Il nuovo anno scolastico si è ormai avviato con tutte le relative problematiche che inevitabilmente si ripetono ciclicamente. Una di queste è la presenza “non presenza” dei docenti precari che attendono di essere convocati per poter anche loro iniziare il nuovo anno scolastico. Chi da anni lavora nella scuola sa come gestirsi in questi giorni “da codice rosso” chi invece si appresta a questo nuova esperienza, si trova in balia del vertiginoso sistema delle supplenze e allora è bene tenere a mente ciò che la fonte normativa esprime. A tal proposito il 29 agosto 2019 è stata pubblicata la Circolare annuale sulle supplenze per l’anno scolastico 2019/2020, la stessa fa riferimento al Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo del DM 13 giugno 2007:
- Le supplenze vengono attribuite dagli Uffici Scolastici Provinciali, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento. Se le GAE risultano esaurite per un determinato posto, la supplenza verrà assegnata dal DS attingendo dalle graduatorie di istituto. Le graduatorie ad esaurimento possono essere utilizzate soltanto per coprire posti vacanti o disponibili prima del 31 dicembre di ogni anno.
- Gli aspiranti convocati dal DS impossibilitati a presiedere possono delegare lo stesso DS oppure una persona di fiducia.
- La supplenza può essere fino al 31/08 nel caso rientri in organico di diritto, fino al 30/06 con la dicitura “fino al termine delle attività didattiche” in questo caso si tratta di una cattedra che rientra nell’ organico di fatto, oppure supplenza breve o temporanea nel caso il titolare sia temporaneamente assente.
- È possibile lasciare una supplenza “fino ad avente diritto” quando la nuova supplenza è attribuita a titolo definitivo. Non è possibile lasciare un incarico “fino ad avente diritto” con un altro della stessa tipologia.
- È possibile lasciare un incarico conferito da Graduatoria di istituto per un altro attribuito da Graduatoria ad esaurimento. Nel citato Regolamento e in particolare nell’art 3, comma 5, viene affermato che unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei relativi contratti, l’aspirante possa rinunciare senza nessuna penalizzazione ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
- Non è consentito da Graduatoria d’Istituto lasciare una supplenza al 30 giugno per un’altra al 31 agosto, si può però rinunciare per una nomina da graduatoria ad esaurimento.
- Fino al 30 aprile di ciascun anno scolastico, è possibile lasciare una supplenza breve se l’altra sia almeno fino al termine delle lezioni.
- Le supplenze su posti di sostegno avverranno tenendo conto dei docenti specializzati presenti nelle graduatorie provinciali di prima, seconda e terza fascia, nel caso di mancanza di aspiranti si attingerà dalle graduatorie delle scuole viciniori, per poi eventualmente ricorrere alla MAD (ISTANZA DI MESSA A DISPOSIZIONE). Nell’ambito del sostegno possono produrre l’istanza per una sola provincia, solo i docenti di sostegno che non risultino inclusi in nessuna graduatoria di istituto. Si ricorrerà ai docenti privi di specializzazione solo in mancanza di docenti specializzati e in subordine rispetto alle assegnazioni provvisorie.
- Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiore alle 6 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. Sarà il DS dell’istituzione scolastica ad assegnare questi spezzoni ai docenti interni provvisti della medesima abilitazione, prendendo in considerazione prima i docenti a contratto indeterminato e poi quelli a contratto determinato, sempre nel completamento delle 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Articoli correlati
Messa a disposizione: Invia la tua MAD in autonomia, anagrafica completa delle scuole italiane e modello da utilizzare
Messa a disposizione (MAD) per supplenze: Modello da utilizzare, come funziona, chi può inviarla e dove
La scuola riparte: mancano all'appello più di 120 mila insegnanti, 20 mila ATA, 2 mila DSGA