Delucidazioni...
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23/10/2015 14:11 #4942
da C.C
Delucidazioni... è stato creato da C.C
(
Oggetto: assunzioni T.I. 2015/16, FASE 0
Il sottoscritto
• in possesso di abilitazione SSIS – VII Ciclo per le classi di concorso A043 e A050 conseguita il 19.05.2007 (Materie Letterarie nella scuola Secondaria di I e II grado)
• di abilitazione per il sostegno (cl. AD00) indetta in applicazione della L.104/92,del D.M.26.5.98,del D.P.47/07 e conseguita il 17.06.07
• inserito nella graduatoria provinciale di Brindisi per la classe A043 al posto n. 9 con 133pp.
• Inserito nell’elenco per il sostegno, cl. AD00, al posto n. 15 con 133 pp.
con nota Prot. AOOUSPBR 6003/2 datata Brindisi, 01 agosto 2015, veniva convocato per il successivo 4.8.2015 presso l’Ufficio Territoriale di Brindisi, unitamente ad altri 20 (venti) aspiranti, per l’assegnazione, in FASE 0, di n°5 (cinque) posti di sostegno relativi alla classe di concorso AD00, secondo quanto riportato dalla nota Prot. AOOUSPBR/6003/1 datata Brindisi, 29.07.2015.
Nella stessa giornata e in virtù delle stesse nota Prot. AOOUSPBR/6003/1 e Prot. AOOUSPBR 6003/2 venivano convocati solo i primi 8 (otto) aspiranti della classe A043 per l’attribuzione di altrettante 8 (otto) cattedre ai fini della stipula, in FASE 0, di 6 (sei) contratti a T.I. (secondo il calcolo aliquota nomine FASE 0), mentre le rimanenti 2 (due) venivano rimandate alla successiva FASE A, come da indicazione del DM 107/2015 (solo due in più rispetto al numero di posti disponibili).
Tanto premesso rientra in evidente contraddizione con quanto riportato da codesto U.S.T. nella nota Prot. AOOUSPBR 6003/2 in cui si afferma testualmente: “il numero dei convocati è maggiore dei posti disponibili al fine di garantire la totale copertura degli stessi a seguito di eventuali rinunce.”, disposizione attuata solo per i convocati dalla graduatoria per il sostegno.
Entrato in diritto di nomina, il sottoscritto, nonostante avesse chiesto ripetutamente in seduta stante ai funzionari presenti di poter partecipare anche alle proposte della cl. A043, essendo
1) il primo ad avere diritto di scelta se l’U.S.T. di Brindisi avesse dato seguito a quanto riportato nella nota Prot. AOOUSPBR 6003/2 in cui si afferma testualmente “il numero dei convocati è maggiore dei posti disponibili al fine di garantire la totale copertura degli stessi a seguito di eventuali rinunce.”
2) ed essendo a conoscenza che la candidata n. 8, avrebbe rifiutato, come in effetti ha fatto, la cattedra riguardante la classe A0043 perché interessata al ruolo sul sostegno,
veniva obbligato ad accettare la proposta di contratto a T.I. per la classe di concorso AD00, (Sostegno per la Scuola Secondaria di I Grado) in quanto i funzionari presenti sostenevano che ero obbligato ad assumere solo nomina per sostegno, pena la cancellazione dalle graduatorie con relativa e conseguente perdita del diritto al ruolo e, dunque, all’insegnamento.
