Aggiornato il 14/09/2015
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo del 14/09/2015 che stabilisce in via definitiva e non solo per il solo 2015 le modifiche recanti disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
Pubblicato il 24/08/2015
Per il solo anno 2015 (anche se ormai quasi a fine), in via sperimentale, vengono introdotte grosse novità a sostegno della maternità e paternità, dal momento che l’estensione agli anni successivi è subordinata al reperimento di risorse per trovare adeguata copertura finanziaria.
La pubblicazione della circolare dell'INPS n. 152 del 18 agosto 2015 ha reso attuative tutte le novità approvate con la legge di stabilità 2015 ed integrate, successivamente, con la riforma del mercato del lavoro il cosiddetto “Jobs Act” approvato dal governo Renzi con DLgs n. 80 del 15 giugno 2015.
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Il varo di queste norme introducono rilevanti modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (al seguente link DLgs n. 151/2001 completamente aggiornato le cui novità salienti sono state estrapolate di seguito) allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori, riportiamo una sintesi delle novità riservandoci ulteriori approfondimenti.
- L’età del figlio/a entro cui è possibile fruire del congedo parentale (da parte sia della madre che del padre) è stato elevato da 8 a 12 anni senza nessuna retribuzione. La durata è stata confermata: massimo 6 mesi ciascuno per entrambi i genitori, per un massimo di 10 mesi complessivi. Il periodo di 6 mesi è elevabile a 7 per il padre, nel caso di fruizione continuativa dello stesso per almeno 3 mesi continuativi (in questo caso il totale complessivo può arrivare a 11 mesi).
- Congedo con retribuzione pari al 100% per i primi 30 gg se fruiti nei primi 12 anni del bambino in quanto l’art.12 comma 4 del CCNL 29/11/2007 scuola recita:
“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Cfr: art. 32 ,comma 1, per effetto del D.lgs. n. 80/2015: "Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo..."
- L’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima era 3° anno) indipendentemente dal reddito individuale. Cfr. art. 34,comma 1, per effetto del D.lgs. n. 80/2015: Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
- Il congedoeventualmente fruito dai 6 agli 8 anni del bambino è indennizzato al 30%, solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico stabilito per l'anno 2015 in Euro 16.327,68.
Cfr.. 34, comma 3, per effetto del D.lgs. n. 80/2015: Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
- Il termine per presentare la richiesta passa da 15 giorni a 5 giorni. Cfr. art. 32,comma 3, per effetto del D.lgs. n. 80/2015: Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Quindi entrambi i genitori possono scegliere, di fruire del congedo parentale su base mensile, a giornate o anche su base oraria (comma 1-ter art. 32). Le modalità di fruizione su base oraria, alternativa a quella giornaliera e da richiedere con un preavviso di due giorni, e le modalità di computo sono definite dai contratti collettivi di lavoro. In caso di mancata regolazione contrattuale (come nel caso della scuola) spettano comunque permessi orario nel limite del 50% dell’orario giornaliero. In caso di fruizione del congedo su base oraria le domeniche ed i giorni festivi sono sempre esclusi dal computo del periodo massimo.
CONGEDI PARENTALI, ASTENSIONE, PARTO E TANTO ALTRO: NUOVA INDISPENSABILE GUIDA RAPIDA DI PSN