl 297 del 1994), dunque, si afferma che "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola mat., elem., secondaria ha luogo per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401" ; inoltre, cosa fondamentale, la legge 306 del 2000 afferma che "l'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione ha valore concorsuale".
La nascente graduatoria permanente venne articolata in cinque fasce, divenute poi tre in seguito a numerose pronunce giurisprudenziali:
I) la prima fascia riservata esclusivamente ai già inseriti nel secondo canale;
II) la seconda a coloro che nel 1999 avevano i requisiti per esservi inseriti, cioè l'abilitazione e 360 giorni di servizio in un certo arco di tempo;
III) la terza a coloro che, nel concorso ordinario appena bandito,avrebbero conseguito solo l'abilitazione, senza cioè aver "vinto" un posto di ruolo.
Nella terza fascia si procedette ad inserire anche gli abilitati con le "abilitazioni riservate" degli anni 1999- 2000-2001, previste proprio dalla L. 124: precari con determinati requisiti di servizio ma privi di abilitazione.
Le prime due fasce ovviamente chiuse e ad esaurimento; la terza invece aperta, nel senso che via via vi sarebbero confluiti tutti gli abilitati successivi non vincitori di concorso. Un sistema che addirittura blindava quello della 417, garantendo in ogni caso agli iscritti nella prima fascia precedenza su quelli della seconda e ad entrambi su quelli della terza: a tutti la certezza che "prima o poi" sarebbero arrivati al ruolo per anzianità" per almeno il 50% dei posti, senza la necessità di partecipare a concorsi. Il sistema veniva completato con l'utilizzo della graduatoria permanente non solo per l'accesso al 50% dei posti di ruolo, (contratti a tempo indeterminato) ma anche per tutti quelli a tempo determinato riguardati supplenze di durata annuale o sino al temine delle lezioni , e con un nuovo meccanismo per le supplenze brevi.
Nel triennio 1999-2001, si abilitano quasi 200.000 docenti, grazie alle abilitazioni conseguite al termine dei corsi riservati, alle idoneità conseguite al concorso a cattedra, all'esame di abilitazione conseguito dagli abilitati del I ciclo SSIS. Con decreto del ministro, si decide di collocare, come già detto, in cinque fasce i docenti in graduatoria, secondo l'anno di conseguimento dell'abilitazione. Il Tar Lazio interviene e dichiara illegittima la divisione in fasce. Viene approvata la legge 333/2001 (interpretazione autentica della legge 124/99) che prevede la divisione in due scaglioni, nel I sono inseriti gli abilitati ante anno 1999 (attuali I-II fascia), nel II gli abilitati post anno 1999 e successivi 3 (attuali III fascia). Il Tar Emilia Romagna solleva questione di legittimità costituzionale per la sostituzione delle cinque fasce in due scaglioni, su richiesta degli ex-inseriti nella prima delle cinque fasce, ma la corte costituzionale con sentenza n. 168 del 2004 respinge il ricorso, ricordando come sia illegittimo inserire in cinque fasce i docenti secondo l'anno di conseguimento dell'abilitazione, piuttosto che secondo il merito del punteggio ottenuto.
Il sistema entrò in crisi con l'avvio del nuovo sistema universitario di abilitazione, rappresentato dalle Ssis, per le scuole secondarie, e dai corsi di laurea in scienze della formazione per le materne ed elementari, cioè dal 2001, con i primi abilitati "universitari". Si decise l'inserimento, "a pettine" nella terza fascia di quelli non presenti nella graduatoria, mentre quelli già presenti potevano far valere come titolo ulteriore la nuova abilitazione conseguita a livello universitario: a tutti infatti venne attribuito un bonus di 30 punti, in considerazione di vari fattori, pratici e teorici. Si ritenne infatti che questo tipo di abilitazione, per la sua particolare natura, per l'impegno richiesto, per le spese sostenute meritasse un "premio". Si può immaginare lo sconvolgimento nelle posizioni consolidate nelle fasce, e l'immediato contenzioso giudiziario.
Il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti avviene nel febbraio 2002, quando proprio gli abilitati del primo ciclo SSIS protestano e ricorrono al tribunale, invano, per non fare inserire gli abilitati del II ciclo SSIS, vantando il conseguimento in data anteriore dell'abilitazione.
Dal 2003 al 2007 anche gli specializzandi dei cicli successivi al II delle SSIS vengono inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti.
Nel 2004 il governo tentò di evitare il contezioso giudiziario che si trascinava attribuendo in via amministrativa un bonus di 18 punti anche agli abilitati non Ssis, che però venne immediatamente annullato dal Tar Lazio e poi anche dal consiglio di Stato. Un successivo Decreto Legge ritorna sulla questione e per quanto concerne le prime due fasce, l'abilitazione Ssis viene valutata solo tre punti; per la terza, viene confermato il bonus di trenta ma all'interno di una rimodulazione complessiva dei punteggi che ne limita l'impatto (punteggio max per abilitazione passa da 36 a 12 punti); inoltre viene attribuito ad una sola classe di concorso, a scelta dell'interessato, nel caso di più abilitazioni conseguite con la frequenza di un unico corso Ssis, inoltre l'aggiornamento passa da annuale a biennale.
La legge 143/2004 trasforma la supplenza annuale da fattore straordinario in fattore ordinario, decidendo di aggiornare le graduatorie permanenti ogni due anni. In questo modo, si dimentica il carattere eccezionale e annuale della supplenza per ergerlo a modalità ordinaria di funzionamento delle scuole.
La legge 296/2006, trasforma le graduatorie da permanenti ad esaurimento con un piano straordinario di 150.000 immissione in ruolo per eliminare la precarietà alla sua radice, ma non cristallizza alcuna posizione in quanto conferma la possibilità di aggiornare il punteggio ogni due anni e di cambiare provincia all'atto dell'aggiornamento. Cristallizzare, infatti, avrebbe significato fotografare le posizione di ogni docente iscritto all'atto dell'approvazione della legge (dicembre 2006) come per la graduatorie di merito (2001) ed attendere il lento esaurimento, cosa che non è avvenuta, tanto che già nell'aggiornamento del 2007 si prevede il trasferimento da una provincia all'altra.
La legge 169/08 rompe gli argini e permette di inserire nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti abilitati iscritti al IX ciclo SSIS, ai corsi abilitanti attivati analogamente presso le Facoltà di Scienze della formazione, le Accademie e i Conservatori nell'a.a. 2007-2008.
Il decreto ministeriale 42/09 vieta il trasferimento all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie per il personale docente già inserito - a cui concede la scelta di ulteriori tre province dove collocarsi in coda, mentre concede ai docenti neo-inseriti la libera scelta della provincia.
Nasce un contenzioso interminabile tutt'ora in atto con ricorsi al Tar Lazio per garantire il trasferimento di tutti i docenti inseriti e l'inserimento a pettine.
La legge 167/09 fornisce un'interpretazione autentica della legge 296/06 riguardo al divieto di trasferimento all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e al collocamento in coda, ma è dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 41/2011.
La legge 106/11 rende cronica la precarietà nella scuola decidendo di aggiornare le graduatorie ogni tre anni.
Nella conversione presso la Camera dei Deputati del decreto legge 212/11, infine l'approvazione di un emendamento consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento anche dei docenti abilitati, iscritti negli a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ai corsi presso le Facoltà di Scienze della formazione, le Accademie e i Conservatori.
Libero adattamento di articoli a tema di Antonio Guerriero