Successivamente, in data 8.8.2015 con circolare prot. AOOUSPBR/6417/1 si procedeva alla convocazione per la FASE A ai fini dell’assegnazione delle rimanenti 2 (due) cattedre riguardanti la classe di concorso A043. Da tale convocazione si appurava che l’aspirante n. 8, aveva già accettato la proposta di assunzione per la AD00 e pertanto non aveva interesse per la classe A043. Conseguentemente, si dava facoltà di scelta alle candidate n. 7 e n. 11
Tanto premesso ed appurato, il sottoscritto
CHIEDE
1) il motivo per il quale si sia proceduto in FASE A alla convocazione dell’11° candidato in graduatoria per la classe di concorso A043 (Carluccio Annamaria) e non sia stata offerta allo scrivente essendo 9° nella stessa graduatoria, l’opportunità di rinunciare alla scelta della cattedra di sostegno in FASE 0 per essere convocato nella successiva FASE A nella quale sarebbe potuto risultare il 2° tra i convocati e scegliere la cattedra riferita alla classe di concorso A043;
2) di poter esercitare il diritto ad optare per la classe A043 così come previsto al punto A.13 delle istruzioni operative allegate al D.M.470/15 alla luce oltretutto del fatto che il sottoscritto non è vincolato all’assunzione sul sostegno in quanto non rientra nella fattispecie dei pp. A.10 e A.14, 2°cpv delle stesse istruzioni e che la cattedra invocata risaliva già alle convocazioni del 4.8.2015 e non può, quindi, intendersi una nuova disponibilità.
Dunque, in virtù di quanto riportato dal Decreto Legislativo: “Per chi non vincolato dal dm 21/05 (assunzione su sostegno), l'accettazione o la rinuncia nello stesso anno scolastico di una proposta di assunzione su posto di sostegno consente di accettare, nello stesso anno e nella stessa provincia, una successiva proposta, in questa prima fase, per altri insegnamenti su posto comune.”, ritengo che il sottoscritto non rientra tra i “vincolati” del D.M. 21/2005 (ovvero per i corsi speciali abilitanti riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno, art. 1) allorquando ancora non aveva svolto nemmeno un giorno di servizio, né su cattedra né su sostegno. Di fatti, come potrà essere agevolmente verificato dalla documentazione esistente nel proprio fascicolo personale, lo scrivente era appena laureato e studiava per l’ammissione ai corsi SSIS, essendo successivamente abilitatosi in virtù della frequenza ai corsi del VII ciclo nel 2007 per la classe A043 e nel 2008 per la classe AD00, cioè dopo tre anni dall’emanazione D.M. 21/05.
Ecco,potete aiutarmi a capire?
Oggetto: assunzioni T.I. 2015/16, FASE 0
Il sottoscritto
• in possesso di abilitazione SSIS – VII Ciclo per le classi di concorso A043 e A050 conseguita il 19.05.2007 (Materie Letterarie nella scuola Secondaria di I e II grado)
• di abilitazione per il sostegno (cl. AD00) indetta in applicazione della L.104/92,del D.M.26.5.98,del D.P.47/07 e conseguita il 17.06.07
• inserito nella graduatoria provinciale di Brindisi per la classe A043 al posto n. 9 con 133pp.
• Inserito nell’elenco per il sostegno, cl. AD00, al posto n. 15 con 133 pp.
con nota Prot. AOOUSPBR 6003/2 datata Brindisi, 01 agosto 2015, veniva convocato per il successivo 4.8.2015 presso l’Ufficio Territoriale di Brindisi, unitamente ad altri 20 (venti) aspiranti, per l’assegnazione, in FASE 0, di n°5 (cinque) posti di sostegno relativi alla classe di concorso AD00, secondo quanto riportato dalla nota Prot. AOOUSPBR/6003/1 datata Brindisi, 29.07.2015.
Nella stessa giornata e in virtù delle stesse nota Prot. AOOUSPBR/6003/1 e Prot. AOOUSPBR 6003/2 venivano convocati solo i primi 8 (otto) aspiranti della classe A043 per l’attribuzione di altrettante 8 (otto) cattedre ai fini della stipula, in FASE 0, di 6 (sei) contratti a T.I. (secondo il calcolo aliquota nomine FASE 0), mentre le rimanenti 2 (due) venivano rimandate alla successiva FASE A, come da indicazione del DM 107/2015 (solo due in più rispetto al numero di posti disponibili).
