Con sentenza n. 5711-2014 il Tar ha accolto uno dei ricorsi proposti dai candidati al concorso docenti che avevano conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di 35/50 nella prova preselettiva di ammissione prevista dal bando, raggiungendo comunque un punteggio almeno di 30/50.
I ricorrenti, con precedente ordinanza del Tar, erano stati ammessi con riserva alle prove scritte del concorso ordinario a cattedre indetto con DDG 82/2012, dunque partecipando a tutte le prove successive del concorso e avendole superate erano inseriti nelle graduatorie definitive con riserva.
Con la sentenza depositata il 28 maggio, il collegio giudicante del Tar, ha accolto il ricorso dei ricorrenti annullando la parte del bando di concorso in cui era previsto il punteggio minimo di 35/50, per il superamento della prova preselettiva.
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I giudici amministrativi hanno in particolare ritenuto affetta da “arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza detta disposizione del bando, tenuto conto che nelle procedure concorsuali la prova preselettiva non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo solo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi.
I ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali e che sono inseriti nella graduatoria di merito definitivo del concorso, potranno vedere sciolta la riserva per poter stipulare contratti per l'assunzione a tempo indeterminato.
Va detto che la sentenza può essere applicata solo ai ricorrenti e non estesa a tutti i partecipanti al concorso, sempre che il Miur non decida di appellarla. Esistono comunque diversi ricorsi al Tar riguardanti il punteggio della prova preselettiva di cui buona parte di essi rinviati a novembre 2014 e al 2015.
Diversa sorte stanno avendo invece i ricorsi al Consiglio di Stato. Ad un ricorso al Presidente della Repubblica presentato da un candidato escluso per aver ottenuto un punteggio di 32,5/50, il CDS si è espresso nettamente per il rigetto senza neppure riviare ad un successivo approfondimento nel merito della questione. Così scrive il CDS riguardo all'Affare n. 891/13: "L’inserimento del punteggio per il superamento della prova medesima, pari a 35/50, riportato nel bando, è stato individuato, del tutto legittimamente, dall’amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità, in sede di definizione delle prove selettive, volte a saggiare le conoscenze dei candidati attraverso l’accertamento delle conoscenze fondamentali delle discipline previste dal bando, che precedono quelle concorsuali vere e proprie. Al riguardo, il bando di concorso deve considerarsi quale lex specialis e, in quanto tale, prevalente sulla normativa generale, invocata dalla ricorrente, che si riferisce alle procedure concorsuali precedenti, nell’ambito delle quali non era previsto lo svolgimento di alcuna prova preselettiva, restando, altresì, insensibile alle modifiche normative sopravvenute. In considerazione di quanto sopra argomentato, non sussiste violazione alcuna del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, né la ricorrente può invocare la violazione dell’art. 3 della Costituzione per un preteso trattamento disuguale e discriminatorio nei propri confronti. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, restando così assorbita l’istanza cautelare."
Sempre presso il CDS, l'affare n. 450/2013 riguardante un altro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in cui si richiedeva istanza di sospensiva dell'esclusione di un candidato dal concorso docenti bandito con DDG n. 82/2012, è stato rigettato ma rinviando successivamente alla valutazione della questione nel merito. Il parere espresso dal Consiglio di Stato così viene giustificato "non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che la norma richiamata dalla difesa della ricorrente (art. 400, comma 11, d. lg. 297/94), in relazione alla votazione minima di ciascuna prova di esame per procedere alla valutazione delle prove successive, non preclude la possibilità di fissare legittimamente per la prova in questione, che è preselettiva, una votazione minima necessaria (pari all’equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando (e dal comma 10 della medesima norma richiamata) per le prove scritte, nonché per quelle grafiche, pratiche e orali; Considerato che anche le altre censure proposte non risultano, prima facie, giuridicamente consistenti", per questi motivi esprime il parere che l’istanza cautelare vada rigettata. Salvo il merito."
Merito che è stato oggetto della successiva udienza e che ha visto il CDS concedere 60 giorni di tempo alla ricorrente per formulare eventuali controdeduzioni alla relazione istruttoria depositata dal Miur. Sentenza dunque che potrà avvenire probabilmente dopo fine giugno.
Nel merito della questione vanno fatte alcune considerazioni sulla fonte normativa invocata dai ricorsisti e che questa sentenza appena emessa dal Tar sembra aver trascurato a differenza del CDS:
1) Il comma 11 dell'articolo 400 del Testo Unico, che reca l'indicazione dei sei decimi per il superamento delle prove, è riferito solo ed esclusivamente alle prove scritte e grafiche del concorso, con ciò dovendosi intendere che, date le prove scritte e grafiche previste, l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a sei decimi (ossia pari a 6) preclude la valutazione della successiva prova (scritta, grafica o orale);
2) nell'intero testo unico del Dlgs. n. 297/94 non compaiono le parole "preselezione" e/o "prova preselettiva".
Va poi ricordato che c'è un altro decreto legislativo, il n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le scuole di ogni ordine e grado e che prevede la possibilità per le pp.aa. di realizzare forme di preselezione senza fissare alcuna soglia minima, né alcun parametro per la determinazione della stessa, in linea con i principi di imparzialità, economicità, celerità di espletamento del procedimento che legittimano la fase della preselezione nei concorsi pubblici.
Va detto inoltre, che nei bandi di altri concorsi pubblici di solito lo sbarramento per la preselezione è più selettivo di quello fissato dal MIUR per il concorso docenti. Numerosissimi bandi, infatti, prevedono l'ammissione agli scritti di un numero di candidati pari ad n volte i posti messi a concorso, col risultato pratico di escludere anche chi ottiene un punteggio che, riportato in decimi, sia più alto anche del 7. Altri bandi prevedono un numero fisso di candidati da ammettere agli scritti ed altri ancora una soglia già di per sé superiore in decimi al 7.
Anche restando nel merito di bandi per la selezione del personale scolastico va infine osservato come l'ultimo concorso per dirigenti scolastici prevedesse una soglia di 80/100 (ben più alta di 35/50 prevista per i docenti).
Ebbene anche questa soglia è stata oggetto di numerosissimi ricorsi, tutti però respinti nel merito. Per l'amore della certezza del diritto e uniformità di giudizio, sarebbe pertanto opportuno che vanga chiarita al più presto questa discrasia tra Tar e CDS nel merito della legittimità del bando e sulla presunta arbitrarietà ed irragionevolezza usata dal MIUR nel fissare una soglia pari a 35/50.