immissione in ruolo e part time
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Ha diritto a richiedere il part-time il personale docente, educativo e ATA, il personale della scuola utilizzato in altri compiti e il personale distaccato o comandato presso enti o istituzioni differenti da quelli di titolarità, mentre sono esclusi i dirigenti scolastici e i direttori sga.
Non possono inoltre richiedere il part-time i docenti della scuola d’infanzia che lavorano nel solo turno antimeridiano.
La possibilità di presentare la domanda non riguarda solo il personale con contratto a tempo indeterminato, ma anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato. Infatti, il CCNL scuola 29/11/2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8 ha definitivamente chiarito che anche il personale a tempo determinato ha diritto a richiedere il part-time.
Rientro a tempo pieno
Ai sensi dell’OM n. 446 del 1997 è consentito di ritornare al tempo pieno dopo almeno due anni di permanenza nel part- time. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze, anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
La mancata richiesta del rientro è considerata una confer- ma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Quindi, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, il contratto di part-time, allo scadere del biennio, si intende automaticamente prorogato di anno in anno e non è necessaria la presentazione di nuova istanza per la prosecuzio- ne del rapporto di lavoro in regime di lavoro a tempo parziale.
Per il personale che rientra a tempo pieno è di competenza delle istituzioni scolastiche la predisposizione e adozione del provvedimento cartaceo di reintegra e la chiusura del contrat- to a Sidi. Il provvedimento dovrà essere poi trasmesso all’Usp.
Per il solo personale che chieda di rientrare a tempo pieno dopo solo un anno di rapporto di lavoro in regime di part-time, tutto il procedimento amministrativo è invece di competenza dell’Usp, pertanto le eventuali istanze dovranno essere tra- smesse in originale all’Ambito territoriale competente.
Modifica oraria
Il personale che intende modificare l’articolazione della pre- stazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo (orizzontale/verticale), deve presentare formale richiesta, così come deve essere presentata formalmente l’eventuale revoca della domanda di part-time relativa all’a.s. 2013/2014 (per le scadenze consultare il sito dei singoli Uffici scolastici).
In analogia a quanto stabilito per i rientri a tempo pieno, rimane in carico alle istituzioni scolastiche la predisposi- zione del provvedimento cartaceo e l’aggiornamento a Sidi del contratto. Copia dell’istanza e del contratto andranno inviate all’Usp.
Precedenze
Per il personale della scuola è possibile avvalersi di quanto pre- visto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”) che all’art. 1, comma 44 apporta modifiche al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276:
d) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:
Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commis- sione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasfor- mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la prio- rità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Quindi, hanno la precedenza al part-time il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa e il lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.
Attività compatibili
Ai sensi dell’art.1, comma 58, della legge n. 662/96, cui fa ri- ferimento l’art. 4 dell’O.M. n. 446 del 1997, l’attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica, non può in alcun caso essere costituita con altra amministrazione pubblica.
Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o co- munque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno.
Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilità dell’orario della classe di concorso, debba essere costituito per una percentuale inferiore all’entità indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere cor- risposta in misura proporzionale all’orario attribuito.
Il limite orario di cui sopra può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavo- rativa aggiuntiva.
Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’Amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa.
Le prestazioni lavorative possono essere esplicate se compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell’ambito della scuola e non siano espressamente escluse dalla legge.
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Grazie per il chiarimento....
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Vallone ha scritto: Grazie per la esaustiva risposta. Una cosa non mi è chiara, la normativa di e "Ai sensi dell’OM n. 446 del 1997 è consentito di ritornare al tempo pieno dopo almeno due anni di permanenza nel part- time", mentre più sotto leggo "Per il solo personale che chieda di rientrare a tempo pieno dopo solo un anno di rapporto di lavoro in regime di part-time, tutto il procedimento amministrativo è invece di competenza dell’Usp, pertanto le eventuali istanze dovranno essere tra- smesse in originale all’Ambito territoriale competente.", quindi, a rigor di logica, dopo un anno di part time si può tornare all'orario completo? Ho capito bene?
Grazie per il chiarimento....
Per i docenti di ruolo la durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno al tempo normale per l’anno scolastico successivo, presentando domanda di revoca del part time entro il 15 marzo all'Ambito Territoriale della sede di titolarità.
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