Il giudice del lavoro di Ancona con una sentenza conferma che l’applicazione del congedo straordinario per dottorato di ricerca, di cui all'art. 52 comma 57 della Legge 448/01, va applicata anche al personale a tempo determinato e che l'interpretazione restrittiva contenuta nella circolare 15/11 (peraltro dubitativa) è errata ed illegittima.
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La sentenza è emessa alla luce della equiparazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato sancita dal CCNL comparto Scuola e dell'art. 6 del Dlgs 368/01, ha stabilito che la ratio della norma sull’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è chiaramente quella di costituire un diritto per i dipendenti della pubblica amministrazione senza distinzione sulla tipologia del rapporto di lavoro e quindi spetta anche al personale a tempo determinato.
Nella sentenza il Giudice richiama con forza il principio di "non discriminazione" derivante dalla normativa comunitaria: "in ogni caso, non può essere interpretato nel senso indicato dalla parte convenuta (così come si deve ritenere abrogata ogni previgente norma che contempli differenze di trattamento [economico] tra personale stabile e precario), nella vigenza dell'art.6 D.L.vo 368/01, norma (invocata dal ricorrente) che nell'imporre un criterio di "non discriminazione" non pare poter tollerare la permanenza di eccezioni, stante anche la sua esplicita derivazione comunitaria (v. punto 1 della "clausola 4" dell'Accordo Quadro attuato con la Direttiva 1999/70, da ritenersi direttamente applicabile ») ed il suoi contenuto di diretta espressione di principi costituzionali (art.3, 36 e 97 Costituzione)."
Alla luce di questa sentenza e di altre precedenti, ci auguriamo che il MIUR provveda a rettificare la circolare e a garantire parità di diritti a tutto il personale della scuola come sancito nel Contratto nazionale e imposto dalla direttiva europea.
In allegato la sentenza