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Scegliere il part time al momento dell'immissione in ruolo: inconvenienti?
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26/08/2013 09:47 #36
da Antonio
Scegliere il part time al momento dell'immissione in ruolo: inconvenienti? è stato creato da Antonio
ciao a tutti, vorrei chiedere un consiglio a chi è ferrato sull'argomento.
sono risultato in posizione utile al recente concorso per ottenere la cattedra, anche se non so se per quest'anno o per i successivi 2. ma il problema è il seguente:
vorrei per qualche anno fare il part time per concentrarmi su un altro progetto che è in una fase cruciale, poi, una volta terminato questo progetto, scegliere il full time. un assistente amministrativo mio conoscente mi ha detto che in fase di immissione in ruolo, all'atto della firma del primo contratto, mi conviene scegliere comunque il full time, fare il sacrificio per un anno, e poi optare per il part time. Lui dice che, così facendo, il ritorno al full time non sarebbe difficile poichè il primo contratto sarebbe full time. viceversa, se firmassi il primo contratto come part time, sarebbe più complicato ottenere in futuro il full time.
non sono pienamente convinto di questa interpretazione, voi siete d'accordo con questo consiglio?
sono risultato in posizione utile al recente concorso per ottenere la cattedra, anche se non so se per quest'anno o per i successivi 2. ma il problema è il seguente:
vorrei per qualche anno fare il part time per concentrarmi su un altro progetto che è in una fase cruciale, poi, una volta terminato questo progetto, scegliere il full time. un assistente amministrativo mio conoscente mi ha detto che in fase di immissione in ruolo, all'atto della firma del primo contratto, mi conviene scegliere comunque il full time, fare il sacrificio per un anno, e poi optare per il part time. Lui dice che, così facendo, il ritorno al full time non sarebbe difficile poichè il primo contratto sarebbe full time. viceversa, se firmassi il primo contratto come part time, sarebbe più complicato ottenere in futuro il full time.
non sono pienamente convinto di questa interpretazione, voi siete d'accordo con questo consiglio?
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- Antonio Guerriero Brigante
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26/08/2013 10:46 #37
da Antonio Guerriero Brigante
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
Risposta da Antonio Guerriero Brigante al topic Scegliere il part time al momento dell'immissione in ruolo: inconvenienti?
Puoi chiedere da subito part-time non devi aspettare l'anno di prova.
Il riferimento normativo è contenuto nel punto A24 dell'Allegato A delle istruzioni operative "E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008"
Per i docenti di ruolo la durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno al tempo normale per l’anno scolastico successivo, presentando domanda di revoca del part time entro il 15 marzo all'Ambito Territoriale della sede di titolarità.
Il CCNL 2006 2009, richiamato nelle Istruzioni operative, fornisce queste indicazioni sul part time:
art. 25 comma 6: " L'assunzione tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro."
art. 39 comma 3: "Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale."
In ogni caso la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Orario di lavoro
L'art. 39 individua anche le modalità di realizzazione del part time:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 6125.
La richiesta di part time va presentata all'atto della stipula del contratto, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.
La trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata
La valutazione dell'istanza si basa su 3 elementi:
la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l'a.s. in corso, l'aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell'altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente
L'istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l'attivazione del controllo giudiziale.
Hanno precedenza:
i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave
Quindi valuta tu se conviene chiederla subito o aspettare in base a queste precedenze
Il riferimento normativo è contenuto nel punto A24 dell'Allegato A delle istruzioni operative "E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008"
Per i docenti di ruolo la durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno al tempo normale per l’anno scolastico successivo, presentando domanda di revoca del part time entro il 15 marzo all'Ambito Territoriale della sede di titolarità.
Il CCNL 2006 2009, richiamato nelle Istruzioni operative, fornisce queste indicazioni sul part time:
art. 25 comma 6: " L'assunzione tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro."
art. 39 comma 3: "Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale."
In ogni caso la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Orario di lavoro
L'art. 39 individua anche le modalità di realizzazione del part time:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 6125.
La richiesta di part time va presentata all'atto della stipula del contratto, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.
La trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata
La valutazione dell'istanza si basa su 3 elementi:
la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l'a.s. in corso, l'aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell'altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente
L'istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l'attivazione del controllo giudiziale.
