Stampa
Categoria: Varie
Visite: 3508

PSN richiesta part timeScade il 15 marzo 2019 il termine per il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato per presentare l'istanza al fine di ottenere (dal 1° settembre 2019) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o per il rientro da tempo parziale a tempo pieno.

Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La scadenza del 15 marzo, pertanto, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro come spiegato in questa Guida di PSN.
In allegato all'articolo tutti i modelli da utilizzare per la domanda per richiedere Part-Time da presentare entro la scadenza del 15 marzo.

Iscriviti alla nostra Fan page

Inoltre, è possibile avvalersi di quanto previsto dall’ art. 8 del Dlgs 81/15: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da patologia oncologica o cronico-degenerativa comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.

La scadenza del 15 marzo non riguarda chi si trova già in contratto di part-time perché la durata minima è due anni e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogata per il biennio successivo. Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Come è noto la normativa si ritrova negli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/2007; la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, è disciplinata -ai sensi del comma 13, dell’art. 39 del CCNL Scuola 29/11/2007 a cui rinvia il pari comma dell’art. 58 del medesimo CCNL- con le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, emanata in applicazione del CCNL 4/8/95, e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97 con le integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

a)  con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale;

b)  con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);

c)   con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:

Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Al personale interessato è consentito ( previa autorizzazione del dirigente scolastico):

Trattamento economico:

il trattamento economico anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

Dipendenti a tempo parziale orizzontale:

possono presentare domanda:

La domanda - da inoltrare all'Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico - deve contenere:

  1. orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità);

  2. per il solo personale a.t.a., inoltre, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

Per almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno (eventuali domande possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva).

Il personale docente a part-time deve adempiere (così come, di seguito, indicato) alle attività di carattere individuale e collegiale:

 

 Articoli correlati
Contratto part-time: quante ore di attività funzionali sono tenuti a svolgere i docenti ? Facciamo chiarezza !
Contratto part time: Guida per docenti neo immessi in ruolo e con incarico a tempo determinato


    Thanks for sharing!
    Copy Link