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Part time su scuola primaria paritaria e statale
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21/11/2013 20:59 #1215
da biagini
Part time su scuola primaria paritaria e statale è stato creato da biagini
Carmen Biagini
Rivolgo una domanda sullo scottante tema dei part time scuola primaria : se un'insegnante di scuola primaria privata svolge nella stessa un part time deve essere chiamata nella scuola pubblica come completamento orario e per di piu' su una cattedra intera costringendo a spezzarla in due part time creando disagio alla scuola ed a chi la segue in graduatoria??
se c'è una normativa a riguardo qualcuno puo' postarmela?? grazie anticipatamente
Rivolgo una domanda sullo scottante tema dei part time scuola primaria : se un'insegnante di scuola primaria privata svolge nella stessa un part time deve essere chiamata nella scuola pubblica come completamento orario e per di piu' su una cattedra intera costringendo a spezzarla in due part time creando disagio alla scuola ed a chi la segue in graduatoria??
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- Antonio Guerriero
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21/11/2013 23:19 #1217
da Antonio Guerriero
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
Risposta da Antonio Guerriero al topic Part time su scuola primaria paritaria e statale
Puoi tranquillamente completare fino all'orario previsto per la primaria mantenendo anche le ore al paritario o lasciare e prendere tutto statale.
Il completamento dell’orario di lavoro è un diritto che discende dall’art. 36 della Costituzione e dal principio del merito di cui all’art. 97 della Costituzione.
Per i docenti tale diritto è regolamentato dagli art. 2 e 4 del D.M. n. 131/2007 e dall’art. 40 del CCNL/2007.
L’art. 4 comma 1 del D.M. n. 131/2007 prevede che l’aspirante cui venga conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
L’articolo continua accordando, al comma 2, la possibilità del completamento al personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Ti posto la guida al completamento tra scuole statali e paritarie
www.professionistiscuola.it/normativa/32...ale-e-paritaria.html
Il completamento dell’orario di lavoro è un diritto che discende dall’art. 36 della Costituzione e dal principio del merito di cui all’art. 97 della Costituzione.
Per i docenti tale diritto è regolamentato dagli art. 2 e 4 del D.M. n. 131/2007 e dall’art. 40 del CCNL/2007.
L’art. 4 comma 1 del D.M. n. 131/2007 prevede che l’aspirante cui venga conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
L’articolo continua accordando, al comma 2, la possibilità del completamento al personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Ti posto la guida al completamento tra scuole statali e paritarie
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Antonio Guerriero
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22/11/2013 19:13 #1221
da biagini
Risposta da biagini al topic Part time su scuola primaria paritaria e statale
in realtà Antonio io non sono colei che lavora alla scuola privata ma in quella statale e mi becco due contratti da dodici ore per cattedre spezzate dalla collega che mi precede .In realtà mi chiedo se lei ha chiesto un part time alla privata perchè dovrebbe voler completare orario alla statale??
e poi se è vero che alla primaria l'unicità dell'insegnante è fondamentale come si puo' spezzare una cattedra da 24 ore in due da dodici e così via altre per far compèletare poi l'orario anche a me solo per il mero interesse di questa ragazza
La scuola si trova a doversi reinventare gli orari interni ogni volta e a fare piu' contratti su una sola persona c'è qualcosa che non torna
e poi se è vero che alla primaria l'unicità dell'insegnante è fondamentale come si puo' spezzare una cattedra da 24 ore in due da dodici e così via altre per far compèletare poi l'orario anche a me solo per il mero interesse di questa ragazza
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25/11/2013 20:43 #1228
da Antonio Guerriero
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
Risposta da Antonio Guerriero al topic Part time su scuola primaria paritaria e statale
Carmen non capisco il problema. Parli di "unicità dell'insegnante fondamentale" richiamandola quando scrivo ".Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe..." ebbene per unicità devi intendere le singole materie e insegnamenti non certo il maestro unico che come saprai non è stato più introdotto alla primaria.
Che piaccia o no anche le disponibilità alle convocazioni possono essere di 12 ore in luogo di 24 e come vedi è ammissibile attribuire incarichi per 12 ore.
In ogni caso la tua precisazione è utile per fare questa precisazione.
Cosa accade se il completamento implica il frazionamento di una disponibilità nella scuola statale? Il docente che svolge già supplenza su spezzone nella scuola non statale, al quale viene offerto una supplenza nella scuola statale, può chiedere di frazionare la disponibilità per ottenere il completamento?
Dalla prassi acquisita in questi ultimi anni emerge che l'orientamento dei Dirigenti Scolastici è quello di considerare il Regolamento delle supplenze come cardine normativo per la scuola statale, quindi partendo dalla disponibilità nella scuola statale, se si vuole e ne ricorrono le condizioni, si può completare anche con ore di insegnamento nella scuola non statale, ma non viceversa.
il regolamento delle supplenze parla di complemento di scuole statali.... e scuole non statali
non viceversa.
molti dirigenti partono da questo assunto, in quanto tu al sistema informativo risulta inoccupato il docente in servizio su paritaria e ritiene lecito non spezzare una cattedra in questo caso.
Questo però è un orientamento e interpretazione (giusta o sbagliata che sia) di alcuni DS ma non è nei fatti chiarita da nessuna circolare ufficiale.
Che piaccia o no anche le disponibilità alle convocazioni possono essere di 12 ore in luogo di 24 e come vedi è ammissibile attribuire incarichi per 12 ore.
In ogni caso la tua precisazione è utile per fare questa precisazione.
Cosa accade se il completamento implica il frazionamento di una disponibilità nella scuola statale? Il docente che svolge già supplenza su spezzone nella scuola non statale, al quale viene offerto una supplenza nella scuola statale, può chiedere di frazionare la disponibilità per ottenere il completamento?
Dalla prassi acquisita in questi ultimi anni emerge che l'orientamento dei Dirigenti Scolastici è quello di considerare il Regolamento delle supplenze come cardine normativo per la scuola statale, quindi partendo dalla disponibilità nella scuola statale, se si vuole e ne ricorrono le condizioni, si può completare anche con ore di insegnamento nella scuola non statale, ma non viceversa.
il regolamento delle supplenze parla di complemento di scuole statali.... e scuole non statali
non viceversa.
molti dirigenti partono da questo assunto, in quanto tu al sistema informativo risulta inoccupato il docente in servizio su paritaria e ritiene lecito non spezzare una cattedra in questo caso.
Questo però è un orientamento e interpretazione (giusta o sbagliata che sia) di alcuni DS ma non è nei fatti chiarita da nessuna circolare ufficiale.
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Antonio Guerriero
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Moderatori: Maestra Giorgia, C.A., Antonio Guerriero, SilviaLaSenese, Clelia di Maio
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