Si ripete al termine di ogni anno scolastico, come negli anni scorsi, l'interrogativo ricorrente tra i docenti circa l'obbligo o meno della presenza a scuola dopo il termine delle attività didattiche. Al riguardo, sono diversi e numerosi i chiarimenti susseguitisi nel tempo, riportiamo l'ennesimo fornito dalla FLC-CGIL in questi giorni alla luce della legge 107.
A lezioni ormai terminate, si ripresenta nelle scuole il diffuso disorientamento per quanto riguarda gli obblighi di servizio dei docenti non impegnati negli esami, aggravato quest’anno da una legge 107 che pare abbia rivoluzionato tutto, anche quello che non ha toccato.
Occorre richiamare il quadro normativo, contrastando ogni forma di interpretazione fantasiosa. Le attività di insegnamento e funzionali sono declinate negli artt. 28 e 29 del CCNL vigente, con una particolare attenzione a due specifici punti, spesso trascurati da una lettura sommaria: l’attività di insegnamento, per le ore spettanti, si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale” e il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente” sono deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico.
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Ne consegue che nulla può essere imposto al di fuori di quanto già stabilito, sia come organizzazione (riunioni in gruppi, attività in biblioteca, formazione...), sia come obbligo deciso unilateralmente dal dirigente; tantomeno una formale presenza a scuola in assenza degli studenti secondo il monte-ore settimanale, per ristabilire una sorta di “parità democratica” con i colleghi impegnati negli esami finali.
Per completezza di informazione i soli docenti delle secondarie sono tenuti a “rimanere a disposizione” nei giorni di svolgimento delle prove scritte.
Le stesse condizioni si applicano ai docenti del potenziamento che, assegnati agli istituti in quota aggiuntiva, non devono subire modifiche nella tutela del loro rapporto di lavoro e nei diritti-doveri contrattuali. L’assenza del MIUR nel definire le linee-guida per orientare gli Organi Collegiali nell’efficace utilizzo dell’organico dell’autonomia, come più volte da noi richiesto, ha portato ad una vera e propria improvvisazione le scuole, che hanno scelto di avvalersi di questi insegnanti rincorrendo l’emergenza e spesso svilendo ruolo e professionalità.
Non si perde occasione per ribadire che gli impegni dei docenti del potenziamento devono essere coerenti e funzionali alla progettazione e all’attuazione del PTOF, secondo criteri organizzativi elaborati dal Collegio e definiti nel funzionamento dal Consiglio di istituto.
Nel caso siano stati coinvolti in aree di fabbisogno comprendenti percorsi formativi individualizzati specifici (vedi ore di recupero), fermo restando quanto deliberato nel piano delle attività, il loro impegno aggiuntivo dopo il termine delle lezioni è trattato alla pari di chiunque altro, perché il riferimento ex legge OM 92/2007 ne è la garanzia normativa.
In sintesi, il docente assegnato all’organico potenziato non è la risorsa salvifica di operazioni a basso o nullo costo, flessibile e disponibile perché assoggettato ad un provvedimento di reclutamento sul quale scontare la novità: non deve passare il concetto di “fare differenze” sulle prestazioni svolte. Su questo è necessario vigilare, ed è responsabilità sia dei diretti interessati che delle RSU nella loro funzione di parte sindacale fare emergere ogni violazione.
È molto triste evidenziare come tanto impegno stia diventando invisibile e come, anche nella comunità educante si rischiano discriminazioni tra lavoratori: nella missione stessa della scuola, quella di ragionare in prospettiva, va ripresa con forza l’idea di riconoscere e retribuire adeguatamente il lavoro in ogni sfumatura, perché solo su questa convinzione si potrà preservare il principio di valorizzare l’essenza stessa di tutti i lavori che verranno.
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Nessun obbligo di presenza dopo il termine delle lezioni