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Supplenza temporanea: cosa succede in caso di malattia oltre i 30 giorni ?
- Vick
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Vick ha scritto: Scusate forse la banalità della domanda ma una supplenza che va da ottobre a dicembre, poi prorogata successivamente fino al 14 giugno per assenza prolungata del titolare, ai fini di mie eventuali assenze per malattia come viene calcolata? come una supplenza temporanea? quindi per intenderci posso fare solo 30 giorni di malattia? Grazie della risposta
Grazie per aver usato il forum. Secondo il regolamento delle supplenze, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Nel tuo caso parliamo di assenza temporanea del titolare ed è corretto il contratto al termine delle lezioni (14 giugno) e non al 30 giugno.
Il contratto nazionale dei docenti CCNL all'art. 19 prevede un differente trattamento per il personale a tempo determinato secondo la seguente distinzione:
a) personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l´intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
b) personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico.
Il personale di cui al punto b) è quindi il personale cui è stata conferita una supplenza temporanea.
Pertanto, se la supplenza è una supplenza temporanea per sostituzione di collega assente dovrà applicarsi il comma 10 dell´art. 19 del CCNL 2007 che così recita
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Tuttavia non hai specificato quali sarebbero le cause della malattia che potrebbero prevedere l'applicazione di altro articolo più favorevole
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9.
art. 17 comma 9.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
l’art. 17 comma 9 del CCNL/2007 prescrive che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Per tali giorni di assenza spetta anche l’intera retribuzione nonché l’esenzione dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (ricordiamo che in tali esenzioni sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia).
Pertanto, nella certificazione presentata a scuola deve risultare in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente stia praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art. 17 comma 9, la certificazione medica deve specificare che si tratta di “grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti.
Il dipendente dovrà quindi necessariamente produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.>
Sul come presentare la certificazione medica ci sono diverse note di AT
Qui ad esempio una dell'AT di Foggia
csa-fg.org/WEBPROVVEDITORATO/Circolari/D....%20precisazioni.pdf
e qui quella dell'USR Calabria
www.dirigenticalabria.org/component/cont...comparto-scuola.html
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
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- Vick
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Vick ha scritto: Ti ringrazio della risposta. Allora se interpreto bene si può solo aggirare il problema in caso di una patologia grave o invalidante.
Si purtoppo
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
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- Fabio Milito Pagliara
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perché dici che è corretta la supplenza al 14 giugno e non al 30 giugno?
il docente è venuto a mancare (non sappiamo perché congedo, malattia, distacco....) prima del 31 dicembre e dato che han fatto la supplenza al 14 giugno sanno per certo che non torna prima della fine dell'anno scolastico per cui non capisco per quale ragione NON abbiano fatto la supplenza al 30 giugno
ciao
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- Fabio Milito Pagliara
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1) se sanno quando torna il docente dovevano fare il contratto fino a quella data
2) se non lo sanno dovevano fare il contratto al 30 giugno
detto questo per la questione malattia, una supplenza al termine delle lezioni è si una supplenza temporanea ma per tanti altre situazioni (specie se fatta prima del 30 gennaio a maggior ragione prima del 31 dicembre) è equiparata ad un intero anno scolastico per cui mi sembra strano che proprio per la malattia non venga equiparata, approfondirei ulteriormente quest'aspetto
ciao
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