Hanno precedenza:
i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave
Quindi valuta tu se conviene chiederla subito o aspettare in base a queste precedenze
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
Ringraziano per il messaggio: Vinicio
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26/08/2013 11:51 #38
da Antonio
Risposta da Antonio al topic Scegliere il part time al momento dell'immissione in ruolo: inconvenienti?
Antonio grazie per la risposta dettagliata. La questione è pure un'altra :un domani, mettiamo tra 4 anni, volessi fare domanda per avere il full time sarebbe complicato ottenerlo? E l'aver scelto il part time come primo contratto può essere penalizzante? Grazie
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- Antonio Guerriero Brigante
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26/08/2013 12:49 #39
da Antonio Guerriero Brigante
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
Risposta da Antonio Guerriero Brigante al topic Scegliere il part time al momento dell'immissione in ruolo: inconvenienti?
Antonio il dipendente che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avrà diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione.
La trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno potrà avvenire anche in sovrannumero; tale esubero sarà riassorbibile con le successive vacanze in organico.
In assenza di domanda di reintegrazione al tempo pieno, da presentarsi entro il 15 marzo dell'anno della scadenza del biennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio.
La penalizzazione sicuramente è da un punto di vista pensionistico perchè avresti contributi dimezzati, se ti riferisci alla difficoltà a rientrare, non mi sembra siano problemi particolari. In ogni caso ti avviso che la problematica interessa tanti e pertanto stiamo preparando una guida specifica sull'argomento come per ogni altro tema più gettonato. Sarà cura di PSN avvisarti quando sarà pubblicata la guida
La trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno potrà avvenire anche in sovrannumero; tale esubero sarà riassorbibile con le successive vacanze in organico.
In assenza di domanda di reintegrazione al tempo pieno, da presentarsi entro il 15 marzo dell'anno della scadenza del biennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio.
La penalizzazione sicuramente è da un punto di vista pensionistico perchè avresti contributi dimezzati, se ti riferisci alla difficoltà a rientrare, non mi sembra siano problemi particolari. In ogni caso ti avviso che la problematica interessa tanti e pertanto stiamo preparando una guida specifica sull'argomento come per ogni altro tema più gettonato. Sarà cura di PSN avvisarti quando sarà pubblicata la guida
Antonio ha scritto: Antonio grazie per la risposta dettagliata. La questione è pure un'altra :un domani, mettiamo tra 4 anni, volessi fare domanda per avere il full time sarebbe complicato ottenerlo? E l'aver scelto il part time come primo contratto può essere penalizzante? Grazie
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
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26/08/2013 12:58 #40
da Antonio
Risposta da Antonio al topic Scegliere il part time al momento dell'immissione in ruolo: inconvenienti?
Sì, in effetti la mia preoccupazione non è tanto per il punto di vista pensionistico (lo so che verso contributi dimezzati) quanto per la difficoltà ad ottenere in futuro il passaggio da part time a full time. L'assistente da me interpellato mi aveva detto che in questo passaggio erano privilegiati coloro che avevano il contratto iniziale full time, ma la sua risposta non mi aveva convinto, perciò ho scritto qui.
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19/02/2014 17:46 #1551
da Antonio
Risposta da Antonio al topic Scegliere il part time al momento dell'immissione in ruolo: inconvenienti?
riesumo questo topic perchè si avvicinano le immissioni sul sostegno.
forse mi sono perso la guida al part time di cui parlava antonio guerriero, ma al di là degli aspetti retributivi e contributivi, vorrei avere qualche certezza in merito alla seguente questione:
Se come primo contratto all'atto dell'immissione in ruolo opto per il part time, quando un domani vorrò passare al full time sarò penalizzato rispetto a chi ha firmato come primo contratto all'atto dell'immissione un full time?
forse mi sono perso la guida al part time di cui parlava antonio guerriero, ma al di là degli aspetti retributivi e contributivi, vorrei avere qualche certezza in merito alla seguente questione:
Se come primo contratto all'atto dell'immissione in ruolo opto per il part time, quando un domani vorrò passare al full time sarò penalizzato rispetto a chi ha firmato come primo contratto all'atto dell'immissione un full time?
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Moderatori: Maestra Giorgia, C.A., Antonio Guerriero, Clelia di Maio, AnnaChiara2016
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