Il Miur con una nota la risposto alle numerose segnalazioni in merito all’impossibilità di sciogliere on-line la riserva per i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ma con riserva e che hanno conseguito l’abilitazione al termine della frequenza del TFA o PAS.
La nota di chiarimento, numero 7213 del 17 luglio 2014, rispondendo a quesiti sollevati, ribadisce che non sono titoli di accesso e quindi non consentono lo scioglimento della riserva on-line il
- il Tirocinio formativo attivo (TFA)
- i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)
- i nuovi percorsi che abilitano per la classe di concorso A077.
Va ricordato che a differenza di SSIS, abilitazioni riservate e idoneità concorsuali, i nuovi percorsi abilitativi TFA e PAS non hanno validità di prova concorsuale requisito indispensabile per avere diritto all'ingresso nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) nate come secondo canale per chi aveva superato una procedura con valore concorsuale al 50% col concorso ordinario.
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Nella nota si legge: "Al riguardo, premesso che il TFA, istituito con D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non è mai stato titolo di accesso alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), si ritiene opportuno chiarire che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti il cui titolo di abilitazione conseguito coincida con la causale a suo tempo inserita all’atto di iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti.
Analogamente non è consentito sciogliere la riserva ai docenti che si abilitano a seguito della frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali e degli altri percorsi formativi di nuova istituzione."
Possono sciogliere la riserva soltanto i docenti il cui titolo di abilitazione conseguito coincida con la causale a suo tempo inserita all´atto di iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).
Il Miur precisa inoltre che la nota prot. n. 4960 del 15 giugno 2011, più volte citata nelle suddette segnalazioni ("Gli aspiranti, certamente in numero residuale, che si trovino a dover sciogliere riserve relative a titoli di accesso diversi da quelli sopraelencati dovranno pertanto rivolgersi all´ufficio scolastico provinciale competente per la gestione della domanda"), deve riferirsi a vecchi titoli di accesso alle graduatorie permanenti, i cui codici non sono stati storicizzati nel sistema informativo (per esempio, vecchi concorsi per titoli ed esami, sessioni riservate di abilitazione di cui ai DD.MM. 21 e 85 del 2005, ecc.), la cui correzione è devoluta agli uffici scolastici territoriali.
Sono fatte salve le disposizioni relative ai docenti di cui all´art. 17 comma 15 del D.M. 249/2010, contenute nel D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 all´art. 6 commi 2 e 3. Dette disposizioni si riferiscono a quegli agli aspiranti che:
- hanno superato l´esame di ammissione alle SSIS;
- si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza;
- si sono iscritti a suo tempo nelle GaE con riserva per la medesima classe di concorso;
- conseguono l´abilitazione attraverso il TFA per la classe di concorso per la quale era stata effettuata l´iscrizione.