Topic-icon M.A.D. Messa a Disposizione

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25/09/2013 12:20 #566 da Terracino
M.A.D. Messa a Disposizione è stato creato da Terracino
Ciao Ciro, vorrei sapere se è possibile inoltrare a 30 scuole, domanda di M.A.D. anche se non si è in possesso del titolo di sostegno.

VOGLIAMO UNA SCUOLA PUBBLICA STATALE LAICA E DI MASSA !

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25/09/2013 13:11 - 26/09/2013 14:07 #573 da C.A.
Risposta da C.A. al topic M.A.D. Messa a Disposizione
Giuseppe partiamo dal presupposto perchè solo 30? Di M.A.D. ne puoi fare quante ne vuoi....

Quali graduatorie utilizzare una volta esaurite quelle di circolo e di istituto? Cos’è la “messa a disposizione” e quando può essere presa in considerazione dalle scuole? Quali elenchi scorrere esauriti quelli relativi ai docenti di sostegno?

Esaurite le graduatorie d’istituto, relativamente ad un posto di insegnamento o classe di concorso, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare, previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici e interpellando il sistema informativo, quelle degli istituti viciniori a livello dell’intera provincia.

In caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale, il dirigente scolastico individua l’avente titolo attraverso le domande di messa a disposizione (MAD) di docenti anche non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della provincia.

Per una questione di trasparenza e regolarità delle operazioni di nomina sarebbe auspicabile da parte delle scuole la formulazione di un’apposita graduatoria delle MAD pervenute. Sempre nell’ordine della trasparenza nonché della correttezza e della buona fede, le scuole dovrebbero pubblicizzare sul proprio sito, in analogia a quanto dispongono gli Uffici Scolastici Territoriali a ridosso degli esami di stato di II grado, questa possibilità e stabilire anche un termine entro il quale gli aspiranti potranno presentare domanda.

Pertanto i posti eventualmente residuati (graduatorie d’istituto esaurite) sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, secondo questo ordine:

Graduatorie degli istituti viciniori;
Domande di messa a disposizione.
La messa a disposizione è un’istanza informale non normata ma neanche vietata da alcuna legge o disposizione in materia.
L’istanza, in carta semplice, può essere inviata dall’aspirante tramite pec, fax o raccomandata A/R anche alle scuole di altre province (oltre a quella in cui è incluso nella graduatorie d’istituto).
Non ci sono divieti sul numero di scuole o province a cui inviare la domanda. In tale domanda l’aspirante indicherà oltre ovviamente ai suoi dati personali e ai recapiti telefonici (ed eventuale indirizzo email) anche la classe di concorso a cui è abilitato o comunque per la quale ha titolo ad insegnare (vedi docenti iscritti in terza fascia d’istituto), l’università e la data in cui è stato conseguito il titolo.

Per il docente assunto tramite MAD non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province:
La nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009 a tal proposito recita:

“Con riferimento al quesito di cui alla nota prot. 6918/8 Area I –U.O. III del 22.12.2008 dell’USP di Bari, che si allega, si comunica che, come è noto, la procedura di costituzione delle graduatorie in oggetto vieta, e sanziona con l’esclusione, la presentazione della domanda in più di una provincia da parte dell’aspirante a supplenze.
Nel concreto utilizzo delle graduatorie da parte di ciascuna scuola la procedura prevede, nei casi in cui le proprie graduatorie non consentano di reperire il supplente, che la scuola attinga, secondo un criterio di viciniorità, alle graduatorie delle altre scuole di tutta la provincia. Nulla dicono le disposizioni in materia per i casi, estremi ed eccezionali, in cui la scuola, pur percorsi i passaggi procedurali sopraindicati, non sia riuscita a reperire il necessario supplente; in tali situazioni non si può che ricorrere, secondo le valutazioni della dirigenza scolastica, a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto.
In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente.
Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”.

Fermo restando quanto precisato nella nota, il periodo d’insegnamento eventualmente svolto tramite MAD è valido a tutti gli effetti e di conseguenza riconosciuto nell’aggiornamento delle graduatorie.

Esaurimento degli elenchi del sostegno

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, secondo questo ordine:

1. Utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia (docenti in possesso del titolo di specializzazione).
2. Assegnazione della supplenza all’aspirante utilmente collocato in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche che ha a sua volta prescelto con l’apposito modello di domanda (modello B).

Tale disposizione ogni anno richiamata dal MIUR nelle istruzioni operative per le supplenze annuali si rifà all’art. 6 comma 2 del D.M. 131/2007 il quale specifica che “nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi”.

Pertanto, in base all’art. 6, comma 2 D.M. 131/2007 e istruzioni operative annuali in materia di supplenze, se un docente che ha inoltrato la messa a disposizione è in possesso del titolo di specializzazione (anche se conseguito successivamente all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto) ed è incluso in una graduatoria che sia I, II o III fascia, può essere individuato per il contratto prima che siano scorsi gli elenchi delle scuole viciniori.
Tali docenti, che verranno inseriti in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, possono inviare la domanda in carta libera di cui abbiamo detto solo per le sedi scolastiche che a loro volta hanno prescelto con l’apposito modello di domanda (modello B).

È dunque escluso che un docente, anche se in possesso del titolo di specializzazione, possa essere interpellato, prima della consultazione degli elenchi delle scuole viciniori, nel caso abbia presentato la messa a disposizione anche dove non risulta incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della provincia (es. messa a disposizione per altre scuole della stessa provincia, non scelte nel modello B, oppure di altre province).
Il D.M. 131/2007 e le istruzioni operative in materia di supplenze emanate dal Ministero non lo prevedono.

3. In caso di esito negativo dei primi due punti (docenti specializzati inseriti nelle graduatorie e docenti specializzati inseriti in coda alle relative graduatorie delle scuole scelte tramite il modello B) si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”.

4. Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado.

Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

La Nota MPI Prot. n. AOODGPER 15551 del 31/07/2007 conferma che: “Per quanto riguarda, l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari”.

Disposizione ribadita dalla Nota MPI Prot. n. AOODGPER 18329 del 25 settembre 2007, punto 7: “Elenchi di sostegno scuole secondarie di secondo grado: esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina. Si richiama quanto stabilito dall’art. 6, c. 5, ultimo capoverso del DDG 16 marzo 2007 per chiarire che l’art. 6 c. 3 del Regolamento sulle supplenze va inteso nel senso che il conferimento del posto va effettuato, nel caso di esaurimento dell’elenco specifico, mediante lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d’istituto che per quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.”

Fonte: www.professionistiscuola.it/normativa/47...isposizione-mad.html
Ultima Modifica 26/09/2013 14:07 da C.A..
Ringraziano per il messaggio: Terracino

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25/09/2013 13:46 - 25/09/2013 13:51 #577 da C.A.
Risposta da C.A. al topic M.A.D. Messa a Disposizione
Vincenzo ti allego anche modello per MAD.

L'istanza, in carta semplice, può essere inviata dall'aspirante tramite pec, fax o raccomandata A/R anche alle scuole di altre province (oltre a quella in cui è incluso nella graduatorie d'istituto).
Allegati:
Ultima Modifica 25/09/2013 13:51 da C.A..

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