Professionisti Scuola svela i retroscena che hanno portato a questo contingente inaspettato di immissioni in ruolo sul sotegno chiarendo altresì il misterioso riferimento all'anno scolastico del 2006/7 !!
Va fatto presente che i posti messi a ruolo nel triennio sul sostegno sono solo un ATTO DOVUTO visto che era intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che obbligava il Governo a fare queste immissioni in ruolo. Quindi nessun ravvedimento di chi ci governa ma solo l'ottemperanza ad una sentenza !!
Va infatti detto che le regole attuali per determinare l'organico di sostegno sono state introdotte con la legge finanziaria n. 244/2007, approvata durante il Governo Prodi, ma dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2010
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 al comma 413 fissava un tetto ai docenti di sostegno e limitava al 70% il contingente in organico di diritto:
Comma 414.
La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Ecco pertanto il motivo al riferimento dell'anno scolastico del 2006/7 del testo del decreto appena approvato che in sostanza è solo un adeguamento ad una sentenza della Corte Costituzionale. Di seguito il testo del decreto appena approvato e che nel rimuovere il limite al 70% fa una deguamento degli organici fino al 100% di quello previsto nel 2006/7:
Art. 15 comma 1 (Personale scolastico)
1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola,..., e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, ....
Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed e' pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ovviamente sono fatte salve le deroghe previste in organico di fatto in quanto la sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito altresì che non si può non consentire deroghe al sostegno per evitare di nominare incaricati annuali negando il diritto allo studio ai disabili !!