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Assegnazione provvisoria immessi in ruolo in fase zero anno dal 01/09/2015
- Vapi
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31/08/2015 13:27 #4870
da Vapi
Assegnazione provvisoria immessi in ruolo in fase zero anno dal 01/09/2015 è stato creato da Vapi
Salve! Sono una neo immessa in ruolo in fase zero. Volevo chiedere:
1) Il prossimo anno, ovvero 2016/2017, posso fare la domanda per l'assegnazione provvisoria?
2) La domanda per l'assegnazione provvisoria può essere fatta indipendentemente dall'aver svolto l'anno di prova?
1) Il prossimo anno, ovvero 2016/2017, posso fare la domanda per l'assegnazione provvisoria?
2) La domanda per l'assegnazione provvisoria può essere fatta indipendentemente dall'aver svolto l'anno di prova?
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- C.A.
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31/08/2015 19:36 #4871
da C.A.
Risposta da C.A. al topic Assegnazione provvisoria immessi in ruolo in fase zero anno dal 01/09/2015
L'assegnazione provvisoria può essere richiesta a prescindere dal superamento dell'anno di prova, unico vincolo può essere richiesta solo nel ruolo di appartenenza.
Alla luce della legge 107, parte del contratto di mobilità 2015/16 andrà rivisto, volendo seguire le regole attuali e non considerando il comma 108 della legge 107 che aboliva il vincolo triennale ai neoimmessi entro il 2014, secondo il vecchio contratto 2014/15 può richiedere mobilità in deroga al vincolo triennale avendo precedenza :
1.PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
2.PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
3.ASSISTENZA
in questo punto rientrano lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri anche adottivi o affidatari. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
Coloro che hanno figli DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI E FINO AD OTTO, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’altra provincia.
cfr: www.professionistiscuola.it/contratto/16...otesi-contratto.html
Alla luce della legge 107, parte del contratto di mobilità 2015/16 andrà rivisto, volendo seguire le regole attuali e non considerando il comma 108 della legge 107 che aboliva il vincolo triennale ai neoimmessi entro il 2014, secondo il vecchio contratto 2014/15 può richiedere mobilità in deroga al vincolo triennale avendo precedenza :
1.PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
2.PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
3.ASSISTENZA
in questo punto rientrano lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri anche adottivi o affidatari. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
Coloro che hanno figli DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI E FINO AD OTTO, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’altra provincia.
cfr: www.professionistiscuola.it/contratto/16...otesi-contratto.html
Ringraziano per il messaggio: Clelia di Maio
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Moderatori: Maestra Giorgia, Clelia di Maio, AnnaChiara2016
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