SOLDIRecuperare gli anni di servizio di preruolo non conteggiati nella ricostruzione di carriera è possibile ed utile ad accelerare il passaggio al successivo gradone di anzianità con conseguente aumento di stipendio. Questo è lo scopo del riallineamento della carriera. Vediamo insieme come funziona.

 

Al momento della conferma in ruolo con il superamento dell’anno di prova, i docenti che hanno svolto servizio di preruolo riconoscibile per l’anzianità di servizio (D.L. 297 del 16/04/1994 – Art. 485) presentano la domanda di ricostruzione di carriera. L’istanza permette di far rientrare il servizio di preruolo nell’anzianità di servizio, ma non in maniera completa. Secondo la norma generale il servizio pre-ruolo, ( ai sensi del D. Lsg. n. 297/1994, per gli immessi in ruolo prima dell’a.s. 2023/2024– a seguito del D.L. 69/2023 – ) prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di quattro anni agli effetti giuridici ed economici interamente e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Questo significa che un terzo degli anni di preruolo non viene considerato ai fini della ricostruzione di carriera, ma “congelato”.

Da sottolineare inoltre che l’anno solare 2013, (con il DPR 122/2013), è stato escluso dal conteggio dell’anzianità di servizio.

Che fine fa quel terzo congelato al momento della ricostruzione di Mentre per quanto riguarda l’anno 2013, a oggi non c’è nulla da fare, il terzo congelato viene ricalcolato nell’anzianità dopo un determinato numero di anni di servizio. Infatti, il DPR 399 del 23 agosto 1998 all’art.4, comma 3, dispone che  al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

In teoria, questo ricalcolo degli anni congelati dovrebbe procedere in modo automatico, ma per effetto della nota ministeriale prot.n. 4295 del 16/11/2005 le scuole di titolarità non aggiornano più i decreti di inquadramento dei dipendenti in occasione dei rinnovi contrattuali se non in casi particolari, ad esempio per il personale che cessa dal servizio. E non sempre la Ragioneria territoriale dello Stato competente recupera in automatico il servizio ai soli fini economici alle scadenze sopra indicate.

Pertanto spetta a chi è interessato presentare una domanda di riallineamento, utilizzando ad esempio il modulo  allegato.

Quali sono i vantaggi? Sicuramente utilizzando l’intero servizio prestato si abbrevia il tempo per il raggiungimento del successivo scatto di stipendio. Se poi grazie allo “scongelamento” si raggiunge e si supera il nuovo gradone, dovrebbero essere anche corrisposti gli arretrati relativi. (un esempio veloce. Se grazie al riallineamento un docente matura lo scatto il 1° gennaio 2023 e il decreto di riallineamento viene emesso il 1° gennaio 2024, si matura il diritto di avere il valore dello scatto moltiplicato per i mesi -in questo caso 12 – di ritardo)

TABELLA RIASSUNTIVA

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA DI RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA

Docenti ed ATA che hanno avuto conferma in ruolo dopo il 1° settembre 1996 e che hanno un servizio di preruolo per più di 4 anni, secondo queste scadenze

Dopo 16 anni

docenti laureati della scuola secondaria superiore

Dopo 18 anni

coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore

Dopo 20 anni

personale ausiliario e collaboratore

Dopo 24 anni

docenti dei conservatori di musica e delle accademie

E’ molto utile e semplifica il lavoro delle segreterie allegare alla domanda una copia del decreto di ricostruzione di carriera, soprattutto se è stato emesso da una scuola che non è quella a cui si presenta la domanda di riallineamento.

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