Topic-icon spezzoni e sanzioni abbandono

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29/09/2014 16:21 #4279 da mara
spezzoni e sanzioni abbandono è stato creato da mara
Gentilmente mi aiutate a capire cosa comporta l'abbandono di un incarico o supplenza? Faccio qualche esempio:

1) prendo spezzone da GaE nella CDC A + spezzone da GaE da CDC B...ad un certo punto per vari motivi se volessi lasciare lo spezzone nella CDC B...potrei continuare sul primo spezzone? o sarei costretta a lasciare entrambi?

2) prendo spezzone da GaE nella CDC A + supplenza da GdI nella CDC A...se lasciassi una delle due scuole?

3) prendo spezzone da GaE nella CDC A + supplenza da GdI nella CDC B...se lasciassi una delle due scuole?

Grazie mille!

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29/09/2014 16:26 #4280 da mara
Risposta da mara al topic spezzoni e sanzioni abbandono
ahhh dimenticavo...
4) accetto incarico su SOS e non prendo servizio dopo i 2 giorni, potrei poi accettare incarico da GaE o GdI su materia?

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  • Vinicio
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29/09/2014 20:35 - 29/09/2014 20:39 #4282 da Vinicio
Risposta da Vinicio al topic spezzoni e sanzioni abbandono
1), 2), 3): "L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate".

4): "La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate.

Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti
".

Cfr. Supplenze da graduatorie ad esaurimento e di istituto: rinuncia, assenza, abbandono servizio. Le sanzioni

"Giusto? Sbagliato? Komunista? Liberale? Fate voi ma andate alle fonti e non al circo, se vi è possibile, se non siete troppo italiani e riuscite a dominare la pulsione di polarizzarvi subitaneamente, ed ingaggiare l’abituale guerra di religione da dopolavoro o da social network" (M. Seminerio)
Ultima Modifica 29/09/2014 20:39 da Vinicio.

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  • Pina Merenda
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29/09/2014 20:45 #4283 da Pina Merenda
Risposta da Pina Merenda al topic spezzoni e sanzioni abbandono
POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D. M. n. 131 del 13/06/2007 (Regolamento delle supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni. Si evidenzia che gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore possono essere abbinati ad altri spezzoni solo se la somma delle ore raggiunge l’orario di cattedra.

Gli aspiranti di scuola secondaria di I e II grado possono scegliere:
⦁ una cattedra intera (interna all’istituto oppure tra due o più istituti)
⦁ un singolo spezzone (superiore a 6 ore)
⦁ di abbinare 2 spezzoni, superiori alle 6 ore, che non possono superare l’orario cattedra.
(es: 7h + 7h = 14h; 7 h + 8 h = 15 h; 7h +9h =16h; 8 h + 9 h = 17 h).



Part-time
Com’è noto l’art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part-time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza, in questo caso il Dirigente scolastico, che ha la facoltà di rigettare l’istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.
Per tale motivo, agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, non sarà consentito in sede di convocazione scegliere una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole, ma scegliere posti interi, in quanto la competenza a valutare e decidere nel merito è del dirigente scolastico al quale dovranno rivolgersi per ottenere il regime orario ridotto.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 39 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, possono essere costituiti rapporti part-time nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva provinciale della classe di concorso o posto di riferimento e che, di norma, l’orario part-time deve essere pari al 50% dell’orario a tempo pieno previsto per le varie tipologie di scuola tenendo conto, nella scuola secondaria, della consistenza degli spezzoni indivisibili, al fine di assicurare l’unicità del docente ai sensi di quanto disposto dal citato art. 39, 3° comma del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.
Tale orario part-time potrebbe, pertanto, non ammontare esattamente al 50% dell’orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.
EFFETTI ACCETTAZIONE – RINUNCE – MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO ABBANDONO DEL SERVIZIO
Si ritiene utile richiamare gli effetti previsti dal D.M. n. 131/2007 nonché dalla C.M. n. 6635 del 10 agosto 2011, per ognuna delle tipologie di comportamento suindicate:
a) Accettazione
L’accettazione in forma scritta di una proposta di assunzione, effettuata personalmente o tramite persona munita di delega, anche in caso di delega al Dirigente dell’UST o al dirigente scolastico della “Scuola polo”, comporta l’impossibilità di accettare altre proposte di assunzione da graduatorie ad esaurimento, per lo stesso o altro insegnamento.
E’ fatta salva la possibilità, prevista dall’art. 3, comma 5 del D.M. 131/2007, esclusivamente prima della stipula del contratto, di rinunciare alla nomina fino al 30 giugno , già accettata, per accettare una successiva proposta di nomina per supplenza fino al 31 agosto , per lo stesso o altro insegnamento.
b) Rinuncia
La rinuncia scritta ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comporta l’impossibilità di accettare eventuali altre proposte, per disponibilità sopravvenute, per lo stesso insegnamento.
Consente invece di accettare proposte di assunzione per altri insegnamenti.
E’ consentito lasciare la supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto per accettarne altra conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
c) Mancata assunzione in servizio
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione
di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle
graduatorie ad esaurimento che di quelle di Circolo e di Istituto, per il medesimo
insegnamento”;
d) Abbandono di servizio
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla
base della Graduatoria ad esaurimento che di quella di Circolo e di Istituto, per tutte le
graduatorie di insegnamento”.

1) All’aspirante assente al turno di convocazione senza che abbia fatto pervenire delega, se si presenta in ritardo e comunque prima del termine delle operazioni, sarà consentito scegliere sulla disponibilità esistente al momento della presentazione;
2) L’aspirante assente alla convocazione senza che abbia fatto pervenire delega, perde il diritto a conseguire nomina;
3) Dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle attività didattiche è possibile conseguire il completamento dell’orario obbligatorio di insegnamento, mediante il frazionamento orario della relativa disponibilità salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe di concorso e nell’attività di sostegno.
4) E’ data facoltà all’aspirante incluso in più classi di concorso di optare per il conferimento della nomina più favorevole tra le stesse e quindi bloccare lo scorrimento di una o più graduatorie al fine di conoscere la disponibilità in altra classe di concorso, sempre che le convocazioni si riferiscono alla stessa scuola e giornata.

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