Mentre la compilazione per le domande di partecipazione al bando del concorso straordinario è stata sospesa in attesa dell'approvazione definitiva del decreto scuola è invece possibile, a partire da oggi 28 maggio e fino alle ore fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020, presentare l’istanza per partecipare al concorso straordinario abilitante scuola secondaria (DD 497 del 21 aprile 2020) attraverso il sito del Ministero dell'istruzione accedendo a Istanze on line in “Concorsi e procedure selettive." Sono molti i docenti che chiedono che differenza ci sia tra il concorso straordinario abilitante e il concorso straordinario.
Occorre affermare che due sono le sostanziali differenze del concorso straordinario ai fini abilitativi rispetto al Concorso straordinario
- Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato;
- Possono presentare istanza di partecipazione i docenti con servizio nella scuola paritaria o nell’ambito dei percorsi di IFP (purché il servizio sia riconducibile alle classi di concorso previste dalla normativa vigente) tra l’a. S. 2008/2009 e l’a. S. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il concorso straordinario, la cui presentazione dell’istanza era prevista a partire da oggi, è stata invece rimandata in seguito all’aumento dei posti resi utili all’immissione in ruolo previsti dal decreto Rilancio, che da 24 mila passeranno a 32 mila. Quindi partecipare alla procedura concorsuale straordinaria dà diritto all’immissione in ruolo inoltre i requisiti di accesso prevedono che le 3 annualità di servizio maturate tra l’anno scolastico 2011/2012 e il 2018/2019 debbano essere svolte esclusivamente nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno anche non continuative.
Definite quindi queste sostanziali differenze tra i due bandi di concorso, ricordiamo quali sono i requisiti per poter accedere al Concorso straordinario ai soli fini abilitativi:
- titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso
- aver maturato, anche cumulativamente, tre annualità di servizio nella scuola statale o paritaria o nell’ambito dei percorsi di IFP (purché il servizio sia riconducibile alle classi di concorso previste dalla normativa vigente) tra l’a. S. 2008/2009 e l’a. S. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- avere svolto almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
- I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura, in deroga al requisito della annualità di servizio nella specifica classe di concorso;
- per i posti di ITP è confermata la possibilità di partecipare con il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente (diploma) + i medesimi requisiti di servizio previsti per le altre classi di concorso
Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti (A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33).
Qui tutti i dettagli del concorso abilitante straordinario