PSN Domanda ATA II Fascia 2021 23Al via da lunedi 22 marzo l'aggiornamento delle domande di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il prossimo triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione con il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 e la nota 9256 del 18 marzo 2021 ha disciplinato l’aggiornamento che riguarda i profili professionali di: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi.
Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate online dal 22 marzo al 22 aprile 2021. Il DM 50/21 (articolo 5) prevede che le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento siano prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Di seguito riportiamo l'ottima guida elaborata dalla CISL con tutte le novità ed indicazioni per poter proodurre correttamente la domanda.

NOVITÀ’

  • La domanda:
  • è unica (nuovo inserimento/aggiornamento/conferma) per tutti i profili professionali richiesti;
  • deve essere presentata dal 22 marzo al 22 aprile esclusivamente tramite istanze on line indirizzata ad una sola istituzione scolastica di una sola provincia e non può essere presentata per le scuole della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  • La scelta delle istituzioni scolastiche avverrà contestualmente alla presentazione della domanda con un massimo di 30 scuole della medesima ed unica provincia per tutti i profili professionali cui l’aspirante ha titolo. Nel limite delle 30 istituzioni deve essere inclusa anche l’istituzione scolastica destinataria dell’istanza. In mancanza di  indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia avverrà solo nella istituzione scolastica destinataria della domanda.

N.B.: La scelta delle scuole è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nel precedente triennio e che presentano solo la domanda di conferma o aggiornamento.

  • Gli attestati di qualifica professionale sono validi e pertanto valutabili se rilasciati ai sensi dell’art. 14 della L. 845/1978 ovvero ai sensi del D.Lvo. n. 13 del 16/01/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al D.I.30/06/2015
  • Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. (art. 1.4)

ATTENZIONE

Le nuove graduatorie di istituto di III fascia sostituiscono quelle del triennio precedente, pertanto gli interessati dovranno comunque presentare domanda di:

  • conferma se vogliono mantenere la valutazione già acquisita nelle graduatorie precedenti esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i (art. 5 comma 4)
  • aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza. Nella domanda andrà specificato il profilo professionale di interesse e per ciascun profilo i requisiti di accesso (art. 5 comma 5)
  • Gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta dovranno compilare ex novo il modello on line.
  • I titoli di accesso e valutabili devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.
  • I DPR 87 e 88 del 2010 hanno introdotto con la riforma della scuola secondaria di II grado i nuovi diplomi di maturità che permetteranno l’inserimento in qualità di TT. in corrispondenza con i precedenti diplomi e con i titoli previsti dall’allegato C.

In attesa che l’amministrazione fornisca ufficiali tabelle di corrispondenza, il codice da utilizzare nel modello di domanda D1 nel caso di nuovi diplomi è genericamente indicato con la sigla ALTT.

N.B.: In sede di caricamento sarà necessario indicare il titolo di studio. Sarà poi il programma ad effettuare l’abbinamento con le aree.

  • Il dirigente scolastico che gestisce la domanda effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALLA TERZA FASCIA (artt.2 e 3)

I TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI SONO DIFFERENZIATI TRA:

  • ASPIRANTI GIA’ INCLUSI in una precedente graduatoria del personale ATA, tuttora vigente, o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio se prestati prima del 25/7/2008. In tal caso, restano validi i titoli di studio in base ai quali si sono, a suo tempo, inseriti (art 2.6.e seguenti). Hanno, quindi, titolo all’inserimento gli aspiranti:
  • inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per titoli (24 mesi -art. 554 del D.Lvo 297/94);
  • inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento (30 giorni - DM 75/2000) corrispondenti al profilo richiesto;
  • inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico;
  • inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia valide per il triennio 2017/2020 (D.M. 640/2017);
  • NON INCLUSI in precedente graduatoria ma che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio con il titolo di studio in base al quale era stato prestato il servizio (art. 2.9).

N.B.: i trenta giorni di servizio possono essere stati prestati anche in modo non continuativo, nella scuola statale e in posti corrispondenti al profilo, e/o area professionale degli assistenti tecnici, richiesti.

NUOVI ASPIRANTI, per i quali sono richiesti i titoli di studio previsti nella sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008. Nel dettaglio:

  • Assistente Amministrativo: Qualsiasi diploma di maturità
  • Assistente Tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale richiesta

N.B.: Le specificità sono quelle definite dalla tabella di corrispondenza Titoli - Laboratori di cui all’Allegato C.

Per i Diplomi di Maturità conseguiti dopo la Riforma degli Ordinamenti del 2010 (DPR 87 e 88) è previsto l’utilizzo di un codice provvisorio (ALTT) che la scuola abbinerà al corrispondente laboratorio utilizzando le tabelle di confluenza dei vecchi titoli di accesso con quelli derivanti dalla nuova Riforma.

Gli aspiranti assistenti tecnici che accedono al laboratorio di “conduzione e manutenzione autoveicoli” devono indicare il possesso della patente D nonché la relativa abilitazione professionale “CQC persone”.

Per l’accesso ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici” e “termotecnica e macchine a fluido”, devono indicare il possesso del patentino per la
conduzione di caldaie a vapore.

  • Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione settore cucina
  • Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere
  • Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di operatore della moda
  • Addetto alle Aziende Agrarie

 Diploma di qualifica professionale specifica in:

  • operatore agrituristico;
  • operatore agro-industriale;
  • operatore agro-ambientale

Collaboratore Scolastico:

  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale
  • diploma di maestro d’arte
  • diploma di scuola magistrale per l’infanzia
  • qualsiasi Diploma di maturità
  • attestato (triennale) e/o Diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione

Non può presentare domanda, ai sensi dell’art.3, chi:

  • chi è escluso dall'elettorato attivo politico;
  • chi è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • chi è stato dichiarato decaduto da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
  • chi si trova temporaneamente inabilitato o interdetto per il periodo di durata dell’inabilità o interdizione;
  • coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’art. 25-bis del P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
  • è stato collocato a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale (tale condizione vale solo per gli ex dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici).

SCELTA DELLA PROVINCIA (art.4)

Il principio alla base di tutte le graduatorie è il seguente: si può stare in una sola provincia per tutte le graduatorie e per tutti i profili

L’aspirante già inserito per altro profilo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento deve presentare la domanda nella provincia ove è già inserito.

Nel caso, invece, in cui intenda cambiare la provincia, l’aspirante deve obbligatoriamente chiedere il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente o elenco provinciale ad esaurimento/graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici compilando il modello per il Depennamento.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

La richiesta di depennamento sarà indirizzata all’ambito territoriale competente e sarà inviata automaticamente dal sistema all’ambito territoriale della provincia nelle cui graduatorie l’aspirante è inserito, nello stesso momento in cui l’aspirante inoltra, con apposita funzione, la domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia, come previsto dall’art.2, comma 3.

La cancellazione avverrà con la produzione delle graduatorie definitive.

Nota Bene

Chi si depenna dalle graduatorie permanenti (24 mesi) di una provincia e si inserisce nella III fascia di un’altra provincia, potrà al primo aggiornamento utile inserirsi nella graduatoria permanente della nuova provincia.

Invece, chi chiede il depennamento dall’elenco provinciale/graduatoria ad esaurimento di collaboratori scolastici (II fascia), per potersi inserire nelle graduatorie d’istituto di terza fascia di una diversa provincia, non potrà più chiedere l’inserimento nell’elenco provinciale/graduatoria provinciale poiché queste liste sono ad esaurimento e non ci si può più inserire neanche per provincia diversa.

Tenuto conto delle indicazioni di cui sopra, la provincia potrà essere individuata secondo le seguenti modalità:

  • a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia (presente solo nelle graduatorie di III fascia);
  • nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito (provincia in cui si è inseriti nella 24 mesi);
  • nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito (provincia in cui si è inseriti in II fascia);
  • a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie (scelta libera, a seguito di depennamento dalla 24 mesi di altra provincia);
  • a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento (scelta libera, a seguito di depennamento dalla II fascia di altra provincia);
  • a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale (scelta libera per un nuovo inserimento in III fascia);
  • a scelta dell'aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia (scelta libera per il personale con 30 giorni di servizio, non presenti nelle graduatorie di I e II fascia);
  • a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia vigenti per il periodo del triennio precedente per la conferma nelle suddette graduatorie per il /i medesimo/i profilo/i professionale/i.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art.5)

È previsto che le domande di inserimento/aggiornamento/conferma/depennamento debbano essere prodotte esclusivamente attraverso il sistema POLIS, mediante le credenziali SPID ovvero con utenza valida per l’accesso ai servizi di Istanze On Line.

La domanda dovrà comunque essere inoltrata ad una istituzione scolastica che avrà il compito di valutare la medesima istanza. Ricordiamo che non è possibile inoltrare domande alle scuole delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta.

Tipologia di domande.

  • Conferma: utilizzabile ESCLUSIVAMENTE dall’aspirante che intende confermare i profili ed i punteggi già attribuiti nelle graduatorie del triennio precedente, senza alcun aggiornamento, anche nel caso di cambio provincia;
  • Aggiornamento: utilizzabile dagli aspiranti già presenti nelle precedenti graduatorie che intendono aggiornare punteggi e titoli di cultura non ancora dichiarati o conseguiti successivamente alla scadenza delle domande per il precedente triennio.
  • Inserimento: a disposizione degli aspiranti che si inseriscono ex-novo nelle graduatorie ovvero che aggiungono profili rispetto alle precedenti graduatorie.
  • Depennamento: per comunicare la volontà di essere cancellati dalle graduatorie permanenti, dagli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e dalle correlate graduatorie di istituto e di voler cambiare provincia.

All’atto della compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento/conferma l’aspirante dovrà dichiarare, scegliendo uno tra i seguenti codici:

  • di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia (non presente nelle graduatorie di I e II fascia);
  • di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia (iscritto nelle graduatorie 24 mesi per altro profilo);
  • di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia (inserito nella II fascia per altro profilo);
  • di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie (depennamento da graduatoria 24 mesi per il medesimo o altro profilo);
  • di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie (depennamento dalla II fascia per il medesimo o altro profilo);
  • di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto (inserito nelle precedenti graduatorie di III fascia per il medesimo profilo);
  • di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia (di aver raggiunto il requisito dei 30 giorni di servizio e di non essere già inserito nelle graduatorie 24 mesi, negli elenchi provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto).

CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI ASPIRANTI (art.6)

I controlli in merito alla dichiarazione degli aspiranti sono effettuati dall’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro. I controlli riguarderanno tutte le graduatorie in cui l’aspirante è incluso.

Sulla base dei controlli effettuati il Dirigente scolastico:

  • effettua la convalida a sistema dei dati inseriti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato;
  • in caso di esito negativo, adotta il provvedimento di esclusione o di rideterminazione dei punteggi e della posizione assegnata all’aspirante, comunicando il provvedimento di esclusione o di rideterminazione alle scuole indicate nell’istanza dall’interessato. Restano, in ogni caso, al Dirigente scolastico della scuola che ha effettuato i controlli, le determinazioni relative alla eventuale responsabilità penale dell’aspirante ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000.

N.B.: La convalida, in sede di verifica, dei titoli dichiarati comporta la validazione degli stessi anche per i periodi di vigenza delle graduatorie dei trienni successivi.

Il servizio prestato dall’aspirante senza il prescritto titolo di studio o sulla base di dichiarazioni mendaci, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto senza l’attribuzione di alcun punteggio.

NULLITÀ' DELLA DOMANDA ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA (art.7)

È prevista l’esclusione dalle graduatorie nei casi in cui:

  • l'aspirante risulti privo dei requisiti generali e specifici di ammissione (artt.2 e 3);
  • l’aspirante che abbia presentato il modulo di domanda in più di una provincia;
  • l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;
  • l’aspirante che abbia prodotto autodichiarazioni mendaci e/o documentazioni false.

Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L’amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione

Le autodichiarazioni mendaci comportano oltre l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento anche l’irrogazione delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RECLAMI - RICORSI (art. 8)

È prevista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Avverso l’esclusione, la nullità della domanda ovvero i punteggi è ammesso il reclamo al Dirigente scolastico della scuola in cui si è presentata l’istanza. Il reclamo deve essere prodotto entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nello stesso termine di 10 giorni può essere prodotta domanda di correzione degli errori materiali.

La pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire contestualmente nell’ambito di ciascuna provincia. A tal fine, il competente Ufficio Territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

Successivamente alla pubblicazione definitiva, le graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Gli aspiranti che hanno prodotto ricorso avverso i provvedimenti di nullità o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e sulla base del provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria.

N.B.: per le eventuali contestazioni relative al contratto di assunzione ovvero alla mancata proposta di contratto di lavoro, i reclami sono inoltrati al Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si è verificata la fattispecie.

INTERPELLO DEGLI ASPIRANTI e CONVOCAZIONE (artt.9 E 10)

Le scuole, prima di attivare la procedura di convocazione, verificano sul sistema se gli aspiranti a supplenza sono totalmente inoccupati, parzialmente occupati e possono completare l’orario secondo l’art. 4 del D.M. 430/2000 (completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico), oppure se occupati con supplenza temporanea con possibilità di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche ed oltre.

La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita. Il messaggio inviato all’aspirante dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta, e cioè:

  • la data di inizio, la durata, l’orario settimanale distinto con i singoli giorni di impegno;
  • il termine del giorno e l’ora in cui deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • le indicazioni per poter contattare la scuola da parte degli aspiranti;
  • l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati (in caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti);
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza in modo che trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazioneTale procedura è prevista per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo conto che per supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine per la risposta e con un ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Nel caso in cui l’utilizzo della funzione SIDI non fosse possibile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già note (art. 9 DM 26 giugno 2008, n. 9), assicurando in ogni caso il contenuto della proposta di assunzione.

DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNE FAQ PUBBLICATE SUL SITO DEL MI IN OCCASIONE DELL’AGGIORNAMENTO 2017/20 CHE POTREBBERO ESSERE UTILI ANCHE CON IL RINNOVO.
https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/faq.shtml

  • Che cosa si intende, ai fini dell'accesso al profilo di collaboratore scolastico e a quelle di cuoco, guardarobiere e addetto alle aziende
    agrarie, per attestato o diploma di qualifica triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni?

Si intendono i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali o dai centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'. Si allega la tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento.

  • Per gli aspiranti che chiedono l'inserimento nelle graduatorie degli istituti di lingua slovena è possibile chiedere anche la provincia di Udine?

Sì è possibile come si desume espressamente dai modelli di domanda anche se nulla si dice al riguardo nel DM 640/2017. E'richiesta comunque la conoscenza
di base della lingua slovena

  • Che cosa si intende con l’espressione “Amministrazioni statali “ ed “ Enti locali” contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 640 del 2017?

Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco.

Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le
comunità isolane e le unioni di comuni.

  • Che cosa si intende con l’espressione “Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 640 del 2017?

Si tratta di attestati rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati ma pur sempre istituiti da soggetti pubblici. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici.

Ricordiamo inoltre che:

  • I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 (Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) . Nota M.Pi nr. 1293 del 22 febbraio 2012