OBBLIGO REGISTRO DIGITALE A SCUOLA
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04/01/2014 15:51 #1384
da MAIONE
OBBLIGO REGISTRO DIGITALE A SCUOLA è stato creato da MAIONE
SALVE E BUON 2014 A TUTTI,
è OBBLIGATORIO PER LA SCUOLA E I DOCENTI "ACCETTARE" IL REGISTRO DIGITALE? QUALE NORMATIVA CONTEMPLA TALE OBBLIGO, SE OBBLIGO SI PUò CHIAMARE? GRAZIE ANTICIPATAMENTE A CHI MI RISPONDERà.
è OBBLIGATORIO PER LA SCUOLA E I DOCENTI "ACCETTARE" IL REGISTRO DIGITALE? QUALE NORMATIVA CONTEMPLA TALE OBBLIGO, SE OBBLIGO SI PUò CHIAMARE? GRAZIE ANTICIPATAMENTE A CHI MI RISPONDERà.
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- Antonio Guerriero
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05/01/2014 17:30 #1385
da Antonio Guerriero
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
Risposta da Antonio Guerriero al topic OBBLIGO REGISTRO DIGITALE A SCUOLA
È obbligatorio?
1. Sì, ai sensi del Decreto n.95/2012 in Legge 135/2012 (e della relativa proroga al 1/09/2013 della Nota MIUR n. 1682/10/2012);
2. lo è lo stesso senza Piano (Regolamento) e senza risorse (promesse), tenendo conto che costa di più del cartaceo (tra software, formazione, tecnologie e gestione);
3. lo è a prescindere dalla delicata questione della “privacy”, dell’archiviazione e della conservazione dei dati per il valore probatorio che rivestono sia il registro di classe che quello del professore (sono entrambi atti pubblici, vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 715 dei 31 gennaio 2011, Cass. Penale sez. V, sentenza 21 settembre 1999 n. 12862 e Tribunale di Roma, sentenza 11 ottobre 2004).
Quale valore probatorio?
In caso di contenzioso sulle risultanze di uno scrutinio, il professore ha l’onere della prova (e quindi la scuola)
Sulla questione domani sarà pubblicato un articolo molto più dettagliato
1. Sì, ai sensi del Decreto n.95/2012 in Legge 135/2012 (e della relativa proroga al 1/09/2013 della Nota MIUR n. 1682/10/2012);
2. lo è lo stesso senza Piano (Regolamento) e senza risorse (promesse), tenendo conto che costa di più del cartaceo (tra software, formazione, tecnologie e gestione);
3. lo è a prescindere dalla delicata questione della “privacy”, dell’archiviazione e della conservazione dei dati per il valore probatorio che rivestono sia il registro di classe che quello del professore (sono entrambi atti pubblici, vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 715 dei 31 gennaio 2011, Cass. Penale sez. V, sentenza 21 settembre 1999 n. 12862 e Tribunale di Roma, sentenza 11 ottobre 2004).
Quale valore probatorio?
In caso di contenzioso sulle risultanze di uno scrutinio, il professore ha l’onere della prova (e quindi la scuola)
Sulla questione domani sarà pubblicato un articolo molto più dettagliato
Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.
Antonio Guerriero
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