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Il Titolo Isef vecchio ordinamento è valido per l'accesso a Dirigente Scolastico
- marziageo
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10/10/2013 17:40 #893
da marziageo
Il Titolo Isef vecchio ordinamento è valido per l'accesso a Dirigente Scolastico è stato creato da marziageo
Ho un collega di ruolo che mi ha chiesto la cortesia di vedere se con il titolo Isef vecchio ordinamento si poteva accedere al concorso di dirigente scolastico, mi potete aiutare? Grazie e scusate
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- C.A.
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10/10/2013 22:11 #899
da C.A.
Risposta da C.A. al topic Il Titolo Isef vecchio ordinamento è valido per l'accesso a Dirigente Scolastico
Questa è una nota di chiarimento che fece il MIUR per il Concorso 2011
Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 - Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici - Titoli di accesso - Chiarimenti .
In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale) in Scienze motorie. Le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all'esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell'equiparazione predetta, e che comunque la laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”.
Ti allego anche l'interrogazione Parlamentare fatta:
Interrogazione a risposta in Commissione 5-05301
presentata da
MANUELA GHIZZONI
martedì 13 settembre 2011, seduta n.517
GHIZZONI e DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in merito al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale il 13 luglio 2011, è stata emanata una successiva nota esplicativa (protocollo n. AOODGPER.6012 del 19 luglio 2011) sui requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo; in essa si precisa che «al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento»;
nella suddetta nota non considera valido come titolo di accesso al citato concorso il diploma ISEF, specificando che sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato (n. 3528/2006 e n. 209/2008) secondo le quali sarebbe priva di fondamento l'equiparazione del detto diploma al diploma di laurea. Altresì, nella suddetta nota si ritiene necessario, per la partecipazione al concorso, che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un'apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale;
a parere dell'interrogante, al contrario, la richiamata nota esplicativa disattende la legge n. 136 in vigore dal 18 giugno 2002, con la quale i diplomi in educazione fisica sono stati equiparati alla laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
peraltro, la determinazione assunta con l'esclusione dei docenti in educazione fisica in possesso del diploma è in palese contraddizione con quanto, invece, previsto dal precedente bando del 2004 per il reclutamento di dirigenti scolastici e da quello più recente del 2009 per personale ispettivo, di grado superiore rispetto a quello di dirigente scolastico: in entrambi i casi non si è disposto alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti diplomati ISEF -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno attenersi alle disposizioni della legge n. 136 del 18 giugno 2002 considerando valido come titolo di accesso al concorso il diploma ISEF, anche al fine di evitare precedenti discriminatori e, ad avviso dell'interrogante, illegittimi tra docenti aventi diritto in egual modo.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole interrogante chiede se, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 136 del 2002, il Ministero non ritenga opportuno considerare il diploma ISEF quale valido titolo di accesso al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011 e attualmente in fase di svolgimento.
Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato una certa anzianità di servizio (precisamente sette anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo) e che sia in possesso di laurea nei rispettivi settori formativi.
Con la riforma dei titoli e dei corsi di studio universitari (decreto ministeriale n. 509 del 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270 del 2004) la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999 è stata sostituita dalla laurea specialistica (ora laurea magistrale) che viene conseguita al termine di un percorso di durata biennale dopo il primo triennio di studi, ad esito del quale l'università rilascia la laurea di primo livello.
Conformemente a quanto stabilito dalle citate disposizioni, il bando del concorso in questione ha previsto l'ammissione alle prove selettive del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
Per quanto riguarda gli aspiranti in possesso del diploma ISEF, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008, ha chiarito come la legge n. 136 del 2002, nel prevedere l'equiparazione del suddetto diploma alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, ne abbia sancito l'equiparazione alla laurea di primo livello in scienze motorie e non già alla laurea magistrale.
Pertanto il Ministero, ritenendo di dover condividere l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che il diploma ISEF, in quanto equiparato alla laurea triennale, non è titolo sufficiente per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
In tal senso giova ricordare come l'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, nel dettare i principi direttivi sulla delega per la disciplina della formazione iniziale dei docenti, ha ritenuto insufficiente, ai fini di tale accesso, il possesso di una laurea triennale, e ha invece richiesto un titolo specifico con valore abilitante (la laurea specialistica); a maggior ragione è dunque corretto ritenere che tale titolo sia richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici.
Per quanto riguarda la circostanza, riferita nell'atto di sindacato ispettivo, che l'esclusione dei docenti in possesso del diploma ISEF si porrebbe in contraddizione con quanto previsto dal bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici del 2004 e da quello per il reclutamento del personale ispettivo, nei quali non sarebbe disposta alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti in questione, si osserva quanto segue.
Con riguardo a tale ultimo concorso (trattasi del reclutamento di 145 dirigenti tecnici, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008), la lamentata differenza di trattamento non sussiste in quanto sono state adottate regole analoghe a quelle previste per il concorso a dirigente scolastico: l'articolo 2 del bando ha prescritto infatti per l'ammissione i medesimi titoli di studio necessari per il concorso a dirigente scolastico, vale a dire il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e la laurea specialistica.
Per quanto riguarda l'ammissione dei diplomati ISEF al precedente concorso per dirigente scolastico, si è trattato di una decisione fondata su una diversa interpretazione della citata legge n. 136 del 2002, successivamente superata dalle menzionate pronunce del Consiglio di Stato.
