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TFR A QUANDO IL PAGAMENTO?
- MAIONE
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03/11/2015 18:33 #4950
da MAIONE
TFR A QUANDO IL PAGAMENTO? è stato creato da MAIONE
Buonasera Antonio. Cm stai? Puoi dirmi a chi devo sollecitare per il TFR dell'a.s. 2013/2014 cn contratto fino al 31 agosto?
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- C.A.
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05/11/2015 17:18 - 05/11/2015 17:19 #4954
da C.A.
Risposta da C.A. al topic TFR A QUANDO IL PAGAMENTO?
La legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che i tempi di pagamento del Tfr/Tfs sono:
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione ; l’Inps, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.
Termine di 12 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), non modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia
cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 Nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Pertanto, secondo quanto indicato dalla Legge di Stabilità 2014, la liquidazione del TFR per i contratti a td avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto
Decorso tale termine, l'INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione ; l’Inps, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.
Termine di 12 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), non modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia
cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 Nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Pertanto, secondo quanto indicato dalla Legge di Stabilità 2014, la liquidazione del TFR per i contratti a td avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto
Decorso tale termine, l'INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.
Ultima Modifica 05/11/2015 17:19 da C.A..
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