In merito è intervenuta anche la nota 24335 dell’11 agosto 2020 che chiarisce che la disposizione contenuta nell’articolo 399, comma 3 bis, del T.U., che dispone che l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, trova applicazione anche nei confronti del personale iscritto con riserva nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo.
Questo significa che tale norma si applicherà anche al personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa.
L’amministrazione ha ritenuto di applicare le previsioni introdotte dalla legge 159 del 20 dicembre 2019, che ha convertito il decreto 126/19 senza prevedere un’eccezione per i docenti assunti con riserva, nonostante la natura non definitiva del contratto a tempo indeterminato.In merito riportiamo una utile tabella della FLC che riepiloga quali siano gli effetti di una accettazione o una rinuncia dell’immissione in ruolo da ciascuna delle diverse graduatorie in cui l’aspirante è inserito. Qui di seguito lasintesi delle varie casistiche che possono presentarsi per ciascuna graduatoria da cui si riceve la proposta di assunzione:
Graduatorie ad esaurimento (GAE)
Accettazione Immissione in ruolo da una GAE comporta:
- decadenza da tutte le GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia (dall’anno scolastico successivo)
- all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Rinuncia al ruolo da una GAE comporta esclusivamente la
- decadenza dalla relativa GAE (e da quella di posto comune corrispondente, nel caso si tratti di posto di sostegno) e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia.
Graduatorie di Merito regionali (Concorso ordinario 2016)
Accettazione Immissione in ruolo da una GM comporta:
- decadenza dalle GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia (dall’anno scolastico successivo)
- all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Rinuncia al ruolo da una GMR comporta esclusivamente:
decadenza dalla relativa GMR.
Graduatorie di Merito Regionali ad Esaurimento (Dlgs 59/17 - DDG 85/18)
(Concorso Straordinario 2018 - Abilitati scuola secondaria)
Accettazione Immissione in ruolo da una GMRE comporta:
- decadenza dalle GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia (dall’anno scolastico successivo)
- all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Rinuncia al ruolo da una GMRE comporta esclusivamente:
- decadenza dalla relativa GMRE.
Graduatorie di Merito Straordinarie Regionali (DM 17/10/2018 - DDG 1546/18)
(Concorso Straordinario 2018 - Scuola Infanzia e primaria)
Accettazione Immissione in ruolo da una GMSR comporta:
- all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Nota: dall’Allegato A (istruzioni operative immissioni in ruolo 2020/21): er quanto concerne i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della procedura bandita D.D. 1546/2018, si ricorda che detta immissione comportava la decadenza dalle altre graduatorie della medesima procedura, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento, e che pertanto costoro mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.
Rinuncia al ruolo da una GMSR comporta esclusivamente:
- decadenza dalla relativa GMSR.