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messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione
- maria signoriello
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07/10/2013 19:58 - 07/10/2013 20:10 #832
da maria signoriello
messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione è stato creato da maria signoriello
Ho ricevuto una convocazione per domani mattina alle 8:00 per la scuola primaria-sostegno.
Si tratta di una sola supplenza e siamo state convocate più insegnanti.
Io sono la seconda. Però poiché già in passato sono stata convocata da questa scuola e la docente che attualmente mi precede non si è mai presentata. Allora mi chiedo: non doveva essere collocata in coda alla graduatoria?
L'art. 8 lettera b) e c) della Legge n. 131/2007 cita quanto segue:
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante,relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di
supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
Nel caso in cui si presenti (proprio domani) posso dire che non ha diritto a prendere la supplenza?
Grazie
Si tratta di una sola supplenza e siamo state convocate più insegnanti.
Io sono la seconda. Però poiché già in passato sono stata convocata da questa scuola e la docente che attualmente mi precede non si è mai presentata. Allora mi chiedo: non doveva essere collocata in coda alla graduatoria?
L'art. 8 lettera b) e c) della Legge n. 131/2007 cita quanto segue:
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante,relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di
supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
Nel caso in cui si presenti (proprio domani) posso dire che non ha diritto a prendere la supplenza?
Grazie
Ultima Modifica 07/10/2013 20:10 da Antonio Guerriero.
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07/10/2013 20:57 #834
da C.A.
Risposta da C.A. al topic messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione
La sanzione è per anno scolastico, quindi domani la collega si può presentare
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07/10/2013 21:34 #837
da SabrinaBrunetti
Risposta da SabrinaBrunetti al topic messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione
Ciro però se non si è presentata quest'anno già per due volte deve essere depennata o no?
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07/10/2013 21:49 #839
da maria signoriello
Risposta da maria signoriello al topic messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione
Mi riferivo alle convocazioni di questo anno.
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07/10/2013 22:06 #841
da C.A.
Se siete già siete state convocate due volte va depennata per quest'anno.
Risposta da C.A. al topic messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione
maria signoriello ha scritto: Mi riferivo alle convocazioni di questo anno.
Se siete già siete state convocate due volte va depennata per quest'anno.
Ringraziano per il messaggio: maria signoriello
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08/10/2013 08:51 #845
da Antonio Guerriero
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
Risposta da Antonio Guerriero al topic messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione
Maria Signoriello come giustamente hai riportato tu il regolamento delle supplenze prevede la cancellazione nei seguenti casi:
L'art. 8 lettera b) e c) della Legge n. 131/2007 cita quanto segue:
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante,relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di
supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
A riguardo di ciascun punto vanno fatte però delle precisazioni per essere certa che la collega che ti precede vada messa in coda per questo anno a seguito di rinuncia per due volte. Infatti è scritto per il lettera b comma 1:
" esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati " quindi devi accertarti che la collega non stesse già lavorando su qualche spezzone o supplenza per chiederne messa in coda dopo i due rifiuti.
Ugualmente a riguardo invece della lettera c comma 1:
"...Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;"
Questo significa che puoi chiedere la messa in coda solo se aveva richiesto l'attribuzione di supplenze fino a 10 gg e sempre se ha rifiutato se totalmente inoccupata.
Infine faccio presente che per la messa in coda va valutato anche se le due rinunce si sono formalizzate per due tipologie differenti di supplenze (quelle della lettera b e lettera c). In tal caso non si possono considerare come due rinunce consecutive.
L'art. 8 lettera b) e c) della Legge n. 131/2007 cita quanto segue:
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante,relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di
supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
A riguardo di ciascun punto vanno fatte però delle precisazioni per essere certa che la collega che ti precede vada messa in coda per questo anno a seguito di rinuncia per due volte. Infatti è scritto per il lettera b comma 1:
" esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati " quindi devi accertarti che la collega non stesse già lavorando su qualche spezzone o supplenza per chiederne messa in coda dopo i due rifiuti.
Ugualmente a riguardo invece della lettera c comma 1:
"...Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;"
Questo significa che puoi chiedere la messa in coda solo se aveva richiesto l'attribuzione di supplenze fino a 10 gg e sempre se ha rifiutato se totalmente inoccupata.
Infine faccio presente che per la messa in coda va valutato anche se le due rinunce si sono formalizzate per due tipologie differenti di supplenze (quelle della lettera b e lettera c). In tal caso non si possono considerare come due rinunce consecutive.
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
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08/10/2013 17:58 #864
da maria signoriello
Risposta da maria signoriello al topic messa in coda per doppia rinuncia alla convocazione
Stamane la docente in graduatoria prima di me non si è presentata. Comunque mi sono informata non è stata messa in coda perché lavora; quindi, non è "totalmente inoccupata".
Proprio come dici tu.
Scusate, ho capito che devo essere più precisa nell'indicare l'argomento.
Grazie di tutto.
Proprio come dici tu.
Scusate, ho capito che devo essere più precisa nell'indicare l'argomento.
Grazie di tutto.
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Moderatori: Maestra Giorgia, C.A., Antonio Guerriero, SilviaLaSenese, Clelia di Maio
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