Corsi di recupero estivi
- Angiola
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21/06/2014 14:38 #3047
da Angiola
Corsi di recupero estivi è stato creato da Angiola
Si può accettare un incarico da graduatoria di istituto, per un corso di recupero estivo, se si è in commissione agli esami di maturità?
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- alfonso77
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21/06/2014 15:18 #3051
da alfonso77
Risposta da alfonso77 al topic Corsi di recupero estivi
ciao
certo che puoi!
purché i corsi non intralciano il tuo essere commissario
io li farò dopo la chiusura della maturitá
se hai gli orali però di mattina puoi ragionevolmente iniziare o corsi di pomeriggio
io parlerei con la scuola e il presidente valutando i tuoi impegni da commissario
certo che puoi!
purché i corsi non intralciano il tuo essere commissario
io li farò dopo la chiusura della maturitá
se hai gli orali però di mattina puoi ragionevolmente iniziare o corsi di pomeriggio
io parlerei con la scuola e il presidente valutando i tuoi impegni da commissario
Ringraziano per il messaggio: Angiola
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- RUSSO
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21/06/2014 16:00 - 01/07/2014 09:55 #3054
da RUSSO
Risposta da RUSSO al topic Corsi di recupero estivi
Ciao a me hanno detto che sono incompatibili anche con disoccupazione
Ultima Modifica 01/07/2014 09:55 da C.A..
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- C.A.
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22/06/2014 08:53 #3060
da C.A.
Risposta da C.A. al topic Corsi di recupero estivi
Dipende dal tipo di contratto che viene stipulato per tali corsi e dal reddito percepito, ti allego stralcio INPS.
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare attenzione nel caso siano chiamati a svolgere, nei mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi. Per i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente servizio, si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi finanziamenti o con le risorse del Fondo d'Istituto e quindi non produce effetti sull'indennità di disoccupazione, mentre eventuali scrutini integrativi prevedono la stipula di un nuovo contratto e quindi occorre prestare attenzione che non si superino i 5 giorni.
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare attenzione nel caso siano chiamati a svolgere, nei mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi. Per i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente servizio, si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi finanziamenti o con le risorse del Fondo d'Istituto e quindi non produce effetti sull'indennità di disoccupazione, mentre eventuali scrutini integrativi prevedono la stipula di un nuovo contratto e quindi occorre prestare attenzione che non si superino i 5 giorni.
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- alfonso77
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22/06/2014 17:26 #3075
da alfonso77
Risposta da alfonso77 al topic Corsi di recupero estivi
beh io ho esami di maturitá finiti i quali inizio i corsi di recupero
nessuna incompatibilitá nel mio caso
il problema si potrebbe porre se hai esami e corsi
nessuna incompatibilitá nel mio caso
il problema si potrebbe porre se hai esami e corsi
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