REPLICA
Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, stigmatizzando l'esclusione dei diplomati ISEF dal concorso per dirigenti scolastici del luglio 2011. Ricorda, a tal proposito, che il Governo, accogliendo con riformulazione l'ordine del giorno De Pasquale n. 9/4865-B/25, si è impegnato a dare attuazione alle norme previste dalla legge n. 136 del 2002, che ha riconosciuto l'equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea triennale classe 33 in Scienze motorie. Ricorda, peraltro, che la determinazione di esclusione dei diplomati ISEF è in palese contraddizione con quanto stabilito dal precedente bando del 2004 per il reclutamento di dirigenti scolastici, che non prevedeva, invece, alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti diplomati ISEF. Stigmatizzando, pertanto, tale evidente disparità di trattamento, auspica che il Governo rispetti gli impegni assunti con il citato ordine del giorno.
Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 - Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici - Titoli di accesso - Chiarimenti .
In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale) in Scienze motorie. Le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all'esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell'equiparazione predetta, e che comunque la laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”.
Ti allego anche l'interrogazione Parlamentare fatta:
Interrogazione a risposta in Commissione 5-05301
presentata da
MANUELA GHIZZONI
martedì 13 settembre 2011, seduta n.517
GHIZZONI e DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in merito al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale il 13 luglio 2011, è stata emanata una successiva nota esplicativa (protocollo n. AOODGPER.6012 del 19 luglio 2011) sui requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo; in essa si precisa che «al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento»;
nella suddetta nota non considera valido come titolo di accesso al citato concorso il diploma ISEF, specificando che sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato (n. 3528/2006 e n. 209/2008) secondo le quali sarebbe priva di fondamento l'equiparazione del detto diploma al diploma di laurea. Altresì, nella suddetta nota si ritiene necessario, per la partecipazione al concorso, che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un'apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale;
a parere dell'interrogante, al contrario, la richiamata nota esplicativa disattende la legge n. 136 in vigore dal 18 giugno 2002, con la quale i diplomi in educazione fisica sono stati equiparati alla laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
peraltro, la determinazione assunta con l'esclusione dei docenti in educazione fisica in possesso del diploma è in palese contraddizione con quanto, invece, previsto dal precedente bando del 2004 per il reclutamento di dirigenti scolastici e da quello più recente del 2009 per personale ispettivo, di grado superiore rispetto a quello di dirigente scolastico: in entrambi i casi non si è disposto alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti diplomati ISEF -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno attenersi alle disposizioni della legge n. 136 del 18 giugno 2002 considerando valido come titolo di accesso al concorso il diploma ISEF, anche al fine di evitare precedenti discriminatori e, ad avviso dell'interrogante, illegittimi tra docenti aventi diritto in egual modo.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole interrogante chiede se, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 136 del 2002, il Ministero non ritenga opportuno considerare il diploma ISEF quale valido titolo di accesso al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011 e attualmente in fase di svolgimento.
Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato una certa anzianità di servizio (precisamente sette anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo) e che sia in possesso di laurea nei rispettivi settori formativi.
Con la riforma dei titoli e dei corsi di studio universitari (decreto ministeriale n. 509 del 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270 del 2004) la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999 è stata sostituita dalla laurea specialistica (ora laurea magistrale) che viene conseguita al termine di un percorso di durata biennale dopo il primo triennio di studi, ad esito del quale l'università rilascia la laurea di primo livello.
Conformemente a quanto stabilito dalle citate disposizioni, il bando del concorso in questione ha previsto l'ammissione alle prove selettive del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
Per quanto riguarda gli aspiranti in possesso del diploma ISEF, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008, ha chiarito come la legge n. 136 del 2002, nel prevedere l'equiparazione del suddetto diploma alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, ne abbia sancito l'equiparazione alla laurea di primo livello in scienze motorie e non già alla laurea magistrale.
Pertanto il Ministero, ritenendo di dover condividere l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che il diploma ISEF, in quanto equiparato alla laurea triennale, non è titolo sufficiente per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
In tal senso giova ricordare come l'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, nel dettare i principi direttivi sulla delega per la disciplina della formazione iniziale dei docenti, ha ritenuto insufficiente, ai fini di tale accesso, il possesso di una laurea triennale, e ha invece richiesto un titolo specifico con valore abilitante (la laurea specialistica); a maggior ragione è dunque corretto ritenere che tale titolo sia richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici.
Per quanto riguarda la circostanza, riferita nell'atto di sindacato ispettivo, che l'esclusione dei docenti in possesso del diploma ISEF si porrebbe in contraddizione con quanto previsto dal bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici del 2004 e da quello per il reclutamento del personale ispettivo, nei quali non sarebbe disposta alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti in questione, si osserva quanto segue.
Con riguardo a tale ultimo concorso (trattasi del reclutamento di 145 dirigenti tecnici, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008), la lamentata differenza di trattamento non sussiste in quanto sono state adottate regole analoghe a quelle previste per il concorso a dirigente scolastico: l'articolo 2 del bando ha prescritto infatti per l'ammissione i medesimi titoli di studio necessari per il concorso a dirigente scolastico, vale a dire il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e la laurea specialistica.
Per quanto riguarda l'ammissione dei diplomati ISEF al precedente concorso per dirigente scolastico, si è trattato di una decisione fondata su una diversa interpretazione della citata legge n. 136 del 2002, successivamente superata dalle menzionate pronunce del Consiglio di Stato.
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