Tanto premesso rientra in evidente contraddizione con quanto riportato da codesto U.S.T. nella nota Prot. AOOUSPBR 6003/2 in cui si afferma testualmente: “il numero dei convocati è maggiore dei posti disponibili al fine di garantire la totale copertura degli stessi a seguito di eventuali rinunce.”, disposizione attuata solo per i convocati dalla graduatoria per il sostegno.
Entrato in diritto di nomina, il sottoscritto, nonostante avesse chiesto ripetutamente in seduta stante ai funzionari presenti di poter partecipare anche alle proposte della cl. A043, essendo
1) il primo ad avere diritto di scelta se l’U.S.T. di Brindisi avesse dato seguito a quanto riportato nella nota Prot. AOOUSPBR 6003/2 in cui si afferma testualmente “il numero dei convocati è maggiore dei posti disponibili al fine di garantire la totale copertura degli stessi a seguito di eventuali rinunce.”
2) ed essendo a conoscenza che la candidata n. 8, avrebbe rifiutato, come in effetti ha fatto, la cattedra riguardante la classe A0043 perché interessata al ruolo sul sostegno,
veniva obbligato ad accettare la proposta di contratto a T.I. per la classe di concorso AD00, (Sostegno per la Scuola Secondaria di I Grado) in quanto i funzionari presenti sostenevano che ero obbligato ad assumere solo nomina per sostegno, pena la cancellazione dalle graduatorie con relativa e conseguente perdita del diritto al ruolo e, dunque, all’insegnamento.
Successivamente, in data 8.8.2015 con circolare prot. AOOUSPBR/6417/1 si procedeva alla convocazione per la FASE A ai fini dell’assegnazione delle rimanenti 2 (due) cattedre riguardanti la classe di concorso A043. Da tale convocazione si appurava che l’aspirante n. 8, aveva già accettato la proposta di assunzione per la AD00 e pertanto non aveva interesse per la classe A043. Conseguentemente, si dava facoltà di scelta alle candidate n. 7 e n. 11
Tanto premesso ed appurato, il sottoscritto
CHIEDE
1) il motivo per il quale si sia proceduto in FASE A alla convocazione dell’11° candidato in graduatoria per la classe di concorso A043 (Carluccio Annamaria) e non sia stata offerta allo scrivente essendo 9° nella stessa graduatoria, l’opportunità di rinunciare alla scelta della cattedra di sostegno in FASE 0 per essere convocato nella successiva FASE A nella quale sarebbe potuto risultare il 2° tra i convocati e scegliere la cattedra riferita alla classe di concorso A043;
2) di poter esercitare il diritto ad optare per la classe A043 così come previsto al punto A.13 delle istruzioni operative allegate al D.M.470/15 alla luce oltretutto del fatto che il sottoscritto non è vincolato all’assunzione sul sostegno in quanto non rientra nella fattispecie dei pp. A.10 e A.14, 2°cpv delle stesse istruzioni e che la cattedra invocata risaliva già alle convocazioni del 4.8.2015 e non può, quindi, intendersi una nuova disponibilità.
Dunque, in virtù di quanto riportato dal Decreto Legislativo: “Per chi non vincolato dal dm 21/05 (assunzione su sostegno), l'accettazione o la rinuncia nello stesso anno scolastico di una proposta di assunzione su posto di sostegno consente di accettare, nello stesso anno e nella stessa provincia, una successiva proposta, in questa prima fase, per altri insegnamenti su posto comune.”, ritengo che il sottoscritto non rientra tra i “vincolati” del D.M. 21/2005 (ovvero per i corsi speciali abilitanti riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno, art. 1) allorquando ancora non aveva svolto nemmeno un giorno di servizio, né su cattedra né su sostegno. Di fatti, come potrà essere agevolmente verificato dalla documentazione esistente nel proprio fascicolo personale, lo scrivente era appena laureato e studiava per l’ammissione ai corsi SSIS, essendo successivamente abilitatosi in virtù della frequenza ai corsi del VII ciclo nel 2007 per la classe A043 e nel 2008 per la classe AD00, cioè dopo tre anni dall’emanazione D.M. 21/05.
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