Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. 4133 del 28 aprile 2014, si comunica che il punto 4 della suddetta nota è sostituito dal seguente:
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4) Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.