le graduatorie interne di istituto 642219Questo è il tempo di compilare il modulo per le graduatorie interne di istituto, esse servono ad individuare i probabili docenti sovrannumerari che rischieranno appunto di perdere la loro titolarità nel caso della mancata formazione di nuove classi per carenza di nuovi alunni iscritti oppure altre cause come ad esempio il ridimensionamento della rete scolastica. Le graduatorie interne d’Istituto vanno pubblicate dai Dirigenti scolastici entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, proprio per permettere ai docenti in oggetto di compilare la domanda di mobilità. Visto che l’OM n. 182 del 23/03/2020 ha fissato la scadenza della domanda di mobilità al 21, le graduatorie interne di istituto andranno formulate e pubblicate dai dirigenti scolastici entro il prossimo 6 maggio 2020. Quest’anno causa Convid-19, la procedura avverrà on line, infatti i docenti interessati dovranno inviare la modulistica alla segreteria entro i termini stabiliti per poi permettere ai dirigenti di pubblicare le graduatorie interne.

 

Cerchiamo di fare chiarezza rispondendo ad alcuni quesiti:

A chi è indirizzata la graduatoria interna di istituto?

  • Docenti a tempo indeterminato
  • Docenti neo assunti in ruolo: Dal 1/9/2019 tutti i neo immessi in ruolo hanno una sede definitiva senza più la necessità di inoltrare domanda di trasferimento e pertanto possono essere coinvolti nella eventuale riduzione dell’organico.
  • Docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzo (a.s. 2019/20), devono compilare la domanda facendo riferimento alla scuola di titolarità.

Chi viene escluso e chi va in coda nelle graduatorie di istituto?

  • personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82); disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  • personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 
  • personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94
  • Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (legge 104/92, art.33, commi 5 e 7)
  • Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Questi docenti devono comunque produrre regolare documentazione per il calcolo del punteggio e per i diritti dei benefici di precedenza.

Vanno in coda:

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 1° settembre 2018 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
  • idocenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal 01/09/2018 per mobilità a domanda volontaria (senza alcuna distinzione tra i titolari di scuola e gli incaricati triennali) 
  • I docenti assunti arrivati nella scuola il 1/9/2019 perché neo immessi in ruolo o per trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo sono collocati in fondo alla graduatoria, indipendentemente dal punteggio, a meno che non fruiscano di una delle precedenze indicate sopra o che non siano arrivati per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
  • i docenti perdenti posto individuati tali dall’anno 2016/2017 e precedenti che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Come si calcola l’anzianità di servizio?

  • Le diverse voci relative all’anzianità di servizio, comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio pre-ruolo, il servizio in altro ruolo, il punteggio di continuità.

Servizio pre ruolo:

  • i primi 4 anni sono valutati 3 pp. per ogni anno effettivamente prestato
  • il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 pp. per ogni anno effettivamente prestato

Servizio svolto sul sostegno pre ruolo e in ruolo:

  • Gli anni svolti sul sostegno vengono raddoppiati sia per gli anni di pre ruolo, sia per quelli di ruolo o svolti in altro ruolo, gli anni di pre ruolo svolti sul sostegno, il docente deve averli esplicati con il titolo di specializzazione sul sostegno e bisogna essere attualmente titolari su posti di sostegno.

Servizio svolto in altro ruolo:

  • gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola primaria (e viceversa);
  • gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola I grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola di II grado (e viceversa);
  • Si sommano invece al pre-ruolo e si valutano come tale ovvero 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola di I e/o II grado per il docente attualmente titolare nella scuola primaria o infanzia; gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola primaria e/o infanzia per il docente attualmente titolare nella scuola nella scuola di I o II grado.

Quale punteggio viene attribuito nella scuola per la continuità?

  • La continuità viene assegnata per ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità e vengono attribuiti:

2 pp. per ciascun anno sino al quinto;

3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.

L’anno in corso non viene preso in considerazione, inoltre viene assegnato 1 punto per la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità che però non si cumula per lo stesso anno scolastico con l’eventuale punteggio attribuito per la continuità nel comune dove è situata la scuola di attuale titolarità.

Come si valutano le esigenze di famiglia?

Le esigenze di famiglia riguardano il ricongiungimento al coniuge e i figli minori e per poterne usufruire, il familiare deve essere residente nello stesso comune ove è l’istituzione scolastica a meno che non ve ne siano (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

Quali sono i titoli valutabili?

È importante sottolineare che verranno presi in considerazione soltanto i titoli e le esigenze di famiglia in possesso degli interessati entro il termine previsto, dall’Ordinanza ministeriale, per la presentazione della domanda di trasferimento. La normativa di riferimento è il CCNI per la mobilità del triennio 2019/22 e in particolare la tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2. Per la mobilità territoriale e per le graduatorie interne di istituto si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali.

I titoli valutabili sono i seguenti:

  • superamento di un concorso
  • diplomi di specializzazione/perfezionamento biennale
  • diploma universitario/laurea triennale Laurea V.O./magistrale/specialistica
  • corso di perfezionamento/master
  • dottorato di ricerca
  • corso di aggiornamento linguistico per la scuola primaria
  • partecipazione esami di stato dal 98/99 al 2000/01 
  • Clil

Mobilità 2020: Guide, scheda sintetica e tutta la modulistica per la compilazione delle domande di trasferimento

Mobilità 2020: possibile compilazione a mezzo delega e supporto con help-desk

Mobilità 2020: Bollettini ufficiali Scuole Statali divisi per Grado, Province, Distretti e Comuni