Utile tabella riepilogativa per la sezione B, valutazione dei servizi, per le Graduatorie di Istituto di II fascia modello A1 (escluso strumento musicale)
Sono valutati i servizi nelle scuole statali, paritarie e non paritarie e nella formazione professionale
I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso modo di quelli nelle scuole statali a partire dal 1/9/2000 (naturalmente solo dall'anno in cui la scuola ha ottenuto la parità).
I servizi nella formazione professionale si valutano solo se svolti nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo (a partire dal 2008/09) e se riconducibili alle classi di concorso indicate nella tabella di corrispondenza previste dall'intesa del 16/12/2010 relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Per gli anni precedenti si fa riferimento agli Assi culturali previsti dal DM 139/07.
Regole generali per la valutabilità dei servizi
Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se parzialmente.
Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (servizio militare e assimilati, mandato amministrativo, dottorato, congedi parentali, sciopero ecc.).
Si valutano anche i periodi di servizio giuridico determinati da sentenze o da procedure conciliative.
I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE sono valutabili come quelli nelle scuole statali.
NB: Non è possibile dichiarare più di 6 mesi per ogni anno scolastico
Servizio specifico
(B1- B2)
Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di servizio specifico (prestato per il medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria) si assegnano 2 punti fino ad un massimo di 12 per anno scolastico.
Servizio non specifico (B1-B2)
Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di servizio non specifico (prestato per insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria) si assegna 1 punto fino ad massimo di 6 punti per anno scolastico.
NB 1: Il servizio non specifico può essere valutato solo a partire dal 2003/04 e, qualora dichiarato, non può essere più utilizzato come specifico.
NB 2: I servizi prestati nella scuola dell'infanzia, primaria e come personale educativo sono valutabili solo per le graduatorie relative a tali tipi di scuola a o attività.
NB 3: I servizi prestati nella scuola secondaria di I e II grado sono valutabili solo per le graduatorie relative a tali tipi di scuola.
Servizi contemporanei
Se in uno stesso periodo, a partire dal 2003/2004, si sono prestati servizi diversi è necessario scegliere quale si intende valutare.
Limite massimo di punteggio di servizio per anno scolastico
Per ogni anno scolastico il punteggio massimo dichiarabile complessivamente non può eccedere i 12 punti.
Valutazione del servizio prestato su sostegno
Specializzati: il servizio per attività di sostegno, svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di appartenenza per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio (anche se prestato su area diversa per mancanza di aspiranti). Analogamente il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso.
Non specializzati: il servizio si valuta sulla classe di concorso dalla quale è derivata la nomina.
In entrambi i casi il servizio può essere valutato alternativamente come specifico o non specifico.