Topic-icon modello per 104 parente

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16/04/2014 10:48 - 23/04/2014 12:00 #1816 da biagini
modello per 104 parente è stato creato da biagini
Colleghi potreste procurarmi domanda per 104 in quanto figlia invalida permanente e modello rinuncia degli altri fratelli ?? questo mi consente eventualmente la scelta della provincia?? Napoli in questo caso o altre priorita'?? e mi dite quali altri documenti chiedere a mia madre per allegarli a domanda o consegnarli cartacei?? grazie ho trovato questo sul rispondi facile inpdap quindi non è piu' necessaria rinuncia dei fratelli??

DOMANDA

Nell'Anno Scolastico 2011/2012 ero in servizio in qualità di collaboratore scolastico con orario lavorativo di 12 ore giornaliere e usufruivo regolarmente della Legge 104 di mia madre.
Dalla Direzione della mia Amministrazione non mi è stata chiesta nessuna motivazione scritta da parte dei miei fratelli sul motivo per cui non possono assistere mia madre.
Ora nell'Anno Scolastico 2012/2013, avendo cambiato Istituto, il Dirigente mi ha richiesto dichiarazione scritta di ogni mio fratello sul motivo per cui non possono assistere mia madre.
Sono tenuto a dare queste motivazioni o basta solo la dichiarazione di rinuncia? Se sì, basta una mia autocertificazione o devono essere tutti i fratelli a scriverne una?

RISPOSTA

Gentile utente,
si ritiene che la richiesta di una dichiarazione scritta di tutti i suoi fratelli sul motivo per cui non possono assistere la madre non sia giustificata, in quanto la normativa ha abolito il requisito della esclusività dell'assistenza ed introdotto la figura del referente unico.
La normativa prevede che il lavoratore dipendente pubblico e privato, in possesso dei requisiti di legge, possa usufruire di permessi per assistere un familiare in condizioni di grave disabilità.
L'art. 24 Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto "Collegato Lavoro"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2010 ed entrata in vigore il 24 novembre 2010, ha modificato la disciplina dei permessi per l'assistenza di persone gravemente disabili, prevista dall'art. 33 Legge n. 104/92, dall'art. 42 Decreto Legislativo n. 151/2001 e dall'art. 20 Legge n. 53/2000.
Una importante novità introdotta dal nuovo dettato normativo riguarda i beneficiari di questa agevolazione. Infatti, hanno ora diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, mentre in precedenza era stabilito entro il terzo grado.
La nuova normativa prevede comunque la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado, in presenza di particolari condizioni.
Le Circolari INPS 3 dicembre 2010 n. 155, INPDAP 14 febbraio 2011 n. 1 e Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010 n. 13, chiariscono l'indirizzo degli istituti in merito alla Legge n. 183/2010.
Pertanto, il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, viene riconosciuto al lavoratore dipendente pubblico o privato per assistere il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado.
L'estensione del diritto a parenti ed affini entro il terzo grado è prevista solo nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Condizioni essenziali per la fruizione dei permessi da parte del lavoratore sono:

che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno
che la persona da assistere sia in possesso della certificazione di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra, dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica, che l'Amministrazione è tenuta a valutare.

Si sottolinea, inoltre che sono stati eliminati i requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell'assistenza.
Il nuovo dettato normativo (Legge n. 183/2010) interviene sull'art. 20 comma 1 Legge n. 53/2000 e prevede il venir meno dei requisiti della "continuità" e dell'"esclusività" quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.
Pertanto, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall'art. 20 della suddetta Legge n. 53/2000, anche la "continuità" e l'"esclusività" dell'assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 Legge n. 104/92.
Gli Uffici, pertanto, non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza alla persona con disabilità, prima richieste.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 24 Legge n. 183/2010 ha stabilito, in modo esplicito che, il diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla Legge n. 104/92, per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, può essere riconosciuto ad un solo lavoratore in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona con disabilità (referente unico).

La domanda per la fruizione dei permessi deve essere presentata alla propria Amministrazione di appartenenza.
Il dipendente dovrà allegare alla domanda per la fruizione dei permessi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni, che legittimano la fruizione delle agevolazioni e, in particolare, che:

la persona che richiede i permessi è l'unico lavoratore che assiste il familiare con disabilità
che la persona con disabilità non è ricoverata
che la persona con disabilità è in possesso del riconoscimento di handicap grave da allegare alla domanda
Si ritiene, pertanto, che tale unica dichiarazione da lei resa debba essere sufficiente per poter usufruire di permessi.

Inoltre, il punto 7 (Oneri del dipendente interessato alla fruizione dei permessi) della Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010 prevede che, a corredo della domanda, l'interessato deve presentare una dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

il dipendente presta assistenza nei confronti della persona con disabilità per la quale sono chieste le agevolazioni
il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza della persona con disabilità e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza
il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela della persona con disabilità
il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto, da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni
Per completezza, la informiamo anche degli indirizzi dell'INPS in merito al quesito da lei proposto.
In presenza di più familiari, tutti lavoratori dipendenti e quindi potenzialmente fruitori dei tre giorni di permesso mensile, a stabilire a chi spetti il diritto sarà un'autocertificazione della persona con disabilità resa all'INPS, in cui sceglie da quale familiare vuole farsi assistere. Lo ha stabilito l'INPS come soluzione operativa per le richieste dei benefici in atto al 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010, che, tra l'altro, ha limitato il diritto ai permessi a un solo familiare (Messaggio INPS n. 1740/2011).



(16 Novembre 2012)
Ultima Modifica 23/04/2014 12:00 da biagini.

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