Allattamento al padre su due scuole
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23/09/2013 20:25 #528
da GiuseppeCifariello
Allattamento al padre su due scuole è stato creato da GiuseppeCifariello
Salve
Vorrei sapere se ci sono particolari requisiti per il padre per usufruire dell'allattamento, ovviamente se la moglie non ne usufruisce.
Inoltre se un docente sta su due scuole (16 + 2), come si stabiliscono le ore da destinare all'allattamento?
grazie
Vorrei sapere se ci sono particolari requisiti per il padre per usufruire dell'allattamento, ovviamente se la moglie non ne usufruisce.
Inoltre se un docente sta su due scuole (16 + 2), come si stabiliscono le ore da destinare all'allattamento?
grazie
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23/09/2013 21:43 - 04/10/2013 14:37 #532
da C.A.
Risposta da C.A. al topic Allattamento al padre su due scuole
Non si richiede nessun particolare requisito:
La regolamentazione dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) e relativa indennità è contenuta nel Capo VI del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente negli artt. 39 e 40.
L’art. 40 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni riconosce il diritto ai riposi anche al padre lavoratore, entro il primo anno di vita del figlio o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in base al proprio orario giornaliero di lavoro:
Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
PS. considera che s la riduzione è del 30%
Ai sensi della circolare INPS n. 112/2009, del D. Lgs. n. 119/2011 e della nota INPDAP n. 23/2011 il padre può fruire dei riposi per “allattamento” nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino, a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge) entro il primo anno di vita del figlio o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Dovrai solo presentare:
1 Richiesta di fruizione.
2.Domanda di rinuncia del coniuge.
La regolamentazione dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) e relativa indennità è contenuta nel Capo VI del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente negli artt. 39 e 40.
L’art. 40 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni riconosce il diritto ai riposi anche al padre lavoratore, entro il primo anno di vita del figlio o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in base al proprio orario giornaliero di lavoro:
Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
PS. considera che s la riduzione è del 30%
Ai sensi della circolare INPS n. 112/2009, del D. Lgs. n. 119/2011 e della nota INPDAP n. 23/2011 il padre può fruire dei riposi per “allattamento” nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino, a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge) entro il primo anno di vita del figlio o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Dovrai solo presentare:
1 Richiesta di fruizione.
2.Domanda di rinuncia del coniuge.
Ultima Modifica 04/10/2013 14:37 da C.A..
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14/10/2013 17:39 #950
da GiuseppeCifariello
Risposta da GiuseppeCifariello al topic Allattamento al padre su due scuole
Grazie per la risposta, ciro.
dopo aver fatto la domanda abbiamo deciso di destinare all'allattamento 3 ore di una scuola (quella da 16) e 2 nell'altra (in cui ho solo queste 2 cioè una classe), in totale, come da normativa sono 5.
adesso mi pongo il problema dei consigli di classe, dei collegi, delle riunioni di dipartimento ecc.. ci devo andare o no? mi riferisco alla scuola in cui non ho più la classe, quella da 2.
immagino che per i consigli ci dovrebbe andare il supplente, ma per i collegi e il resto?
inoltre, visto che l'allattamento finisce il 5 aprile, cioè il supplente avrà le classi per più di 6 mesi, dopo tornano a me oppure restano a lui per continuità didattica?
grazie
dopo aver fatto la domanda abbiamo deciso di destinare all'allattamento 3 ore di una scuola (quella da 16) e 2 nell'altra (in cui ho solo queste 2 cioè una classe), in totale, come da normativa sono 5.
adesso mi pongo il problema dei consigli di classe, dei collegi, delle riunioni di dipartimento ecc.. ci devo andare o no? mi riferisco alla scuola in cui non ho più la classe, quella da 2.
immagino che per i consigli ci dovrebbe andare il supplente, ma per i collegi e il resto?
inoltre, visto che l'allattamento finisce il 5 aprile, cioè il supplente avrà le classi per più di 6 mesi, dopo tornano a me oppure restano a lui per continuità didattica?
grazie
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16/10/2013 23:32 #991
da C.A.
Risposta da C.A. al topic Allattamento al padre su due scuole
Ovvio che i consigli spettano al collega.
Mi preme chiarirti che :
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Ciò che preme sottolineare dell’articolo citato è che al fine di poter disporre la prosecuzione del supplente nell’insegnamento nelle classi oltre il 30 aprile, con conseguente messa a disposizione nella scuola del titolare, l’assenza di quest’ultimo (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) dev’essere “CONTINUATIVA”.
Mi preme chiarirti che :
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Ciò che preme sottolineare dell’articolo citato è che al fine di poter disporre la prosecuzione del supplente nell’insegnamento nelle classi oltre il 30 aprile, con conseguente messa a disposizione nella scuola del titolare, l’assenza di quest’ultimo (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) dev’essere “CONTINUATIVA”.
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