Con l'approvazione alla Camera del ddl sulla riforma della #BuonaScuola, si conferma il piano straordinario delle immissioni in ruolo, con le modalità indicate nell’articolo 10 del testo del ddl scuola licenziato alla Camera e passato al Senato, dove potrà subire ulteriori modifiche. Nel testo approvato si nasconde un'ulteriore insidia, per i docenti che saranno assunti, che potrebbero essere assegnati provvisoriamente ad un albo territoriale per il 2015/16, per poi essere costretti ad una mobilità forzata in albo territoriale anche di altra provincia.
Vediamo infatti cosa prevede il ddl approvato alla Camera e nell'ipotesi che sia confermato alche al Senato e che ha previsto l'assunzione dal 2015/16 dei vincitori di concorso 2012 (GM) e gli iscritti in GAE, nel limite dei posti disponibili (comma 2), mentre le graduatorie del concorso del 1999 o precedenti (per le CDC per le quali non è stato bandito il concorso del 2012), saranno soppresse.
L’assegnazione all’albo territoriale (che per il 2015 corrisponderà alle attuali provincie) sarà fatta in base alla posizione in GAE (o GM) e al numero dei posti disponibili. Il DS potrà procedere, secondo criteri da lui stesso stabiliti, all’individuazione dei docenti una volta inseriti nell’albo territoriale.
L’assegnazione all’albo territoriale sarà provvisoria, cioè valevole solo per l’Anno scolastico 2015/2016 (comma 6).
Infatti i docenti assunti a settembre 2015 potrebbero essere assegnati ad un Albo Territoriale diverso (cioè in un'altra provincia) dall’anno 2016/2017 in poi, in quanto in seguito al piano di mobilità straordinario, tutti i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 potranno chiedere il trasferimento su un'altra provincia, con precedenza sui neoimmessi in ruolo a settembre 2015.
Preoccupazione, dunque, per il possibile esodo dalle provincie settentrionali, dove molti si sono trasferiti per cercare di ottenere l’immissione in ruolo negli ultimi anni, verso quelle meridionali.
Tutti i docenti presenti in GAE e i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso 2012 (GM) dovranno presentare domanda di assunzione (comma 3) a seguito di un avviso che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).
I docenti che si trovano sia in GM che in GAE dovranno scegliere per quale graduatoria essere considerati per le immissioni in ruolo (comma 3).
I docenti interessati dalle immissioni dovranno esprimere OBBLIGATORIAMENTE l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e, se in possesso della specializzazione per il sostegno, l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno e quelli comuni (comma 5).
Il piano straordinario di mobilità prevede, infatti, più fasi (comma 4):
- I VINCITORI DI CONCORSO sono assunti nella regione della relativa GM nel limite del 50% dei posti disponibili;
- Gli ISCRITTI IN GAE sono assunti nella provincia relativa alla graduatoria per in cui sono iscritti, nel limite del rimanente 50% dei posti disponibili più gli eventuali posti non occupati residuati dalla fase precedente (lettera a);
- I vincitori di concorso e gli iscritti in GAE che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (comma 4).
NB. Le graduatorie dei concorsi antecedenti all’anno 2012 sono soppresse (comma 10).
Inoltre secondo il comma 5 “All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore.
In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.”
Sarà fatta presumibilmente una sola proposta di assunzione. In caso di non accettazione non si potranno comunque avere altre proposte (comma 7).
Le GAE saranno soppresse solo se esaurite (comma 10), quindi le GI di I fascia per tali graduatorie avranno ancora validità fino all’Anno Scolastico 2016/2016 compreso (comma 11).
I docenti immessi in ruolo a settembre 2015 saranno assegnati ad un Albo territoriale solo temporaneamente, cioè per un anno (comma 6).
Questo perché per l’anno scolastico 2016/2017 è previsto un piano di straordinario di mobilità per tutti docenti assunti fino al 2014/2015 (comma 12), anche per quelli che non hanno ancora superato il vincolo triennale (cioè salta l’obbligo di rimanere su una stessa provincia per 3 anni), che potranno quindi chiedere il trasferimento in un'altra provincia (che per il 2016/2017 sarà diventata Albo Territoriale) su tutti i posti vacanti dell’organico, (apparentemente senza vincoli sul numero di posti) e avranno la precedenza sui neoimmessi in ruolo del 2015. Questi ultimi, pertanto, parteciperanno alle operazioni di mobilità per l’anno 2016/2017 su tutto il territorio nazionale.
In tal caso il punteggio dovrebbe essere calcolato sulla base della tabella di valutazione titoli del contratto collettivo Nazionale per la Mobilità del personale docente (CCNM) che attualmente è molto diverso dalla tabella di valutazione titoli delle GAE.
Questo potrebbe costringere alcuni docenti, già assegnati ad un albo territoriale per il 2015/2016, ad essere trasferiti in un altro albo/provincia per l’anno scolastico 2016/2017.