Topic-icon malattia e gestione

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15/12/2014 12:11 #4451 da linofiorito
malattia e gestione è stato creato da linofiorito
mi trovo in questa particolare situazione:
sono stato incaricato dall'USP per 8 h nella scuola "A", e, su mia richiesta, in base ad un accordo tra USP e OO.SS., completo con 10 ore a disposizione nelle scuola "B".
avendo una spalla fuori uso, necessitavo di fisioterapia, mi sono visto recapitare per lo stesso periodo, due visite fiscali, inviate dalla scuola "A" e "B".
E' lecita tale operazione?
Da quale scuola devo essere gestito, lo chiedo anche per eventuali domande di trasferimento, ferie,etc. che dovrò inoltrare nel corso dell'a.s.

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15/12/2014 23:06 #4455 da C.A.
Risposta da C.A. al topic malattia e gestione
Nel tuo caso una delle due scuole è quella che dovrebbe gestirti a livello amministrativo, assurdo che operino separatamente, dovrebbe essere dove presti il maggior numero di ore di servizio.

Le visite fiscali sono disciplinate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. n° 206 del 18 dicembre 2009 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 15 del 10 gennaio 2010 ed entrato in vigore dal 4 febbraio 2010 – “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”.


Dalla lettura della norma si legge chiaramente che:

1. il medico fiscale può citofonare al nostro campanello solo nelle seguenti fasce orarie 9:00 – 13:00 al mattino e 15:00 – 18:00 al pomeriggio di tutti i giorni compresa la domenica, i giorni non lavorativi ed i festivi (purché quest’ultimi ricadano nel periodo di prognosi, ovviamente);

2. la scuola di servizio può inviare una sola visita fiscale per ogni certificato medico, quindi, supponiamo che il lavoratore si ammali ottenendo il rilascio di un certificato di 20 giorni di prognosi dal medico personale, la scuola, in questi 20 giorni, può inviare una e una sola visita fiscale e non quanto pare e piace al preside o all’assistente amministrativo addetto all’ufficio del personale;

3. la visita fiscale non è prevista per i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Pertanto, nella gestione della malattia del personale scolastico, tutte le dinamiche che non rispettano il presente D.P.C.M. sono considerate “un abuso arbitrario ed illegittimo ed una violazione al diritto alla malattia del lavoratore” tanto da parte della scuola quanto da parte del medico fiscale, e quindi nulle e annullabili dall’autorità giudiziaria.

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