Una sentenza del Tar da poco emessa ha spento le speranze (e forse le illusioni) di tanti docenti contrari all'indizione del concorso 2012, che con un ricorso, portato avanti da un noto Studio Legale, miravano ad annullare il bando indetto con D.D. n. 82 del 2012. Il ricorso è solo uno dei tanti molto pubblicizzati su siti specializzati di scuola all'epoca dell'indizione del bando emesso nel settembre 2012.
Nel ricorso veniva impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il D.D. n. 82 del 24.09.12 con cui è stato indetto il concorso per docenti. I docenti infatti ne chiedevano l'annullamento, ritenendosi danneggiati in quanto collocati in graduatorie ad esaurimento per le stesse classi di concorso bandite e di cui chiedevano lo scorrimento con priorità.
I ricorrenti evidenziavano che fin dal 1999, data dell'ultimo concorso precedentemente bandito, erano state istituite specifiche scuole di specializzazione all'insegnamento per la formazione dei docenti con esame conclusivo abilitante all’insegnamento. Tutto ciò in accordo a quanto richiesto dalla normativa comunitaria per l’esercizio delle professioni che prevede una preparazione superiore di livello universitario, così da consentirne il riconoscimento su tutto il territorio europeo.
Iscriviti alla nostra Fan page
L’attivazione di tali corsi abilitanti, articolati e regolamentati in maniera del tutto simile al concorso a cattedre ha costituito, fino alla sospensione delle Scuole di Specializzazione stesse attivate presso le Università, (corsi poi sostituiti con DM 249/10 dai TFA), l’unico sistema di reclutamento dei docenti, in sostituzione del concorso pubblico non più bandito a far data dal 1999.
I ricorrenti argomentavano inoltre che l’assunzione degli abilitati mediante graduatorie permanenti, (ora ad esaurimento) avviene secondo una procedura concorsuale e costituirebbero il “serbatoio” di personale docente, qualificato da un percorso formativo del tutto in linea con i principi e le regole Comunitarie, da cui il MIUR deve necessariamente attingere per soddisfare il suo fabbisogno, anche temporaneo, di personale docente.
I ricorrenti contestavano inoltre la scelta operata dal Miur di indire nuovi concorsi per il reclutamento del personale docente, senza la previsione di un effettivo fabbisogno di personale nel triennio di riferimento e la mancata giustificazione e motivazione della scelta effettuata che renderebbero illegittimo il bando emanato.
In via preliminare, il Collegio ha rilevato, nel presente ricorso, profili di inammissibilità per il ricorso collettivo - proposto da una pluralità di soggetti- per un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
Nel caso in esame, infatti, non viene escluso espressamente che taluno dei ricorrenti abbia comunque ritenuto di partecipare al “concorsone” (eventualmente, anche superandolo), come consentito dal DM 82/12 anche nei confronti dei docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
inoltre i giudici fanno ancora rilevare che il canale di reclutamento attraverso il concorso indetto con DM 82/12 non pregiudica affatto quello attraverso le graduatorie permanenti.
Sul punto, evidenziano infatti che nelle Istruzioni operative per le assunzioni in ruolo a.s. 2013-2014, viene chiarito che i posti vengono comunque ripartiti al 50% con le graduatorie ad esaurimento senza alcuna possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati negli anni precedenti alle GAE in caso di gm esaurite. Nel caso di classi di concorso non bandite continuano a conservare validità le gm dei precendenti concorsi.
E ancora, le graduatorie del nuovo concorso possono essere utilizzate solo nel limite massimo dei posti messi a bando e qualora il numero dei vincitori sia inferiore la differenza viene assegnata alle graduatorei ad esaurmento.
Fanno inoltre notare che laddove siano state pubblicate le g.m. definitive con indicazione dei vincitori del concorso bandito con il D.D.G. 82/2012, se non impugnate con proposizione di motivi aggiunti nel presente ricorso, rendono vani gli effetti anche di un eventuale suo accoglimento.
Nel merito, in ogni caso, i giudici hanno stabilito infondato il ricorso rispetto alle due motivazioni addotte.
Con il primo motivo i ricorrenti invocavano l’illegittimità del bando nella parte in cui fissava gli 11.542 posti e cattedre risultanti vacanti negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15, sia perché errato nel conteggio dei posti per l’anno scolastico 2013/14 in aderenza al piano triennale di riferimento (2011-2013) che prevede disponibilità di posti per il solo anno 2013 pari a 22.000 unità; sia perché, per l’anno 2014/2015, non essendoci alcuna programmazione, qualunque determinazione di fabbisogno di personale docente da parte del Miur sarebbe arbitraria e irragionevole.
Con D.D. n.82 del 24 settembre 2012 infatti, il Miur decretava, invece, il concorso finalizzato alla copertura di 11.542 cattedre di personale docente per il biennio 2013/14 e 2014/15.
In realtà, dalla memoria depositata in giudizio dall’amministrazione, si evince che il contingente numerico individuato nel DM 82/12 risulta correttamente effettuato considerando per i due anni una quota percentuale pari alla metà dei presumibili posti vacanti disponibili (14.975 + 8.804).
I giudici infine concludono respingendo anche la tesi da cui i ricorrenti avevano dedotto una lesione del ragionevole affidamento, principio secondo cui invocavano l'annullamento del bando in quanto si sarebbe verificata una “situazione di fatto assicurata da oltre un decennio da una serie specifica e concreta di atti del Miur”, ritenendo in diritto del Miur stesso di bilanciare l’interesse all’assorbimento del personale precario con quello di indire, dopo 10 anni, un nuovo concorso pubblico (al quale, oltretutto, avrebbero potuto partecipare gli stessi ricorrenti).
I giudici infine si sono espressi anche sulla seconda motivazione addotta dai ricorrenti che invocano la carenza di motivazione del DM 82/12 a scegliere il procedimento concorsuale per il reclutamento del personale, rispetto al reclutamento del personale docente mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e non esaurite.
Ed infatti, nel caso in esame non è invocabile la carenza di motivazione in quanto l'indizione del concorso, in luogo dello scorrimento, non attiene a valutazioni discrezionali bensì costituisce adempimento di una precisa previsione normativa,ovvero l’art.1 della legge 3 maggio 124/99, ai sensi del quale “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.
A fronte di tale previsione, nessuna aspettativa possono vantare i ricorrenti al mantenimento di una situazione di fatto, pur se protrattasi per un decennio.
Peraltro, nel caso specifico, non si è verificata una “preferenza” del canale di reclutamento attraverso il concorso rispetto a quello dello scorrimento della graduatoria trattandosi, infatti, di canali diversi ognuno dei quali, appunto, limitato al 50% dei posti.
I giudici per tali motivi respingono il ricorso riconoscendo la legittimità del decreto direttoriale n. 82 del 2012.
In allegato la sentenza del Tar
link alla sentenza:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2012/201210105/Provvedimenti/201310262_01.XML